Sez. 3, Sentenza n. 4349 del 11/12/1995 Cc. (dep. 20/01/1996) Rv. 204087 - 01
Finanze e tributi - Amnistia | D.P.R. n. 23 del 1992 - Violazioni di carattere formale - Presentazione di dichiarazione integrativa e versamenti di somme dovute - Estinzione del reato - Dichiarazione di congruità dello ufficio finanziario - Necessità - Esclusione.
Finanze e tributi - Amnistia
In tema di applicabilità dell'amnistia per i reati tributari, di cui al d.P.R. 20 gennaio 1992, n. 23, l'autore di violazioni di carattere formale, il quale abbia presentato tempestiva dichiarazione integrativa e versato a corredo, anche nella misura minima, le somme di denaro all'uopo dovute, ha estinto il reato o i reati ascrittigli e, se non vi osta alcuna delle ipotesi di cui all'art. 2 comma primo e secondo citato d.P.R. n. 23 del 1992, ha diritto di sentire dichiarata tale causa estintiva, senza necessità di attendere la dichiarazione di congruità dell'Ufficio finanziario.
Riferimenti normativi: DPR 20/01/1992 num. 23 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)