Sez. L, Sentenza n. 6343 del 27/05/1992 (Rv. 477395 - 01)
Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti - Pensioni - Misura - In genere | Diritto all'integrazione al minimo della pensione di riversibilità spettante al titolare di altra pensione ex sentenza n. 314 del 1985 della Corte Costituzionale - Prescrizione decennale - Operatività - Domanda amministrativa - Effetto interruttivo - Tempestività della domanda giudiziale rispetto al termine decennale ex art. 47 d.P.R. n. 639 del 1970 - Accertamento - Criteri - Riferimento alla data di liquidazione della pensione non integrata - Esclusione.
Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti - Pensioni - Misura - In genere
In relazione al diritto all'integrazione al minimo della pensione di reversibilità, spettante, malgrado la titolarità di altra pensione, per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 314 del 1985 ed assoggettato all'ordinaria prescrizione decennale, il cui decorso è interrotto dalla domanda amministrativa, la tempestività o non della domanda giudiziale, rispetto al termine procedimentale previsto dall'art. 47 del d.P.R. 30 aprile 1970 n. 639, deve essere verificata con riguardo all'esaurimento della fase amministrativa instaurata dalla detta domanda amministrativa (concernente l'integrazione), a nulla rilevando la data di liquidazione della pensione di reversibilità (non integrata), in quanto il relativo provvedimento non investe di per sè l'autonomo diritto all'integrazione al minimo della pensione medesima.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., DPR 30/04/1970 num. 639 art. 47 CORTE COST., Legge 11/03/1988 num. 67 art. 11 CORTE COST., Decreto Legge 29/03/1991 num. 103 art. 6 CORTE COST., Legge 01/06/1991 num. 166 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)