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Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige: organi della regione e delle province di Trento e Bolzano e funzioni regionali

Testo in vigore al

Art. 2

1. Il commissario del Governo per la provincia di Trento e' invitato a presenziare alla prima adunanza del Consiglio regionale.

2. Il Presidente dell'adunanza presta giuramento pronunciando le parole: "Giuro di essere fedele alla Repubblica e di esercitare il mio ufficio al solo scopo del bene inseparabile dello Stato e della Regione". Egli invita quindi i presenti a prestare il medesimo giuramento e, a tale scopo, fa, in ordine alfabetico, l'appello dei consiglieri i quali ad uno ad uno rispondono "Giuro".

3. Nel caso di elezione suppletiva conseguente allo scioglimento di un consiglio provinciale, il giuramento dei nuovi consiglieri si presta nello stesso modo, nella successiva adunanza del consiglio, presieduta dal Presidente o dal vice presidente rimasto in carica.

4. Se per giustificato impedimento un consigliere non ha giurato, il giuramento puo' da lui prestarsi in seguito.

5. L'esercizio delle funzioni di consigliere e' condizionato alla prestazione del giuramento.

6. Dell'avvenuto giuramento deve essere fatta espressa menzione nel verbale della seduta. Una copia del verbale e' rimessa al commissario del Governo per la provincia di Trento.

Art. 3

1. La norma del penultimo comma dell'art. 30 dello statuto si applica anche in caso di dimissioni o di morte del vice presidente del Consiglio regionale.

Art. 4

1. I consiglieri eletti in seguito ad elezioni suppletive, determinate dallo scioglimento di un consiglio provinciale, o subentrati ad altri consiglieri, esercitano le loro funzioni fino alla scadenza del quinquennio in corso.

Art. 5

1. L'indizione della prima seduta di una sessione straordinaria del Consiglio regionale e' comunicata al commissario del Governo per la provincia di Trento.

Art. 6

1. Qualora il Presidente o il vice presidente non provvedano alla convocazione del Consiglio regionale nei casi previsti dall'art. 34 dello statuto, la convocazione ha luogo a norma dei commi terzo e quarto dell'art. 32 dello statuto medesimo.

Art. 7

1. All'emissione dei voti ed alla formulazione dei progetti, previsti dall'art. 35 dello statuto, si provvede su iniziativa di almeno cinque dei consiglieri in carica.

2. Per voto si intende la richiesta motivata di intervento del Parlamento non corredata da un testo articolato.

3. Il progetto di legge, previsto dall'art. 35 dello statuto, costituisce esercizio di iniziativa legislativa ai sensi dello art. 71 della Costituzione.

Art. 8

1. Le sedute del Consiglio regionale sono pubbliche. Il Consiglio puo' deliberare di adunarsi, in casi speciali, in seduta segreta.

Art. 9

1. Il parere della giunta regionale previsto dall'art. 45 dello statuto deve essere richiesto al Presidente della giunta dal Ministro competente.

Art. 10

1. Nei casi in cui sia prevista l'intesa o la partecipazione di organi regionali o provinciali alle decisioni di organi governativi, l'iniziativa e' assunta dal Presidente del Consiglio dei Ministri, quando si tratti di partecipazione al Consiglio dei Ministri, o dal Ministro competente negli altri casi.

Art. 11

1. Della elezione dei componenti della giunta regionale e' data notizia nel "Bollettino Ufficiale" della regione con apposito comunicato del Presidente del Consiglio regionale.

Art. 13

1. Alla prima adunanza del consiglio provinciale e' invitato il commissario del Governo competente.

2. Il Presidente dell'adunanza presta giuramento pronunciando le parole: "Giuro di essere fedele alla Repubblica e di esercitare il mio ufficio al solo scopo del bene inseparabile dello Stato e della provincia". Egli invita quindi i presenti a prestare il medesimo giuramento e a tale scopo fa, in ordine alfabetico, l'appello dei consiglieri i quali ad uno ad uno rispondono: "Giuro".

3. Se per giustificato impedimento un consigliere non ha giurato, il giuramento puo' da lui prestarsi in seguito.

4. L'esercizio delle funzioni di consigliere e' condizionato alla prestazione del giuramento.

5. Dell'avvenuto giuramento deve essere fatta espressa menzione nel verbale della seduta. Una copia del verbale e' rimessa al commissario del Governo competente.

Art. 14

1. Della elezione dei componenti della giunta provinciale e' data notizia nel "Bollettino Ufficiale" della regione con apposito comunicato del Presidente del consiglio provinciale.

Art. 15

1. L'emanazione delle leggi regionali e provinciali avviene con la seguente formula:
"Regione Trentino-Alto Adige (rispettivamente: Provincia di........).
"Il Consiglio regionale (rispettivamente: il Consiglio provinciale di.......) ha approvato e il Presidente della giunta regionale (rispettivamente: provinciale) promulga".
Al testo della legge segue la formula "La presente legge sara' pubblicata nel "Bollettino Ufficiale" della regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione (rispettivamente: della provincia)".
Al testo dei regolamenti regionali e provinciali segue la formula: "Il presente decreto sara' pubblicato nel "Bollettino Ufficiale" della regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare".

Art. 16

1. Oltre le leggi regionali e provinciali e i regolamenti regionali e provinciali sono pubblicati nel "Bollettino Ufficiale" della regione gli annunzi e gli avvisi prescritti da leggi e regolamenti regionali o provinciali e quelli di cui e' obbligatoria la pubblicazione nei Fogli degli annunzi legali delle province, nonche' quelli richiesti dagli interessati.

2. I Fogli degli annunzi legali delle province sono sostituiti a tutti gli effetti dal Bollettino della regione.

3. Le inserzioni e gli abbonamenti al "Bollettino Ufficiale" della regione sono regolati dalle norme vigenti per la Gazzetta Ufficiale della Repubblica, in quanto applicabili.

4. Con legge regionale sono dettate le norme per la pubblicazione gratuita nel "Bollettino Ufficiale" della regione di atti e provvedimenti dello Stato nonche' quelle per la pubblicazione, anche in lingua tedesca, di atti e provvedimenti regionali o provinciali.

Art. 17

1. La pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali e provinciali nell'apposita sezione della Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 59 dello statuto, e' gratuita.

Art. 18

1. Gli organi statali, regionali e provinciali sono tenuti a fornirsi reciprocamente ed a richiesta, per il tramite del commissario del Governo, secondo la rispettiva competenza, gli elementi utili allo svolgimento delle proprie funzioni.

Art. 19

1. Il Presidente della giunta regionale e i Presidenti delle giunte provinciali quando intervengono alle sedute del Consiglio dei Ministri non hanno diritto di voto.

2. Il Presidente della giunta regionale e i Presidenti delle giunte provinciali sono invitati alle sedute del Consiglio dei Ministri, quando il Consiglio e' chiamato ad approvare disegni di legge, atti aventi valore di legge, atti o provvedimenti che riguardano la sfera di attribuzioni della regione o delle province.

3. Il Presidente della giunta regionale e il Presidente della giunta provinciale di Bolzano sono altresi' invitati alle sedute del Consiglio dei Ministri quando il Consiglio e' chiamato a deliberare su argomenti che comportano l'applicazione del principio della tutela delle minoranze linguistiche tedesca e ladina.

4. Il presidente della giunta regionale e i presidenti delle giunte provinciali sono altresi' invitati, per essere sentiti, anche alle sedute dei comitati o collegi che, per legge o delega, trattino questioni di competenza del Consiglio dei Ministri, allorche' le questioni stesse riguardino, rispettivamente, la regione o le province.

Art. 20

1. Il rinvio di disegni di legge approvati dal Consiglio regionale e da quello provinciale a norma del primo comma dell'art. 55 dello statuto e' deliberato dal Consiglio dei Ministri e comunicato alla regione o alla provincia per il tramite del commissario del Governo competente.

2. La questione di legittimita' davanti alla Corte costituzionale e quella di merito per contrasto di interessi davanti alle Camere, previste dal secondo comma dello stesso art. 55, sono promosse dal Consiglio dei Ministri.

3. In caso d'urgenza l'impugnativa e' proposta dal Presidente del Consiglio salvo ratifica del Consiglio dei Ministri nella sua prima riunione.

4. Il consenso del Governo della Repubblica all'anticipata promulgazione ed entrata in vigore di leggi regionali o provinciali a norma del terzo comma dello stesso art. 55 e' dato dal Presidente del Consiglio, e non preclude l'impugnativa di cui all'art. 97 dello statuto.

Art. 21

1. Salvo le facolta' spettanti ai commissari del Governo ai sensi dell'art. 87 dello statuto, restano ferme le attribuzioni della Ragioneria generale dello Stato per cio' che concerne le funzioni delegate dallo Stato alla regione e alle province in base al terzo comma dell'articolo 16 dello statuto e gli atti emanati dalla regione e dalle province nell'esercizio di tali funzioni.

Art. 22

1. La facolta' di delega delle province, prevista dal secondo comma dell'art. 18 dello statuto, non si riferisce alle funzioni delegate dalla regione alle province.