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Norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218, sul riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti

Testo in vigore al

Titolo II. Le prestazioni

Capo 1°. Prestazioni per la invalidita', la vecchiaia e i superstiti.

Art. 17

1. Ai fini del raggiungimento dei requisiti di contribuzione previsti dal primo comma dell'art. 9, sub art. 2, e del primo comma dell'art. 13, sub art. 2, della legge 4 aprile 1952, n. 218, rispettivamente per il diritto alla pensione di vecchiaia o di invalidita' e per il diritto alla pensione ai superstiti, possono essere computati in favore dei lavoratori agricoli giornalieri, per ciascun anno agrario di iscrizione negli elenchi anagrafici, non piu' di:

  1. a) 156 contributi giornalieri per i braccianti uomini con la qualifica di permanenti, abituali o occasionali:

  2. b) 104 contributi giornalieri per le donne e i giovani con le qualifiche indicate alla precedente lettera a) e per i braccianti con la qualifica di eccezionali;

  3. c) 70 contributi giornalieri per le donne e i giovani con la qualifica di eccezionali.14

2. Ove la iscrizione negli elenchi anagrafici sia limitata ad un periodo inferiore all'anno agrario, in luogo rispettivamente di 156, 104 e 70 contributi si computa un numero di contributi giornalieri proporzionale a ciascuna frazione di anno.

3. Qualora il lavoratore rivesta contemporaneamente la qualifica di giornaliero di campagna e di operaio non agricolo si fa luogo all'applicazione della norma contenuta nel comma precedente, considerando ridotto il periodo di iscrizione negli elenchi di tanti mesi, settimane, giorni quanti sono quelli durante i quali, nel corso dell'anno agrario, la contribuzione risulta effettuata secondo le norme comuni.

4. Il requisito di contribuzione nel quinquennio precedente la domanda di pensione di invalidita', richiesto dal primo comma dell'art. 9, sub art. 2, citato per i lavoratori agricoli giornalieri eccezionali, resta fissato in 104 giornate per gli uomini e in 70 giornate per le donne e i giovani.

5. Per la determinazione dell'ammontare della pensione annua sono computati tanti contributi di cui alla tabella B, n. 3, allegata alla legge 4 aprile 1952, n. 218, quante sono le giornate di lavoro attribuite ai singoli lavoratori dalla Commissione provinciale di cui all'art. 5 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949.

Art. 18

1. La pensione di vecchiaia e quella per invalidita' a carico delle assicurazioni obbligatorie per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani e degli esercenti attivita' commerciali decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, sempreche' a tale data risultino perfezionati i relativi requisiti.

2. Qualora detti requisiti, pur non sussistendo alla data della domanda, risultino, tuttavia, posseduti prima della definizione della domanda stessa o della decisione del successivo ricorso in via amministrativa, la pensione di vecchiaia e quella per invalidita' sono corrisposte con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello in cui e' perfezionato il relativo diritto.

3. Per i coltivatori diretti, mezzadri, coloni e braccianti agricoli, nonche' per gli artigiani e per gli esercenti attivita' commerciali, ai fini dell'applicazione del disposto di cui al comma precedente, il requisito contributivo si intende raggiunto quando alla data di definizione della domanda o di decisione del ricorso siano versati i contributi relativi a periodi successivi alla data di presentazione della domanda.19

Art. 19

1. La pensione di riversibilita' di cui all'ultimo comma dell'art. 13, sub art. 2, della legge 4 aprile 1952, n. 218, compete ai genitori superstiti di eta' superiore ai 65 anni, che non siano gia' titolari di pensione diretta, purche' alla morte dell'assicurato o del pensionato essi risultino a di lui carico e sempreche' non vi siano ne' coniuge ne' figli superstiti o, pur esistendo, questi non abbiano titolo alla pensione.

2. Ai fini del diritto alla pensione di riversibilita' i figli in eta' superiore ai 18 anni e inabili al lavoro e i genitori si considerano a carico dell'assicurato o del pensionato se questi provvedeva, prima del decesso, in maniera continuativa al loro sostentamento.

3. Conserva il diritto alla pensione di riversibilita' dopo il compimento del 18° anno il figlio riconosciuto inabile al lavoro ai sensi del successivo art. 39 nel periodo compreso fra la data della morte dell'assicurato o del pensionato e il compimento della predetta eta'.

Art. 20

1. La riduzione dei periodi minimi di contribuzione prevista dall'art. 25 della legge 4 aprile 1952, n. 218, e' applicabile anche agli effetti del diritto alla pensione in favore dei superstiti di assicurato, secondo le aliquote stabilite per la pensione di invalidita'.

2. La disposizione di cui all'ultimo comma dell'articolo sopracitato si applica nei confronti degli assicurati che compiano l'eta' prevista per il pensionamento di vecchiaia o siano riconosciuti invalidi o per i quali si verifichi il decesso nel periodo di validita' dell'articolo medesimo. Al verificarsi delle dette circostanze gli assicurati devono risultare in possesso di uno dei requisiti previsti dai commi terzo e quarto dell'art. 5 della legge 4 aprile 1952, n. 218, per l'autorizzazione al versamento dei
contributi volontari.15

Art. 22

1. Qualora, dopo la consegna del libretto di pensione all'interessato, sia richiesto il riconoscimento di contributi figurativi o siano presentate tessere assicurative o versati contributi per l'assicurazione per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti per periodi anteriori alla data di decorrenza della pensione, sempreche' nei termini stabiliti dalle disposizioni in vigore, la pensione stessa viene riliquidata secondo le norme comuni e l'eventuale aumento decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale si e' verificato il tardivo adempimento.

Art. 24

1. La disposizione di cui al primo comma dell'art. 72 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, si applica nei casi di ricovero in luogo di cura a tipo sanatoriale o postsanatoriale a carico dell'assicurazione obbligatoria per la tubercolosi.

2. L'assicurato riconosciuto invalido ai sensi dell'articolo 10 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, puo' invece ottenere la pensione per invalidita' nel periodo in cui usufruisce di cura ambulatoria o di indennita' postsanatoriale.

3. La trattenuta di cui al secondo comma dell'art. 72 ha inizio dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale avviene il ricovero per la tubercolosi del pensionato e ha termine col primo giorno del mese nel quale avviene la dimissione.

Art. 25

1. COMMA ABROGATO DALLA L. 21 LUGLIO 1965, N. 903
La disposizione dell'art. 12 sopra citato, con i limiti di cui al comma precedente, si applica altresi' ai pensionati il cui trattamento di pensione sia a carico di forme obbligatorie di previdenza sostitutive dell'assicurazione per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti. Le somme trattenute sono accreditate alle rispettive gestioni.13

Art. 26

1. Il pagamento della pensione di invalidita' e' sospeso quando l'avente diritto presti opera alle dipendenze di terzi, in forza della legislazione speciale sulla assunzione obbligatoria dei mutilati o invalidi del lavoro, di guerra e per servizio, con una retribuzione superiore ad un terzo del guadagno normale che aveva anteriormente al riconoscimento dell'invalidita' se si tratta, di
operaio o alla meta', se si tratta di impiegato.

2. La sospensione del pagamento della pensione ha inizio a partire dalla rata avente scadenza nel bimestre successivo a quello nel quale avviene l'assunzione obbligatoria, o nel bimestre successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto per le assunzioni gia' avvenute, e ha termine col primo giorno del mese nel quale avviene la cessazione del rapporto di lavoro. I contributi eventualmente versati per il corrispondente periodo di lavoro sono computati ai sensi del precedente art. 21.

3. Il datore di lavoro che ha alle proprie dipendenze o che assume pensionati per invalidita' in forza della legislazione speciale sopra richiamata e' tenuto a darne notizia all'Istituto nazionale della previdenza sociale, indicando l'importo della retribuzione a qualsiasi titolo ad essi corrisposta, entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto o, se assunti successivamente, dalla data di assunzione. Esso e' inoltre tenuto a comunicare all'Istituto la data di cessazione del rapporto di lavoro entro 15
giorni dalla data stessa.1

Art. 27

1. I beneficiari di pensioni a carico di forme obbligatorie di previdenza sostitutive dell'assicurazione per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti o di altri trattamenti di previdenza che hanno dato titolo all'esclusione o all'esonero da detta assicurazione, i quali possano far valere nella assicurazione stessa contributi versati o accreditati o periodi considerati coperti di contribuzione ai sensi del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, della legge 4 aprile 1952, n. 218, e del presente decreto, qualunque sia il numero dei contributi complessivamente risultanti, hanno diritto ad un supplemento annuo di pensione pari al 20% dell'ammontare dei contributi base, con le maggiorazioni e le integrazioni previste per le pensioni a carico dell'assicurazione stessa, esclusa la quota di concorso dello Stato. Il supplemento di cui al precedente comma spetta, su richiesta dell'interessato, dalla data di decorrenza della pensione qualora sussistano a tale data le condizioni di eta' o di invalidita' previste dall'assicurazione per la invalidita', la vecchiaia e i superstiti, o dal primo giorno del mese successivo alla data in cui tali condizioni si sono verificate.

2. Ove trattisi di contributi relativi a periodi di lavoro effettuati successivamente alla liquidazione della pensione per invalidita' o per vecchiaia a carico del trattamento speciale di previdenza, il supplemento e' liquidato con l'osservanza delle norme di cui all'art.

3. 21 del presente decreto.

4. Il supplemento di pensione e' a carico dell'assicurazione per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti e del relativo Fondo adeguamento, ed e' riversibile, in caso di morte del pensionato, nella misura e nei modi previsti dagli ordinamenti delle singole forme di previdenza e degli altri trattamenti che hanno dato luogo alla concessione della pensione.

5. Il pagamento del supplemento di pensione avviene, di regola, contemporaneamente al pagamento delle rate della pensione.6

Art. 28

1. Le prestazioni di cui all'art. 81 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, possono essere concesse dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, sempreche' non rientrino nella competenza degli Enti previdenziali istituiti per l'assicurazione contro le malattie e per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, ai pensionati di invalidita', nonche' agli assicurati per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti che alla data della domanda di assistenza possano far valere almeno due anni di assicurazione e i requisiti di contribuzione previsti per l'ultimo quinquennio per il diritto alla pensione di invalidita'.

Capo 2°. Prestazioni per la tubercolosi

Art. 29

1. Il marito di donna assicurata per la tubercolosi, vivente a carico della stessa, ha diritto alle prestazioni dell'assicurazione nei
limiti stabiliti per gli altri familiari.

2. I figli e i fratelli e le sorelle viventi a carico dell'assicurato che si trovino nelle condizioni previste per l'assicurato dall'art. 3 della legge 9 agosto 1954,n. 657, conservano il diritto alle prestazioni sanitarie e alla indennita' post-sanatoriale, quando non siano trascorsi oltre due anni dalla data di dimissione dal ricovero precedente o dalla dichiarazione di guarigione clinica o di
stabilizzazione, anche se hanno superato i limiti di eta' previsti
dall'art. 1 della legge stessa.17

Art. 30

1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 3 della legge 28 febbraio 1953, n. 86, i figli o persone equiparate a carico di assicurati assistiti per la tubercolosi hanno diritto all'ammissione nelle colonie marine o montane purche' abbiano compiuto l'eta' di sei anni e non abbiano superato l'eta' di 12 anni.

2. L'ammissione viene disposta dall'Istituto nazionale della previdenza sociale e le spese relative sono a carico dell'assicurazione obbligatoria per la tubercolosi.

Capo 3°. Prestazioni per la disoccupazione involontaria.

Art. 31

1. L'importo dell'indennita' di disoccupazione e del sussidio straordinario di disoccupazione e' fissato in L. 230 giornaliere per tutti gli assicurati. A tale importo sono aggiunte L. 80 giornaliere per ciascun familiare per il quale competa al disoccupato la maggiorazione della indennita' o del sussidio straordinario ai sensi delle disposizioni in vigore.

2. Nel trattamento di cui al comma precedente rimangono conglobate le indennita' e le maggiorazioni di cui all'art. 19 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, gli assegni integrativi, i sussidi straordinari e relative maggiorazioni di cui agli articoli 35 e 39 della legge 29 aprile 1949, n. 264, nonche' l'indennita' di caropane di cui al decreto legislativo 6 maggio 1947, n. 563, e successive disposizioni.41825

Art. 32

1. L'indennita' di disoccupazione o il sussidio straordinario e le relative maggiorazioni sono corrisposti al disoccupato anche per le domeniche e gli altri giorni festivi e sono pagati il giorno 15 e l'ultimo di ciascun mese per un massimo di 30 giornate mensili.

2. Dette prestazioni spettano anche per i periodi di malattia che si verifichino nel corso del periodo di indennizzabilita', purche' il disoccupato non abbia titolo ad altre prestazioni economiche di natura previdenziale.

3. La corresponsione delle prestazioni e' sospesa qualora il disoccupato sia ricoverato per conto di Enti previdenziali o assistenziali e non abbia a proprio carico familiari per i quali competa la maggiorazione.2

4. L'indennita' di disoccupazione e il sussidio straordinario non spettano per i periodi per i quali e' percepito un trattamento di pensione, tranne il caso che si tratti di pensione di guerra.

Art. 33

1. Gli assicurati soggetti a disoccupazione a turno o saltuaria ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 77 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, sono ammessi al godimento della indennita' per tutti i giorni di effettiva disoccupazione, sino al massimo di 180, con deduzione iniziale dei periodi di carenza di cui agli articoli 73 e 77 del citato decreto-legge.

2. Per la concessione della prestazione restano ferme le modalita' stabilite dagli articoli 63 e 64 del regolamento approvato con regio decreto 7 dicembre 19247, n. 2270.

Art. 34

1. Ai fini della percezione della indennita' di disoccupazione o del sussidio straordinario il disoccupato, all'atto del pagamento della prestazione ed ogni altra volta che ne venga richiesto, deve comprovare all'Organo erogatore la sua regolare iscrizione all'Ufficio di collocamento e deve confermare con dichiarazione scritta la continuita' della sua disoccupazione o indicare i giorni in cui ha prestato lavoro occasionale o la data di rioccupazione; esso deve inoltre indicare gli eventuali periodi di malattia indennizzabili. Nel modulo che accoglie la dichiarazione saranno espressamente richiamate le sanzioni stabilite dal quarto comma dell'articolo 23 della legge 4 aprile 1952, n. 218, per chi rende dichiarazioni false.

2. Il disoccupato deve altresi' sottostare alle altre norme per il controllo della disoccupazione stabilite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, che puo' in caso richiedere la sua presentazione giornaliera all'Organo erogatore.

Titolo III. Disposizioni generali e finali

Art. 35

1. Le somme dovute dalle imprese industriali ai sensi dall'articolo unico della legge 30 ottobre 1955, n. 1079, per le ore di lavoro straordinario effettuate debbono essere versate all'Istituto nazionale della previdenza sociale, per l'accreditamento a favore della assicurazione obbligatoria per la disoccupazione, nel termine di cui all'art. 6 o, in caso di autorizzazione a differire gli adempimenti contributivi, entro il termine piu' ampio previsto dall'art. 7. Per la riscossione di dette somme si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni in vigore per le assicurazioni generali obbligatorie.

2. L'obbligo del versamento sussiste anche nel caso in cui il lavoro straordinario sia eseguito da lavoratori esclusi o esonerati dall'obbligo dell'assicurazione per la disoccupazione.

Art. 36

1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 40, n. 2, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e dell'art. 32, lett. b), della legge 29 aprile 1949, n. 264, la sussistenza della stabilita' d'impiego, quando non risulti da norme regolanti lo stato giuridico e il trattamento economico del personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni, dalle aziende pubbliche e dalle aziende esercenti pubblici servizi, e' accertata in sede amministrativa su domanda del datore di lavoro, con provvedimento del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale decorrente a tutti gli effetti dalla data della domanda medesima.

Art. 37

1. I periodi riconosciuti come periodi di contribuzione a norma dei precedenti articoli 10 e 12 sono esclusi dal computo del quinquennio per l'accertamento dei requisiti contributivi stabiliti dall'art. 5 della legge 4 aprile 1952, n. 218, per l'ammissione al versamento dei contributi volontari o, successivamente, ai fini dell'applicazione dei primi due comuni dell'art. 15 del presente decreto.

2. Allo stesso modo vanno considerati;

  1. a) i periodi di assenza facoltativa dal lavoro dopo il parto previsti dal secondo comma dell'art. 6 della legge 26 agosto 1950, n.
    860
    , nel testo modificato dalla legge 23 maggio 1951, n. 394;

  2. b) i periodi di lavoro subordinato all'estero che non siano protetti agli effetti delle assicurazioni interessate in base a convenzioni od accordi internazionali;

  3. c) i periodi di servizio militare eccedenti il periodo corrispondente al servizio di leva;

  4. d) i periodi di malattia, comprovati con certificato rilasciato da un Ente previdenziale o da una pubblica amministrazione ospedaliera che eccedano i limiti stabiliti dall'art. 56, lettera a), punto 2, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827.

3. I periodi indicati nel comma precedente sono parimenti esclusi dal computo del quinquennio previsto dall'art. 9, n. 2, lettera b), sub art. 2, e dall'art. 13, sua art. 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218, per il diritto alla pensione per invalidita' e per i superstiti, e dall'art. 17 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, per il diritto alle prestazioni antitubercolari, nonche' dal computo del biennio previsto dall'art. 19 dello stesso regio decreto-legge per il diritto alla indennita' di disoccupazione, fermo restando quanto disposto dall'art. 56, lettera c), del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, per i periodi di servizio militare.

4. I periodi d'iscrizione a forme di previdenza obbligatorie diverse da quelle sostitutive dell'assicurazione per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti o i periodi di lavoro subordinato per i quali sia stabilito altro trattamento obbligatorio di previdenza, quando non diano luogo a corresponsione di pensione, sono esclusi dal computo del quinquennio previsto ai fini dei requisiti per il diritto alla pensione per invalidita' o per i superstiti e per l'ammissione al versamento dei contributi volontari nell'assicurazione per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti.24