Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 215 del 2000
Massime (1)
Massima n. 25428
- Imposta di registro
- Parti in causa
- Pagamento solidale dell'imposta e inapplicabilità della surrogazione nelle ragioni, azioni e privilegi spettanti all'amministrazione, per le parti che hanno assolto l'obbligo di pagamento
- Prospettata, irragionevole, equiparazione delle parti del contratto e delle parti in causa, con lesione del diritto di agire in giudizio
- Manifesta infondatezza della questione.
Leggi la massima
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 57, comma 1, e 58, comma 1, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, censurato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nelle parti relative alla previsione della solidarietà nel pagamento dell'imposta di registro tra le parti in causa e alla mancata previsione della surrogazione a favore delle parti in causa che hanno pagato l'imposta stessa nelle ragioni, azioni e ai privilegi spettanti all'amministrazione finanziaria. Va, infatti, osservato che: a) la solidarietà risulta perfettamente conforme ai principi più volte affermati da questa Corte in ordine alle disposizioni legislative prevedenti la solidarietà in materia di imposte indirette in quanto è giusticata da rapporti giuridico-economici tra gli obbligati idonei alla configurazione di motivazioni unitarie e che, quindi, ben possono ragionevolmente comportare il suddetto vincolo, in evidente parellelismo con quanto si verfica per le parti del contratto; b) il rischio per l'attore vittorioso di dover pagare l'imposta di registro, se rientra nel generale calcolo di convenienza dell'esercizio dell'azione giudiziaria, non si traduce, perciò solo, in un impedimento alla tutela giurisdizionale dei propri diritti; c) l'inapplicabilità alle parti in causa della surrogazione non rende incostituzionale la previsione della solidarietà, di cui si è detto, restando comunque salva la possibilità per le stesse parti di avvalersi dell'azione di regresso accordata in generale per le obbligazioni solidali dall'art. 1299 cod. civ. Precedenti - sent. nn. 226/1984, 178/1982 e 120/1972 richiamate con riferimento alle ragioni idonee a giustificare le disposizioni legislative prevedenti il vincolo solidale in materia di imposte dirette. L.T.
Norme impugnate
- art. 58, comma 1, d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
- art. 57, comma 1, d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
Parametri
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli 57, comma 1, e 58, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro), promosso con ordinanza emessa il 18 maggio 1998 dalla Commissione tributaria provinciale di Padova sul ricorso proposto da Progetto Gulliver s.r.l. contro l'Ufficio del registro di Padova, iscritta al n. 245 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 19, prima serie speciale, dell'anno 1999;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 24 maggio 2000 il giudice relatore Annibale Marini;
punto 1
Ritenuto che la Commissione tributaria provinciale di Padova, con ordinanza emessa il 18 maggio 1998, ha sollevato, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli 57, comma 1, e 58, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro);
che, ad avviso della commissione rimettente, la disposizione di cui all'art. 57, comma 1, del d.P.R. n. 131 del 1986, ponendo a carico delle parti in causa l'obbligo solidale di pagamento dell'imposta di registro, equiparerebbe, nella disciplina di tale imposta, soggetti tra loro diversi quali le "parti del contratto" e le "parti in causa" e risulterebbe, pertanto, lesiva sia del principio di eguaglianza che di quello di ragionevolezza garantiti dall'art. 3 della Costituzione;
che, a parere dello stesso giudice, la suddetta norma, comportando l'obbligo di pagamento dell'imposta anche a carico della parte attrice vittoriosa, finirebbe per incidere negativamente sul diritto di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti violando, conseguentemente, l'articolo 24 della Costituzione;
che l'irragionevolezza della norma impugnata risulterebbe, poi, accentuata dalla mancata previsione, nell'art. 58, comma 1, del d.P.R. n. 131 del 1986, della surrogazione, a favore delle parti in causa che hanno pagato l'imposta di registro, nelle "ragioni, azioni e privilegi spettanti all'amministrazione finanziaria";
che nel giudizio dinanzi a questa Corte è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per la declaratoria di infondatezza della questione;
che, in particolare, secondo l'Avvocatura, deve escludersi la prospettata incostituzionalità dell'art. 57 del d.P.R. n. 131 del 1986 rinvenendo la solidarietà nel pagamento dell'imposta di registro la sua giustificazione nel rapporto giuridico-economico intercorrente tra i soggetti che rivestono la qualità di "parti in causa";
che, a parere della stessa Avvocatura, la disposizione di cui al successivo art. 58, accordando la surrogazione ivi prevista ai pubblici ufficiali obbligati a chiedere la registrazione ai sensi dell'art. 10, lettere b) e c) del citato decreto legislativo, non sarebbe irragionevole e non escluderebbe comunque la possibilità, per le parti in causa che abbiano pagato l'imposta di registro in luogo degli obbligati, di avvalersi dei comuni rimedi civilistici e, principalmente, dell'azione di regresso di cui all'art. 1299 del codice civile;
punto 2
Considerato che questa Corte ha costantemente affermato il principio secondo il quale, "in materia di imposte indirette, il necessario collegamento con la capacità contributiva non esclude che la legge stabilisca prestazioni tributarie a carico solidalmente oltreché del debitore principale, anche di altri soggetti non direttamente partecipi dell'atto assunto come indice di capacità contributiva" (sentenze n. 226 del 1984, n. 178 del 1982, n. 120 del 1972);
che, peraltro, secondo la citata giurisprudenza, la solidarietà deve ricollegarsi a rapporti giuridico-economici "idonei alla configurazione di unitarie situazioni che possano giustificare razionalmente il vincolo obbligatorio e la sua causa" (sentenze n. 226 del 1984, n. 178 del 1982, n. 120 del 1972);
che tra le parti in causa la solidarietà risulta giustificata proprio da siffatti rapporti e dall'unitarietà di situazioni che si vengono a configurare, in evidente parallelismo a quanto si verifica per le parti del contratto;
che il rischio per l'attore vittorioso di dover pagare l'imposta di registro, se rientra nel generale calcolo di convenienza sull'esercizio dell'azione giudiziaria, non si traduce, perciò solo, in un impedimento alla tutela giurisdizionale dei propri diritti;
che l'inapplicabilità alle parti in causa della surrogazione prevista dal precitato art. 58 non rende incostituzionale la disciplina di cui all'art. 57, restando comunque salva, come esattamente rilevato dall'Avvocatura, la possibilità per le stesse parti di avvalersi dell'azione di regresso accordata in generale per le obbligazioni solidali dall'art. 1299 del codice civile;
che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente infondata in relazione ad entrambi i parametri evocati dal rimettente;
punto 3
Visti gli articoli 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 57, comma 1, e 58, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro), sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Padova con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 giugno 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Marini
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 19 giugno 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
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