Sez. 1, Sentenza n. 5440 del 20/06/1987 (Rv. 454003 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SOCIETÀ (SUL PATRIMONIO E SUL REDDITO DELLA SOCIETÀ) - IN GENERE (PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA) - UTILI DI SOCIETÀ DI CAPITALI - PARTECIPAZIONE IN ALTRA SOCIETÀ - TASSAZIONE - PRESUPPOSTI - EFFETTIVA PERCEZIONE - PROVA.*
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SOCIETÀ (SUL PATRIMONIO E SUL REDDITO DELLA SOCIETÀ) - IN GENERE (PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA) - UTILI DI SOCIETÀ DI CAPITALI - PARTECIPAZIONE IN ALTRA SOCIETÀ - TASSAZIONE - PRESUPPOSTI - EFFETTIVA PERCEZIONE - PROVA.*
In tema di imposte sulle società ai sensi dell'art. 148 lett. D) dell'abrogato d.P.R. 29 gennaio 1958 n. 645 gli utili di una società di capitali derivanti dalla partecipazione in altra società, sia di capitali sia di persone, non rilevando in questo caso la distinzione circa la natura della società partecipata introdotta dall'art. 135 dello stesso d.P.R. ai soli fini dell'imposta complementare, sono tassabili unicamente se e nella misura in cui sono effettivamente percepiti. Pertanto ove il bilancio della società partecipante escluda tale percezione deve negarsi la possibilità di includere nel suo imponibile gli utili conseguiti dalla società partecipata in proporzione della quota di partecipazione fino a che l'amministrazione finanziaria non deduca e dimostri l'inattendibilità delle relative partite del bilancio stesso con la prova della loro effettiva distribuzione. (V 5785/80, mass n 409612; (Conf 877/86, mass n 444405; (Conf 4889/80, mass n 408713; (Conf 168/72, mass n 355930).*
Riferimenti normativi: DPR 29/01/1958 num. 645 art. 135 CORTE COST., DPR 29/01/1958 num. 645 art. 148 lett. D
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)