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Sez. 5 - , Sentenza n. 22854 del 29/04/2019 Ud. (dep. 23/05/2019) Rv. 275557 - 01

GIUDICE DI PACE - RICORSO PER CASSAZIONE - DELL'IMPUTATO | Reati di competenza del giudice di pece - Sentenza di appello - Entrata in vigore del d. lgs. n. 11 del 2018 – Ricorso per cassazione - Vizio di motivazione – Deducibilità – Esclusione.
Stato
decisa il 2019-04-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/275557-01

GIUDICE DI PACE - RICORSO PER CASSAZIONE - DELL'IMPUTATO

Ai sensi degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274 (introdotti dal d. lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, entrato in vigore il 6 marzo 2018), avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace non può essere proposto ricorso per cassazione per mero vizio della motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 2, Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 39 bis, Decreto Legisl. 06/02/2018 num. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)