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Corte di giustizia dell'Unione europea

Corte giust. UE, Sentenza del 1 dicembre 1965, causa 45/64

Decisione
decisa il 1965-12-01
ECLI
ECLI:EU:C:1965:116

Epigrafe

Nella causa 45-64 promossa dalla COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA, rappresentata dal suo consulente giuridico, avvocato Giuseppe Marchesini, in qualità di agente, e con domicilio eletto a Lussemburgo, presso il dott. Henri Manzanarès, segretario del Servizio giuridico degli Esecutivi europei, 2, place de Metz, ricorrente, contro LA REPUBBLICA ITALIANA, rappresentata dal Ministro plenipotenziario Adolfo Maresca, vice capo del Contenzioso diplomatico del ministero degli affari esteri, in qualità di agente, assistito dal sostituto avvocato generale dello Stato Pietro Peronaci, e con domicilio eletto a Lussemburgo, presso la sede dell'ambasciata d'Italia, 5, rue Marie-Adélaide, convenuta, causa avente ad oggetto : la dichiarazione giudiziale che, concedendo a favore di determinati prodotti dell'industria meccanica esportati negli altri Stati membri ristorni di tributi nazionali incompatibili con l'articolo 96 del Trattato C.E.E., la Repubblica italiana è venuta meno ad uno degli obblighi impostile da detto Trattato, e ciò in considerazione sia della natura dei tributi rimborsati, sia del metodo adottato a tale scopo, LA CORTE composta dai Signori : Ch. L. Hammes, Presidente (relatore), L. Delvaux, presidente di Sezione, A. M. Donner, A. Trabucchi e R. Lecourt, giudici, Avvocato generale: J. Gand, Cancelliere: A. Van Houtte, ha pronunciato la seguente

SENTENZA › IN FATTO › I — Gli antefatti

paragrafo 1
I fatti che hanno dato origine alla presente controversia si possono così riassumere :
paragrafo 2
1. Con legge 10 marzo 1955, n. 103, prorogata il 31 dicembre 1963 con legge 18 marzo 1958, n. 284, la Repubblica italiana concedeva, per taluni prodotti dell'industria meccanica, il rimborso all'atto dell'esportazione del dazio e degli altri diritti doganali relativi ai materiali siderurgici impiegati nella loro fabbricazione. 2. La Commissione della C.E.E., avendo motivo di ritenere che le restrizioni comprendevano in pratica altri tributi, riscossi in ordine a materie prime o prodotti semilavorati incorporati nei prodotti dell'industria meccanica italiana, o addirittura riscossi indipendentemente da tale impiego, conduceva trattative col governo italiano, tra la fine del 1961 e l'inizio del 1962. 3. In esito a tali trattative, il governo italiano riduceva del 35 % l'importo dei rimborsi concessi ai prodotti esportati negli altri paesi della Comunità e si dichiarava disposto ad esaminare con ogni sollecitudine quali quote dei ristorni si riferissero ad imposte diverse dall'I.G.E. onde concordare i tempi per la loro graduale eliminazione. 4. Dopo un. nuovo scambio di corrispondenza e nuove discussioni, seguite da un'ulteriore riduzione del 10 % dell'importo dei rimborsi, la Commissione dava inizio alla procedura di cui all'articolo 169 del Trattato C.E.E., chiedendo al governo italiano, con lettera del 6 giugno 1963, di presentare le sue osservazioni in merito alla violazione dell'articolo 96 che gli veniva contestata. 5. Le osservazioni del governo italiano, trasmesse alla Commissione con lettera della sua rappresentanza permanente a Bruxelles in data 11 luglio 1963, non venivano considerate soddisfacenti, benché una nuova riduzione di rimborsi, nella misura del 10 %, fosse stata effettuata il 1o luglio 1963. 6. Dopo nuove trattative, l'11 dicembre 1963 le Commissione emetteva parere motivato, ai sensi dell'articolo 169, primo comma, del Trattato C.E.E., in cui constatava che la Repubblica italiana era venuta meno agli obblighi impostile dall'articolo 96 e la invitava a porre fine, entro e non oltre il 31 dicembre 1964, al pagamento di ristorni incompatibili con detti obblighi. 7. Con nota 18 dicembre 1963, la rappresentanza permanente italiana trasmetteva alla Commissione il testo di un disegno di legge (approvato dal Consiglio di Ministri e presentato al Parlamento) destinato a sostituire la legge n. 103. 8. La Commissione, ritenendo che detto disegno fosse sostanzialmente identico alla legge n. 103, con lettera 28 gennaio 1964 comunicava al governo italiano di considerare come contrario all'invito contenuto nel parere motivato il fatto di porre in essere norme intese a perpetuare la concessione di ristorni da essa ritenuti incompatibili col Trattato. 9. Il disegno di legge sopramenzionato veniva cionondimeno approvato dai due rami del Parlamento: la legge 5 luglio 1964, n. 639 relativa alla «restituzione dei diritti doganali e delle imposizioni indirette interne diverse dall'I.G.E. per taluni prodotti industriali esportati» veniva promulgata il 5 luglio 1964 e pubblicata nella «Gazzetta Ufficiale» del 5 agosto. Essa entrava in vigore il giorno stesso della pubblicazione con effetto retroattivo al 1o gennaio 1964. 10. La Commissione, ritenendo che fra i ristorni di cui alla legge n. 103 (denunziati nel parere motivato dell'11 dicembre 1963) e quelli previsti dalla nuova legge n. 639 non vi è alcuna soluzione di continuità né alcuna sostanziale differenza, con atto depositato il 13 ottobre 1964 ha adito la Corte ai sensi dell'articolo 169, secondo comma del Trattato, onde far constatare che la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa imposti dall'articolo 96 del Trattato.

SENTENZA › IN FATTO › II — Le conclusioni delle parti

paragrafo 1
La ricorrente conclude che la Corte voglia
paragrafo 2
«rejetta l'eccezione d'irricevibilità, perché non fondata, rejetta l'eccezione di merito, perché non provata; a) dichiarare che la Repubblica italiana — col permettere la restituzione di tributi non rimborsabili, per le ragioni esposte in ricorso, a' termini dell'articolo 96 del Trattato di Roma — ha violato gli obblighi imposti dalla norma predetta ; b) condannare la resistente alle spese di giudizio».
paragrafo 3
La convenuta conclude che la Corte voglia
paragrafo 4
«dichiarare irricevibile, in subordine rigettare, il ricorso; condannare la Commissione alle speso di giudizio».

SENTENZA › IN FATTO › III — I mezzi e gli argomenti delle parti

paragrafo 1
I mezzi e gli argomenti fatti valere dalle parti si possono così riassumere :

SENTENZA › IN FATTO › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › A — Sulla ricevibilità

punto 1
La convenuta eccepisce l'irricevibilità del ricorso, assumendo non esservi identità di oggetto tra la fase precontenziosa amministrativa e la fase contenziosa avanti la Corte. La procedura precontenziosa ha avuto per oggetto la legge del 1955, n. 103 mentre il ricorso contenzioso riguarda la legge n. 639 del 1964; l'articolo 169 del Trattato è stato violato in quanto sulla seconda legge il governo italiano non ha presentato osservazioni e la Commissione non ha emesso parere motivato. La ricorrente ribatte in primo luogo che, se non si vuol toglieré ogni efficacia alla procedura di cui all'articolo 169, non si può ammettere che si sia conformato al parere motivato lo Stato membro il quale, alla scadenza di un provvedimento che ha posto in essere una situazione contraria al Trattato, denunziata nel parere, ripristini in tutto o in parte tale situazione, mediante un provvedimento ulteriore. Nella fattispecie, nessuna sostanziale differenza sussisterebbe fra i rimborsi accordati in base alla legge n. 103 e quelli previsti dalla legge n, 639, né par quanto riguarda i prodotti ammessi al beneficio, né per quanto riguarda i tributi suscettibili di ristorno. Quanto alle graduali riduzioni dell'ammontare dei ristorni contemplate dalla leggen. 639, esse farebbero semplicemente seguito a quelle disposte sotto l'impero della legge n. 103 e non rappresenterebbero un'innovazione rispetto al sistema anteriore. In secondo luogo, la ricorrente osserva che ciò che è stato contestato alla Repubblica italiana — tanto nel parere motivato quanto nel ricorso — è il sistema dei rimborsi nella sua pratica attuazione, cioè la prassi consistente nella concessione di ristorni incompatibili, per la natura dei tributi rimborsati e per la tecnica seguita, con l'articolo 96, e ciò indipendentemente dai provvedimenti legislativi che servono di base a detta prassi. In terzo luogo, la ricorrente rileva che, nel parere motivato dell'11 dicembre 1963, la Repubblica italiana è stata invitata a porre fine — entro e non oltre il 31 dicembre 1963 — alla concessione di ristorni incompatibili con gli obblighi sanciti dall'articolo 96; la convenuta, mantenendo — mediante un provvedimento dotato appositamente di efficacia retroattiva al 1o gennaio 1964 — la pratica dei ristorni oltre la data stabilita, si è manifestamente rifiutata di dare seguito al parere motivato. Infine la ricorrente deduce che — nella lettera accompagnatoria del parere, datata 16 dicembre 1963 — la Commissione ha precorso gli eventi, precisando essere «sua intenzione e suo dovere impedire il perpetuarsi, con proroga della vigente o con l'adozione di analoga futura normativa, della violazione dell'articolo 96…». Concludendo, la ricorrente assume esservi identità fra la violazione del Trattato denunziata alla Corte e quella contestata nel parere motivato; l'articolo 169 non sarebbe stato quindi violato e l'eccezione d'irricevibilità andrebbe disattesa in quanto infondata e non suffragata da alcun elemento di prova. La convenuta replica che la legge n. 639, introducendo una disciplina autonoma e stabilendo un sistema degressivo, ha creato una situazione sostanzialmente diversa da quella precedente. In materia di leggi che concedono agevolazioni fiscali, l'essenziale è l'ammontare di queste; posto che i sistemi previsti dalla legge n. 103 sono diversi da quelli contemplati dalla legge n. 639, anche le due leggi sono diverse e la seconda non può essere considerata come una proroga della prima. La convenuta contesta poi l'assunto della ricorrente secondo il quale le amministrazioni italiane avrebbero, sotto l'impero della legge n. 103, concesso agli esportatori rimborsi da questa non contemplati. Infine, la convenuta rileva che la fase precontenziosa contemplata dall'articolo 169 costituisce una procedura formale, sia nella veste sia nel suo concreto contenuto. Di conseguenza, la lettera accompagnatoria del parere motivato dev'essere considerata giuridicamente irrilevante e la Commissione, se la fase precontenziosa ha avuto per oggetto la situazione, assertivamente in contrasto col Trattato, creata da un atto legislativo, non può deferire senz'altro alla Corte la situazione posta in essere da una nuova legge contenente, come nella fattispecie, rispetto alla prima, modifiche fondamentali.
punto 2
La convenuta solleva poi una seconda eccezione d'irricevibilità, assumendo che la Commissione non ha posto il governo italiano in grado di presentare le sue osservazioni sui motivi esposti nel parere e, tanto meno, su quelli dedotti in causa. Dopo aver affermato che determinate imposte indirette non ricadono sotto l'articolo 96 perché devono essere assimilate alle imposte dirette, nel parere motivato la Commissione avrebbe invece dichiarato che per dette imposte va escluso il ristorno, essendo impossibile individuare e precisare la rispettiva incidenza sui costi di produzione; infine, nel ricorso essa avrebbe sostenuto che i tributi non erano rimborsabili in quanto appartenenti alla categoria speciale delle imposte indirette sugli affari. La ricorrente oppone che l'obbligo ad essa incombente di porre lo Stato interessato in grado di presentare le proprie osservazioni non implica, a differenza del parere motivato, una giustificazione giuridica particolareggiata e tanto meno definitiva. Esso è adempiuto quando sono stati comunicati allo Stato i dati indispensabili per constatare la violazione del Trattato, cioè l'azione o l'omissione in cui essa si concreta e le norme di diritto comunitario di cui viene contestata la violazione. La convenuta detormerebbe inoltre gli argomenti dedotti dalla Commissione. Già nella lettera del 6 giugno 1963, questa ha essenzialmente sostenuto che le imposte di cui trattasi colpiscono l'impresa e non i prodotti esportati; il parere motivato ripete questo concetto e precisa che non è possibile individuare e precisare la loro rispettiva incidenza sul costo di produzione. Le tesi della Commissione non hanno subito cambiamenti; la definizione giuridica dell'infrazione non è stata modificata. Il governo italiano non è stato affatto ostacolato nell'esercizio dei diritti della difesa. La convenuta replica che l'assunto della Commissione si fonda su un'errata interpretazione dell'articolo 169, primo comma. Essa si risolverebbe nel dare facoltà alla Commissione di contestare ad uno Stato membro la pretesa violazione di un obbligo, derivante da una determinata norma del Trattato, per un motivo X, di emettere il parere motivato per il motivo Y, e di adire poscia, in ipotesi, la Corte invocando il motivo Z. Detta tesi sarebbe manifestamente infondata.

SENTENZA › IN FATTO › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › B — Nel merito

punto 1
Dei tributi ammessi al rimborso e della legalità di determinati ristorni La ricorrente assume che il rimborso è esteso alle imposte di registro, di bollo ed ipotecarie; alle tasse sulle concessioni governative, sulle vetture automobili e sulla pubblicità. Questi rimborsi hanno natura prettamente fiscale e sono incompatibili con l'articolo 96. Essa aggiunge le seguenti considerazioni : a) Il governo italiano ha esplicitamente ammesso esistere nelle aliquote di rimborso una componente riferita a tributi indiretti diversi dai dazi doganali e dall'I.G.E.; b) L'esistenza di tale componente non è mai stata giustificata dal governo italiano, né per quanto riguarda l'identità dei tributi presi in considerazione, né per quanto attiene all'equivalenza fra l'onere fiscale sopportato in concreto e l'ammontare del ristorno; c) Il governo italiano ha riconosciuto la necessità di sopprimere anche la componente di cui trattasi e quindi la sua illegittimità nei confronti del Trattato. A questi vari argomenti la convenuta ribatte quanto segue : a) È esatto che i ristorni riguardano, oltre ai diritti doganali, anche le imposte indirette interne diverse dall'I.G.E.; tali ristorni sono tuttavia perfettamente legittimi ai sensi dell'articolo 90; b) L'opinione della Commissione secondo la quale il governo italiano avrebbe riconosciuto l'illegittimità dei ristorni di dette imposte indirette è manifestamente fondata su una errata interpretazione di determinati scritti provenienti dal governo italiano; c) Non spetta al governo italiano, ma alla Commissione, di provare che la misura del ristorno è superiore alle imposizioni indirette applicate ; d) Le riduzioni dei ristorni, passate dal 45 % al 60 % al 31 dicembre 1963, hanno radicalmente modificato la situazione. La ricorrente assume che la restituzione delle imposte di registro, di bollo e ipotecarie, nonché delle tasse sulle concessioni governative, sulle vetture automobili e sulla pubblicità, è in contrasto con l'articolo 96 del Trattato C.E.E., per i seguenti motivi : a) L'espressione «imposizioni interne … applicate direttamente o indirettamente», contenuta nell'articolo 90, dev'essere interpretata avendo riguardo al sistema del Trattato, e alle finalità che questo intende perseguire. Gli avverbi «direttamente o indirettamente» non possono riferirsi alla bipartizione tradizionale in imposte dirette e imposte indirette; b) L'articolo 96 consente il rimborso dei tributi che gravano sul prodotto finito ovvero sulle materie prime e sui semilavorati impiegati nei precedenti stadi del processo di fabbricazione; c) L'articolo 96 non consente tuttavia che il rimborso dei tributi la cui incidenza sul costo di produzione sia esattamente determinabile «in individuimi» ; d) Un'eccezione a quest'ultimo principio è prevista dall'articolo 98; essa è però subordinata a precise condizioni e non si applica alle imposte indirette propriamente dette ; e) I tributi il cui rimborso è criticato nella fattispecie colpiscono non già il prodotto finito ovvero le materie prime e i semilavorati impiegati nel processo produttivo, ma essenzialmente l'impresa e la produzione nel suo complesso. La valutazione uniforme dell'aggravio fiscale è quindi puramente fittizia, anche riguardo allo stesso prodotto. La situazione è diversa nel caso di altri tributi indiretti, quali le imposte di fabbricazione e di consumo; queste gravano sul prodotto e possono essere individuate nel suo costo di produzione. È questa la ragione per cui la Commissione non ha sollevato obiezioni circa il loro rimborso. I tributi di cui trattasi i quali, tenuto conto della struttura e della tecnica che li caratterizzano, non permettono un'esatta identificazione della rispettiva incidenza sul costo dei beni, non consentono quindi di rispettare il principio fondamentale dell'articolo 96, secondo il quale la restituzione dev'essere contenuta nei limiti dei tributi effettivamente assolti. Essi non possono di conseguenza costituire oggetto del rimborso contemplato da detto articolo, né possono dar luogo alle esenzioni o rimborsi autorizzati dall'articolo 98. La convenuta, dal canto suo, sostiene che le imposte di registro, di bollo e ipotecarie, come pure le imposizioni sulle concessioni governative, sugli autoveicoli e sulla pubblicità, sono imposte indirette e quindi rientrano chiaramente nella previsione dell'articolo 96. Questo non pone alcun limite per quanto riguarda le imposizioni indirette, il che sarebbe confermato dall'articolo 98. I tributi criticati, come le altre imposte indirette di cui la Commissione ammette la restituzione, sono applicate in forza di apposite leggi e con aliquote determinate; essi gravano del pari sui prodotti, giacché ciascun produttore tiene conto della loro incidenza nel calcolare i costi di produzione. L'argomento della Commissione secondo il quale le sarebbe difficile controllare l'ammontare dei ristorni di dette imposte indirette non ha alcun valore giuridico; esso è poi infondato in fatto, dal momento che i tributi in questione sono applicati in forza di disposizioni di legge, quindi di fonti certe. Spetta comunque alla Commissione fornire la prova dell'asserita violazione del Trattato. La convenuta rileva ancora che la Commissione non ha fatto alcuna obiezione per quanto riguarda il rimborso delle altre imposte indirette; essa è quindi in contraddizione con se stessa. In ogni caso la riduzione, nella misura del 60 % al 31 dicembre 1963, dell'ammontare dei ristorni, cui hanno fatto seguito altre riduzioni (65 % al 1o luglio 1964 e 75 % al 1o gennaio 1965) manterrebbe largamente le criticate restituzioni entro i limiti stabiliti dall'articolo 96. A quest'ultimo assunto la ricorrente oppone che le successive riduzioni dell'ammontare dei rimborsi non fanno riferimento ad alcun titolo determinato e lasciano intatto il problema della legittimità dèlia quota residua. La Commissione non ha contestato la violazione dell'articolo 96 in considerazione degli aspetti quantitativi variabili di essa, bensì in base ai criteri generali che caratterizzano il regime italiano dei ristorni all'esportazione.
punto 2
Del metodo di rimborso e della legalità del sistema delle aliquote medie La ricorrente rileva che tutti i ristorni vengono concessi sotto forma di un importo calcolato in ragione del peso in chilogrammi dei prodotti che ne fruiscono e che essi sono determinati senza alcun riferimento ai vari tributi applicati o applicabili ai prodotti di cui trattasi. Essa sostiene che il sistema di rimborso basato sul criterio forfettario delle aliquote medie per prodotto o per gruppo di prodotti è in contrasto con l'articolo 90. Questa censura riguarda tutte le imposte rimborsabili ai sensi di detto articolo. L'applicazione di «forfaits» basati su aliquote medie ha come inevitabile conseguenza che taluni rimborsi eccedono l'ammontare degli oneri fiscali effettivamente sostenuti. Se l'articolo 97 — disposizione di carattere eccezionale — prevede la fissazione di aliquote medie, ciò riguarda un'imposta e una tecnica di riscossione che nulla hanno a che vedere con i tributi di cui è causa. La convenuta oppone anzitutto che la Commissione non ha fatto alcuna obiezione circa l'applicazione di aliquote forfettarie per la restituzione delle imposte indirette diverse da quelle di cui è causa. In secondo luogo, essa deduce che gli Stati membri sono liberi di scegliere, entro l'ambito delle loro sovranità, la modalità che, secondo il loro ordinamento, appaia più adatta per l'uso delle facoltà che l'articolo 96 loro conferisce; il controllo della Commissione non può avere ad oggetto che il risultato finale. L'impiego di sistemi forfettari è ammesso da numerose disposizioni del Trattato (in ispecie dall'articolo 97) ; posto che l'articolo 96 non lo esclude, la Commissione non può contestarlo al governo italiano. Infine, con la riduzione intervenuta il 31 dicembre 1963 sono state fissate aliquote tali da far escludere nel modo più assoluto la possibilità che taluni rimborsi non siano in regola col Trattato.

SENTENZA › IN FATTO › IV — Il procedimento

paragrafo 1
Il procedimento si è svolto ritualmente.
paragrafo 2
La Corte, su relazione del giudice relatore e sentito l'avvocato generale, ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.
paragrafo 3
A richiesta della Corte, la ricorrente ha prodotto dei documenti prima che fosse aperta la fase orale.
paragrafo 4
Nell'udienza del 30 settembre 1965, le parti hanno svolto le loro difese orali ed hanno risposto a domande loro rivolte dal giudice relatore.
paragrafo 5
L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni nell'udienza del 19 ottobre 1965.

SENTENZA › IN DIRITTO › A — Sulla ricevibilità › La prima eccezione

paragrafo 1
La convenuta eccepisce l'irricevibilità del ricorso, assumendo che esso è diretto contro la legge 5 luglio 1964, n. 639 la quale, contrariamente al disposto dell'articolo 169, primo comma, del Trattato, non ha costituito oggetto di osservazioni da parte della Repubblica italiana né di un parere motivato della Commissione. Non vi sarebbe quindi identità di oggetto tra la fase precontenziosa, vertente sulla legge 10 marzo 1955, n. 103, e la fase contenziosa, relativa alla legge n. 639, essenzialmente diversa dalla prima.
paragrafo 2
Dai documenti agli atti risulta che, tanto nello stadio precontenzioso quanto in quello contenzioso, la Commissione, nel far carico alla Repubblica italiana di aver applicato un sistema di ristorni all'esportazione, si è basata più sull'attuazione in concreto fatta di tale sistema che sui testi legislativi suscettibili di costituirne il fondamento giuridico.
paragrafo 3
D'altro lato, nel parere motivato emesso l'11 dicembre e trasmesso alla convenuta il 16 dicembre 1963, la Commissione ha invitato la Repubblica italiana a perro fine, entro il 31 dicembre 1963, alla concessione di ristorni che, per i motivi esposti, dovevano ritenersi incompatibili con l'articolo 96 del Trattato. Il parere motivato aveva quindi lo scopo, anzitutto di constatare che la Repubblica italiana era venuta meno ad uno degli obblighi impostile dal Trattato, ed in secondo luogo di diffidare la convenuta a non mantenere in vita, oltre la data indicata, (vuoi prorogando la disciplina esistente, vuoi mediante un'analoga disciplina futura) la violazione del Trattato di cui le veniva fatto carico.
paragrafo 4
L'eccezione va quindi respinta.

SENTENZA › IN DIRITTO › A — Sulla ricevibilità › La seconda eccezione

paragrafo 1
La convenuta sostiene che il ricorso è irricevibile, invocando una seconda violazione dell'articolo 169 che essa ravvisa nel fatto di non esser stata messa in grado di presentare le proprie osservazioni sulla vera natura dell'addebito mossole né, di conseguenza, sulla motivazione del parere e sui motivi essenziali del ricorso.
paragrafo 2
La Corte rileva in proposito che, nella lettera 10 giugno 1963 con cui invitava il governo italiano a presentare le sue osservazioni, la Commissione ha chiaramente indicato che il sistema di ristorni all'esportazione praticato dalla Repubblica italiana non poteva, a suo parere, essere considerato conforme al Trattato, anzitutto perché esso ammette il rimborso di determinate categorie d'imposte che, contrariamente a quanto dispone l'articolo 96, colpiscono l'impresa e non i prodotti esportati, ed in secondo luogo perché esso utilizza, per stabilire l'ammontare del rimborso, un procedimento che si risolve nella determinazione di aliquote forfettarie per prodotto o gruppi di prodotti, mentre l'articolo 97 limita l'applicazione di tale metodo alla tassa sulla cifra d'affari riscossa col sistema a cascata. Il parere motivato e il ricorso della Commissione si fondano sulla stessa motivazione e sugli stessi mezzi.
paragrafo 3
La Commissione ha perciò messo la Repubblica italiana in grado di presentare le sue osservazioni ed ha correttamente applicato l'articolo 169, primo comma, del Trattato.
paragrafo 4
Anche questa eccezione va quindi respinta.

SENTENZA › IN DIRITTO › B — Nel merito › Sul primo motivo

paragrafo 1
È pacifico fra le parti che nell'ammontare del ristorno di cui fruiscono, all'atto dell'esportazione, i prodotti dell'industria meccanica italiana, sono comprese le imposte di registro, di bollo e ipotecarie, come pure le tasse sulle concessioni governative, sulle autovetture e sulla pubblicità. Secondo la Commissione, il rimborso di dette imposte e tasse non è autorizzato dall'articolo 96 del Trattato, giacché esse non colpiscono i prodotti in quanto tali né le materie prime o i semilavorati impiegati per produrli e sarebbe quindi impossibile stabilire la rispettiva incidenza sul costo di produzione.
paragrafo 2
L'articolo 96 autorizza gli Stati membri a far fruire i prodotti esportati nel territorio di un altro Stato membro di un ristorno di imposizioni interne che non sia superiore ai tributi gravanti su detti prodotti direttamente o indirettamente. Ai sensi dell'articolo 96, l'espressione «direttamente» dev'essere intesa come riferentesi alle imposizioni che gravano sul prodotto finito, mentre il termine «indirettamente» denota i tributi che colpiscono, nei vari stadi della produzione, le materie prime o i semilavorati impiegati nella fabbricazione del prodotto.
paragrafo 3
Dai provvedimenti istitutivi emerge che, per il loro oggetto e per la loro natura, le imposte di registro, di bollo e ipotecarie, come pure le tasse sulle concessioni governative, sulle autovetture e sulla pubblicità, colpiscono l'impresa produttrice, in momenti del resto molto diversi della sua attività commerciale e finanziaria in generale, non già i prodotti come tali nei vari stadi produttivi o nello stadio finale.
paragrafo 4
Le imposte di registro, di bollo e ipotecarie, come pure le tasse sulle concessioni governative, sulle autovetture e sulla pubblicità, non colpendo direttamente o indirettamente i prodotti esportati, non possono costituire oggetto del ristorno contemplato dall'articolo 96. La Repubblica italiana, includendoli nel ristorno di cui fruiscono i prodotti dell'industria meccanica esportati, viene quindi meno ad uno degli obblighi impostile dal Trattato.

SENTENZA › IN DIRITTO › B — Nel merito › Sul secondo motivo

paragrafo 1
Alla Repubblica italiana viene fatto inoltre carico di aver violato l'articolo 96 del Trattato, istituendo un sistema di ristorni forfettari. La convenuta sostiene di aver diritto di adottare un sistema del genere, che non sarebbe vietato dall'articolo 96, e di scegliere le modalità di rimborso meglio rispondenti al proprio ordinamento giuridico: solo il risultato finale sarebbe soggetto al controllo della Commissione.
paragrafo 2
Dall'articolo 96 risulta che uno Stato può concedere il ristorno d'imposizioni interne a condizione che, in primo luogo queste colpiscano lo stesso prodotto e, in secondo luogo, i ristorni siano inferiori o pari alle imposizioni stesse.
paragrafo 3
Oltre agli oneri fiscali di cui al primo motivo del ricorso, i ristorni di cui è causa riguardano il rimborso di tributi interni che colpiscono incontestabilmente i prodotti. Appare quindi necessario accertare unicamente se sia soddisfatta l'altra condizione posta dall'articolo 96, vale a dire se si tratti effettivamente di un ristorno, cioè in altre parole se il suo ammontare sia inferiore o pari all'ammontare dei tributi.
paragrafo 4
La prova di ciò dev'essere fornita onde consentire l'applicazione di una misura che costituisca vero e proprio rimborso d'imposizioni interne e che trova giustificazione unicamente a questo titolo e a questa condizione. Inoltre, avendo la Repubblica italiana scelto di sua piena volontà un sistema a forfè, le incombe di dimostrare ch'esso non va mai oltre i limiti tassativamente fissati dall'articolo 96. Appare quindi opportuno ingiungere alla Repubblica italiana di fornire per iscritto alla Corte precisazioni in proposito, suffragate da dati, per i vari prodotti di cui trattasi.

SENTENZA › IN DIRITTO › C — Sulle spese

paragrafo 1
A norma dell'articolo 69, paragrafo 2, del regolamento di procedura, il soccombente è condannato alle spese.
paragrafo 2
La convenuta e rimasta soccombente sul primo motivo.
paragrafo 3
Si deve quindi porre fin d'ora a suo carico la meta delle spese, riservando ogni decisione per la parte restante.

Dispositivo

Per questi motivi : letti gli atti di causa, sentita la relazione del giudice relatore, sentite le deduzioni orali delle parti, sentite le conclusioni dell'avvocato generale, visti gli articoli 96 e 169 del Trattato istitutivo della Comunità Economica Europea, visto il protocollo sullo Statuto della Corte di Giustizia della Comunità Economica Europea, visto il regolamento di procedura della Corte di Giustizia delle Comunità Europee, LA CORTE respinta ogni altra conclusione più ampia o contraria, dichiara e statuisce : 1. Includendo, nel ristorno di tributi interni a favore dei prodotti dell'industria meccanica esportati negli altri Stati membri, le imposte di registro, di bollo e ipotecarie, come pure le tasse sulle concessioni governative, sulle autovetture e sulla pubblicità, la Repubblica italiana è venuta meno ad uno degli obblighi impostile dall'articolo 96 del Trattato ; 2. Entro tre mesi dalla pronuncia della presente sentenza, la Repubblica italiana fornirà tutti i dati atti a dimostrare che l'ammontare del ristorno forfettario dei tributi interni che colpiscono effettivamente i prodotti dell'industria meccanica esportati negli altri Stati membri non è superiore all'ammontare di detti tributi; 3. Allo scadere del termine sopra indicato, la discussione orale sul secondo motivo sarà riaperta ad istanza della parte più diligente ; 4. La convenuta è condannata alla metà delle spese, restando riservata ogni decisione sulla restante metà. Così deciso dalla Corte a Lussemburgo, il 1o dicembre 1965.

Firme

Hammes Delvaux Donner Trabucchi Lecourt Letto in pubblica udienza a Lussemburgo, il 1o dicembre 1965. Il Cancelliere A. Van Houtte Il Presidente Ch. L. Hammes

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