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Sez. U, Sentenza n. 1857 del 26/05/1969 (Rv. 340975 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO - CONTROVERSIE IN MATERIA DI OBBLIGAZIONI - DEROGA CONVENZIONALE DELLA GIURISDIZIONE ITALIANA - PRESUPPOSTI - SOCIETA - NAZIONALITA - DETERMINAZIONE - CRITERI - ESISTENZA NEL TERRITORIO NAZIONALE DI SEDI SECONDARIE CON RAPPRESENTANZA STABILE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1969-05-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/340975-01

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO - CONTROVERSIE IN MATERIA DI OBBLIGAZIONI - DEROGA CONVENZIONALE DELLA GIURISDIZIONE ITALIANA - PRESUPPOSTI - SOCIETA - NAZIONALITA - DETERMINAZIONE - CRITERI - ESISTENZA NEL TERRITORIO NAZIONALE DI SEDI SECONDARIE CON RAPPRESENTANZA STABILE - IRRILEVANZA.*

Ai fini della deroga convenzionale alla giurisdizione italiana, consentita dall'art.2 cod.proc.civ. quando si tratti di cause relative ad obbligazioni tra stranieri o fra uno straniero ed un cittadino ne residente, ne domiciliato in Italia, se il contraente straniero sia una societa, al criterio di 'cittadinanzà si sostituisce quello di 'nazionalità. Si considerano nazionali, nel senso che sono assoggettate in toto alle Disposizioni della legge italiana, le societa costituite all'estero, che abbiano nel territorio dello stato italiano la Sede della amministrazione ovvero l'oggetto principale dell'impresa (art. 2505 cod.civ.) e le societa costituite in Italia, anche se l'oggetto della loro attivita sia all'estero (art.2509 cod.civ.). si devono - per esclusione - considerare straniere le societa costituite all'estero che non abbiano in Italia ne la Sede amministrativa ne l'oggetto principale dell'impresa. La societa, che deve considerarsi straniera, non puo trasformarsi in nazionale per il fatto di aver stabilito nel territorio dello stato una o piu sedi secondarie con rappresentanza stabile.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2506, Cod. Civ. art. 2509, Cod. Civ. art. 2505, Cod. Proc. Civ. art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)