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Corte di giustizia dell'Unione europea

Corte giust. UE, Sentenza del 14 luglio 1983, causa 9/82

Decisione
decisa il 1983-07-14
ECLI
ECLI:EU:C:1983:209

Epigrafe

Nella causa 9/82, Lene Øhrgaard e Jean-Louis Delvaux, dipendenti della Commissione delle Comunità europee, con l'aw. Jytte Thorbek, del foro di Copenhagen, e con domicilio eletto in Lussemburgo, presso l'aw. Jacques Loesch, 2, rue Goethe, ricorrenti, contro Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. Johannes Føns Buhl, consigliere giuridico, in qualità d'agente, e con domicilio eletto in Lussemburgo, presso il sig. Oreste Montalto, membro del suo ufficio legale, edificio Jean Monnet, Kirchberg, convenuta, avente ad oggetto le conclusioni formulate nell'atto introduttivo, LA CORTE (Seconda Sezione), composta dai signori: P. Pescatore, presidente di Sezione, O. Due e K. Bahlmann, giudici, avvocato generale: P. Verloren van Themaat cancelliere: H.A. Rühi, amministratore principale ha pronunziato la seguente

SENTENZA › In fatto

paragrafo 1
Gli antefatti e i mezzi e argomenti delle parti si possono riassumere come segue:

SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti e il procedimento scritto

paragrafo 1
Nell'avviso di vacanza COM/1134-1140/80, pubblicato in «Posti vacanti» n. 49, la Commissione annunziava che sette posti di traduttore principale, di grado LA 5/4, sarebbero stati coperti secondo le possibilità di bilancio.
paragrafo 2
I requisiti richiesti per questi posti erano i seguenti:
paragrafo 3
«— cognizioni di livello universitario sanzionate da un diploma o esperienza professionale di livello equivalente; — lunga esperienza della traduzione. Esperienza della revizione; — sicurezza d'espressione e buono stile confermati.»
paragrafo 4
Tredici candidature venivano presentate nel termine stabilito nell'avviso di vacanza; fra esse vi erano quelle dei due ricorrenti nonché di Tilly Bye e Anker Rasmussen.
paragrafo 5
Per quanto riguarda i titoli di queste quattro persone va rilevato quanto segue:
paragrafo 6
a) I due ricorrenti ottenevano entrambi un diploma universitario prima di vincere il concorso generale presso la Comunità, e possedevano del pari una lunga esperienza professionale. Assunti entrambi nel 1974, Øhrgaard al grado LA 7 e Delvaux al grado LA 8, venivano promossi al grado LA 6 il 1o gennaio 1979. Nel frattempo essi avevano ottenuto un'aspettativa per motivi personali di un anno e sette mesi di cui hanno approfittato per proseguire la loro preparazione nell'interesse del servizio. b) Tilly Bye Rasmussen possiede un certificato di studi commerciali secondari e un diploma di corrispondente trilingue. Dal 1966 al 1973 lavorava come corrispondente in lingue estere, come segretaria multilingue e come professore di francese nelle scuole serali e durante lo stesso periodo otteneva un diploma E.A. nel 1971. Essa lavorava inoltre come traduttrice freelance per la Commissione e per il Parlamento, ed effettuava un tirocinio presso il servizio comune d'interpretazione e conferenze della Commissione. Assunta nel 1974 come traduttore aggiunto col grado LA 7/1, veniva promossa al grado LA 6 il 1o febbraio 1978, e al grado LA 5 il 1o marzo 1981. c) Anker Rasmussen possiede un diploma HA (handelsvidenskabelig afgangseksamen), un diploma di corrispondente in una sola lingua della handelhøjskole, entrambi ottenuti nel 1973, nonché il diploma cand. mere, della stessa scuola, del 1979. Assunto nel 1974 come traduttore aggiunto col grado LA 7/1, veniva promosso al grado LA 6 il 1 giugno 1978, indi al grado LA 5 il 1o marzo 1981.
paragrafo 7
Il 1o marzo 1981 la Commissione nominava quindi i due Rasmussen traduttori principali e il 3 aprile 1981 comunicava ai due ricorrenti che non erano stati prescelti. Contro questa mancata nomina questi proponevano un reclamo a norma dell'art. 90, n. 2, dello Statuto del personale, il 3 giugno e, rispettivamente, il 15 maggio 1981. Avendo la Commissione respinto i reclami con decisione 1o dicembre 1981, i ricorrenti hanno proposto il presente ricorso il 22 dicembre 1981; esso è pervenuto alla Corte l'8 gennaio 1982.
paragrafo 8
Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte, Seconda Sezione, ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria, ma ha chiesto alla Commissione di rispondere, entro il 5 marzo 1983, ai seguenti quesiti :
paragrafo 9
1) Per quanto riguarda il requisito posto dall'art. 5 n. 1, 2o comma, dello Statuto del personale, cioè il possesso di cognizioni di livello universitario o di un'esperienza professionale equivalente, se vi siano delle differenze d'interpretazione e d'applicazione per questo criterio tra i dipendenti di categoria A e quelli del ruolo linguistico. 2) In che modo la Commissione combini in pratica i due primi requisiti indicati nell'avviso di vacanza, in particolare nel caso in cui il candidato sia caratterizzato da un'esperienza professionale più che da un diploma universitario.

SENTENZA › In fatto › II — Le conclusioni delle parti

paragrafo 1
I ricorrenti hanno concluso che la Corte voglia:
paragrafo 2
«1) annullare la mancata nomina al posto di traduttore principale (COM/1134-1140/80) notificata con lettera della convenuta 3 aprile 1981; 2) obbligare la convenuta ad attribuire ai ricorrenti il posto di traduttore principale, con anzianità al 1o marzo 1981, vuoi mediante creazione permanente di due nuovi posti di traduttore principale, vuoi mediante l'annullamento della nomina della sig.ra Tilly Bye Rasmussen e di Anker Rasmussen e la nomina dei ricorrenti ai loro posti, 3) condannare la convenuta alle spese.»
paragrafo 3
Nel controricorso la Commissione ha concluso che la Corte voglia:
paragrafo 4
«— dichiarare irricevibili o, in subordine, respingere le conclusioni dei ricorrenti, — condannare i ricorrenti alle spese.»
paragrafo 5
Nella controreplica essa ha aggiunto :
paragrafo 6
«— dichiarare irricevibile la deduzione da parte dei ricorrenti di mezzi nuovi basati su elementi di fatto e di diritto che sarebbero emersi e, in subordine, respingere la conclusione dei ricorrenti secondo cui vi sarebbe stato sviamento di potere nella copertura dei posti COM/1134-1140/80».

SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e argomenti delle parti

paragrafo 1
Nell'atto introduttivo, i ricorrenti sostengono che i posti non avrebbero dovuto essere attribuiti ai due Rasmussen, dato che, in primo luogo, Tilly Bye Rasmussen non possiede i requisiti indicati nell'avviso di vacanza, in quanto il diploma E.A. non corrisponde a cognizioni di livello universitario sanzionate da un diploma, né ad un'esperienza professionale di livello equivalente e, in secondo luogo, Anker Rasmussen non possiede il secondo requisito indicato nell'avviso di vacanza, in quanto l'ottenimento del diploma di livello universitario non è stato seguito da una lunga esperienza della traduzione.
paragrafo 2
I posti avrebbero dovuto invece essere attribuiti ai ricorrenti, i quali possiedono i requisiti indicati nell'avviso di vacanza, in quanto hanno ottenuto entrambi un diploma universitario ed hanno una lunga esperienza della traduzione e della revisione.
paragrafo 3
Nel controricorso la Commissione conclude in via principale per il rigetto delle domande. In primo luogo, infatti, non vi è motivo di annullare la mancata nomina da parte della Commissione, giacché l'autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: APN) dispone di un ampio potere discrezionale nel raffrontare i meriti dei candidati e le nomine effettuate in esito ad una valutazione complessiva possono essere impugnate solo in caso di errore manifesto, che nel presente caso non sussiste. In secondo luogo, va escluso che la Corte possa dare un ordine ad un'istituzione, quindi essa non può ordinare che i ricorrenti siano nominati ad un posto di traduttore principale.
paragrafo 4
In subordine, la Commissione assume che, anche se le conclusioni dei ricorrenti fossero prese in esame, si dovrebbe anzitutto rilevare che i ricorrenti stessi non hanno sostenuto che l'APN abbia commesso un errore formale o sostanziale che possa far accogliere le loro conclusioni dirette all'annullamento dell'atto della stessa APN.
paragrafo 5
A parte ciò, lo Statuto del personale non attribuisce a coloro che possiedono i requisiti per essere promossi il diritto alla promozione. Comunque, il procedimento di selezione è stato del tutto rituale, come si desume dal confronto fra le carriere dei due ricorrenti e quelle dei due Rasmussen.
paragrafo 6
La mancata nomina dei ricorrenti non esclude la promozione in avvenire, ma va assolutamente escluso che lo Statuto attribuisca ai ricorrenti il diritto di obbligare la Commissione a creare nuovi posti di traduttore principale onde attribuirli loro con anzianità al 1o marzo 1981.
paragrafo 7
Circa l'eventuale annullamento delle nomine di Tilly e Anker Rasmussen, per quanto riguarda anzitutto la preparazione della sig.ra Tilly Bye Rasmussen, questa è consistita nella combinazione di attività professionali e di preparazione teorica, e comprende studi «di livello che dovrebbe essere equiparato a quello universitario», e, per quanto riguarda la preparazione del sig. Anker Rasmussen, questa, dopo essere stata interrotta nel 1974, è stata sanzionata da un diploma universitario nel 1979. Inoltre, prima di aver terminato tale preparazione, Anker Rasmussen ha svolto ad orario completo attività di traduzione.
paragrafo 8
A parte ciò, il mezzo dedotto dai ricorrenti si basa sull'art. 45, n. 1, dello Statuto; orbene, i ricorrenti interpretano erroneamente questa disposizione dello Statuto, giacché la promozione viene effettuata in esito ad una valutazione complessiva dei meriti dei dipendenti e il raffronto dei titoli non ha importanza decisiva. Di conseguenza, gli argomenti dei ricorrenti non trovano alcun riscontro nello Statuto.
paragrafo 9
Nella replica i ricorrenti, prima di trattare degli aspetti giuridici, fanno alcune osservazioni relative ai fatti.
paragrafo 10
Essi insistono sulle valutazioni contenute nel loro rapporto informativo per il periodo 1o luglio 1977 — 30 giugno 1979 — valutazioni che sarebbero confermate dai rapporti di notazione successivi — e sostengono che dette valutazioni sono in contrasto con quelle espresse, nella nota 18 febbraio 1981, dal sig. Ciancio, direttore della traduzione, documentazione, riproduzione e biblioteca, onde giustificare la loro mancata nomina, cioè che essi non possiederebbero le qualità essenziali del traduttore principale, cioè la solidità, la sicurezza di espressione necessaria per poter non essere rivisti. Questa valutazione del sig. Ciancio è del pari in contrasto con le osservazioni fatte dalla Commissione a proposito dei ricorrenti nella causa 10/82.
paragrafo 11
È inoltre inammissibile che dei candidati che non possiedono nemmeno i requisiti prescritti dall'avviso di vacanza possano fruire di vantaggi eccezionali di carriera. Una siffatta prassi dell'amministrazione è del resto in contrasto con l'art. 5, n. 3, dello Statuto.
paragrafo 12
Infine, l'aspettativa per motivi personali nell'interesse del servizio dev'essere presa in considerazione nel calcolare la loro anzianità, il che implica in primo luogo che Øhrgaard ha un'anzianità maggiore di quella di Tilly e Anker Rasmussen, oltre ad avere una preparazione migliore al momento dell'assunzione, e, in secondo luogo, che Delvaux ha la stessa anzianità di Tilly e Anker Rasmussen, oltre ad avere del pari una preparazione migliore al momento dell'assunzione.
paragrafo 13
Per quanto riguarda gli aspetti giuridici, anzitutto l'APN, avendo nominato persone che non possedevano i requisiti prescritti nell'avviso di vacanza, ha commesso un errore manifesto. A parte ciò, anche se le due persone nominate possedessero i prescritti requisiti, vi sarebbe tuttavia un errore manifesto da parte della Commissione giacché i titoli dei due ricorrenti sono nettamente superiori a quelli dei due dipendenti nominati. Onde provare tale superiorità, i ricorrenti chiedono alla Corte di disporre una perizia intesa ad accertare il livello delle seguenti preparazioni: cand. mag., cand. phil. cand. ling. mere, E. A., korrespondenteksamen e cand. mere.
paragrafo 14
Dal fatto che l'APN ha ingiustamente respinto le candidature di due dipendenti idonei ed ha nominato al loro posto due altri che non possedevano i requisiti indicati dall'avviso di vacanza o che sono comunque nettamente meno qualificati, consegue necessariamente che l'APN deve risarcire il danno arrecato ai ricorrenti, assegnando loro due posti LA 5. Questi posti esistono sotto l'aspetto di bilancio, il che consente alla Corté di accogliere le conclusioni dei ricorrenti senza che sia necessario togliere il posto a Tilly e Anker Rasmussen.
paragrafo 15
Quanto alla tesi della Commissione secondo cui la promozione è stata effettuata previo confronto dei meriti dei candidati, oltre al fascicolo personale vi sono presso i signori Marstrand e Pignot dei fascicoli paralleli — cosa in contrasto con lo Statuto — che vengono usati in occasione dei procedimenti di nomina. Prova ne sia il fatto che, in occasione del procedimento di promozione svoltosi nel 1981, era stato commesso un errore, per quanto riguarda Delvaux, nel calcolo dei punti effettuato secondo il metodo Noël. I ricorrenti chiedono quindi alla Commissione di esibire i fascicoli paralleli delle quattro persone di cui trattasi.
paragrafo 16
I ricorrenti non hanno mai sostenuto di avere il diritto di essere promossi. Essi ritengono invece di essere stati «negletti» a vantaggio di due candidati che non possedevano i requisiti prescritti. Una situazione del genere, diversa da quella prospettata dalla convenuta, è del pari in contrasto con l'art. 27 dello Statuto a norma del quale si devono assumere i migliori fra i candidati che possiedono i requisiti minimi prescritti. A parte ciò, 1'APN, avendo essa stessa stabilito i requisiti nell'avviso di vacanza, deve attenervisi e non può quindi invocare l'art. 45, dato che qualsiasi deroga alle condizioni espressamente poste nell'avviso di vacanza costituisce sviamento di potere.
paragrafo 17
L'errore commesso dall'APN nominando persone che non possiedono i requisiti prescritti nell'avviso di vacanza dimostra poi che essa «persegue interessi estranei al diritto», il che li autorizza a dedurre del pari lo sviamento di potere. Questo mezzo è ricevibile benché dedotto solo nella replica, giacché deriva dai nuovi dati contenuti nel controricorso.
paragrafo 18
È inoltre lecito nutrire gravi dubbi circa le possibilità di promozione futura, dato che al momento delle promozioni effettuate nel 1981, il Delvaux si trovava al 16o posto nell'elenco e la Øhrgaard non vi compariva nemmeno.
paragrafo 19
Infine, la giurisprudenza richiamata dalla Commissione nella presente causa non è pertinente.
paragrafo 20
Nella controreplica la Commissione sostiene, per quanto riguarda le prospettive di promozione dei ricorrenti, che l'APN non ha mai dichiarato che essi non abbiano prospettive di promozione nel loro attuale ufficio, il che è confermato dal fatto che Jean-Louis Delvaux è stato proposto per la promozione nel 1981. La sua posizione nell'elenco non significa affatto che egli non sia stato ingiustamente prescelto, dato che l'elenco non riguardava solo la divisione danese di traduzione.
paragrafo 21
La replica non contiene argomenti diversi da quelli sui quali la Commissione si è già espressa nel controricorso per quanto riguarda i titoli richiesti per i traduttori principali. I ricorrenti ripetono «la tesi che costituisce il leitmotiv della loro azione, cioè che le cognizioni di livello universitario sanzionate da un diploma costituiscono l'aspetto decisivo della promozione». L'avviso di vacanza indica invece espressamente «... o esperienza professionale di livello equivalente», quindi il riferirsi unicamente, come fanno i ricorrenti, al diploma, in quanto criterio per la promozione, è in contrasto con quanto stabilisce l'avviso di vacanza. Le promozioni, decise dall'APN secondo i criteri di cui all'art. 45 dello Statuto, vengono effettuate previo scrutinio per merito comparativo dei candidati, non già unicamente in base ai titoli universitari. A parte ciò, non si può dare la preferenza ai candidati di preparazione filologica rispetto a quelli di preparazione riferita alle esigenze dell'impresa: la Commissione si oppone ad una siffatta limitazione del potere spettante all'APN di nominare i propri collaboratori.
paragrafo 22
Quanto alla questione del calcolo dell'anzianità, l'art. 24 dello Statuto non prescrive di tener conto dell'aspettativa per motivi personali destinata al perfezionamento professionale, nel calcolare l'anzianità; questo perfezionamento può aver luogo parallelamente all'attività professionale. La durata del servizio come contrattuale entra nel calcolo dell'anzianità.
paragrafo 23
Va respinta la tesi dei ricorrenti secondo cui sarebbero disponibili, sotto l'aspetto del bilancio, dei posti LA 5 giacché, anche se la tabella dei posti disponibili nel marzo 1982 indicava un certo numero di posti LA 5, ciò non significa che questi siano vacanti, giacché vengono usati per assunzioni nei gradi LA 8 e LA 7.
paragrafo 24
Per quanto riguarda la questione dei fascicoli paralleli, l'errore riguardante il Delvaux è stato corretto. Purtroppo errori del genere sono possibili, ma l'art. 26 dello Statuto — il quale stabilisce che tutti i documenti devono essere forniti all'interessato — costituisce una garanzia adeguata contro la possibilità che errori del genere finiscano nel fascicolo personale a detrimento degli interessi del dipendente. Gli asseriti «fascicoli paralleli» non sostituiscono i fascicoli personali costituiti a norma dello Statuto e nulla autorizza i ricorrenti a sostenere che l'APN si sia servita, per quanto riguarda la loro candidatura alla promozione, di informazioni diverse da quelle contenute nei loro fascicoli personali. Va quindi respinta la pretesa dei ricorrenti che siano esibiliti tali asseriti fascicoli paralleli.
paragrafo 25
Infine, il mezzo di sviamento di potere, dedotto solo nella replica, va dichiarato irricevibile a norma dell'art. 42, § 2, del regolamento di procedura, giacché non sono emersi durante la fase scritta elementi di diritto o di fatto tali da giustificare la deduzione di mezzi nuovi.

SENTENZA › In fatto › IV — Risposte della Commissione ai quesiti scritti posti dalla Corte

paragrafo 1
In risposta al primo quesito (vedi supra pag. 2382), la Commissione dichiara che, per quanto riguarda i dipendenti di categoria A, le assunzioni sono state in sostanza effettuate fra i candidati in possesso di cognizioni di livello universitario, mentre nel ruolo linguistico «è accaduto che candidati in possesso di un'esperienza professionale di livello equivalente siano ammessi al concorso e che taluni di essi siano assunti». La differenza fra le assunzioni nella categoria A e quelle nella categoria LA non si basa tuttavia sulla diversa interpretazione dell'art. 5 dello Statuto, ma è dovuta unicamente alle circostanze di fatto che sono diverse per le due categorie.
paragrafo 2
In risposta al secondo quesito la Commissione dichiara di non effettuare più distinzioni, per le promozioni successive, fra i dipendenti assunti con riguardo alla preparazione universitaria e quelli assunti in considerazione dell'esperienza professionale equivalente. Le promozioni sono basate sulla valutazione dei meriti e del lavoro del dipendente.

SENTENZA › In fatto › V — La fase orale

paragrafo 1
All'udienza del 21 aprile 1983, il sig. Torben Rode, perito, ha anzitutto esposto, per conto dei ricorrenti, il contenuto delle varie preparazioni danesi posteriori alla maturità. Indi, i riccorrenti, con l'avv. Jytte Thorbek, e la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. Johannes Føns Buhl, in qualità di agente, hanno svolto difese orali ed hanno risposto alle domande rivolte loro dalla Corte.
paragrafo 2
In questa occasione i ricorrenti hanno ammesso trattarsi di una decisione di promozione a norma dell'art. 45 dello Statuto che solleva il problema del potere discrezionale dell'APN in fatto di nomine in esito ad un avviso di vacanza.
paragrafo 3
L'awcocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 19 maggio 1983.

SENTENZA › In diritto

punto 1
Con atto depositato nella cancelleria della Corte l'8 gennaio 1982, la sig.ra Lene Øhrgaard e il sig. Jean-Louis Delvaux, entrambi dipendenti di grado LA 6 presso la divisione danese di traduzione della Commissione delle Comunità europee, hanno proposto un ricorso diretto, in primo luogo, all'annullamento della decisione della Commissione, notificata con lettera 3 aprile 1981, di non nominarli al posto di traduttore principale di grado LA 5 di cui all'avviso di vacanza COM/1134-1140/80 e, in secondo luogo, a far ingiungere alla Commissione di nominarli a detto posto, vuoi mediante creazione di due nuovi posti di traduttore principale, vuoi annullando le nomine dei due dipendenti promossi di cui essi contestano i titoli.
punto 2
Nell'avviso di vacanza COM/1134-114-/80 sopramenzionato comparivano come «requisiti prescritti» i seguenti elementi: «— cognizioni di livello unversitario sanzionate da un diploma o esperienza professionale di livello equivalente; — lunga esperienza della traduzione. Esperienza della revisione; — sicurezza d'espressione e buono stile confermati».
punto 3
È pacifico che i ricorrenti possiedono i requisiti per essere promossi al grado LA 5. Cionondimeno non sono stati prescelti e la Commissione ha promosso, il 1o marzo 1981, i due dipendenti di cui vengono contestate le nomine.
punto 4
Dopo aver presentato all'autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: APN) un reclamo a norma dell'art. 90 dello Statuto, i ricorrenti hanno proposto il presente ricorso basato, in origine, su due mezzi principali. Col primo essi sostengono che i due dipendenti promossi dalla Commissione non possiedono tutti i requisiti prescritti dall'avviso di vacanza e che, nominandoli, la Commissione ha commesso un errore manifesto. Col secondo essi sostengono che i posti avrebbero dovuto invece essere attribuiti ad essi, soprattutto perché possiedono titoli superiori.
punto 5
Nella replica i ricorrenti hanno inoltre dedotto che la Commissione ha commesso uno sviamento di potere che emergerebbe dai nuovi dati fomiti dalla Commissione nel controricorso.
punto 6
La Commissione sostiene che quest'ultimo mezzo è irricevibile a norma dell'art. 42, § 2, del regolamento di procedura; tuttavia, ancor prima di esaminare l'eccezione della Commissione relativa alla tardività di questo terzo mezzo, vanno fatte le seguenti osservazioni sui due primi mezzi.

SENTENZA › In diritto › Sul primo mezzo

punto 7
A sostegno del primo mezzo, i ricorrenti deducono essenzialmente che, dato che l'esperienza professionale può essere presa in considerazione solo una volta conseguito il prescritto diploma, i due requisiti principali indicati nell'avviso di vacanza, cioè il possesso di un diploma universitario e l'esperienza professionale, sono entrambi necessari. Orbene, nel nostro caso nessuna delle due persone promosse soddisferebbe le due condizioni; l'una è infatti priva di diploma universitario e non può quindi nemmeno vantare l'esperienza professionale, mentre l'altra, avendo ottenuto il diploma universitario solo nel 1979, avrebbe avuto solo due anni di anzianità al momento della promozione, il che non costituirebbe una «lunga esperienza».
punto 8
Come la Commissione ha giustamente sostenuto, l'avviso di vacanza indica chiaramente, data la presenza della parola «o», un requisito alternativo. Occorre quindi, ma basta, possedere vuoi un diploma universitario, vuoi un'esperienza professionale equivalente, il che si desume del resto dall'art. 5, nn. 1 e 2, dello Statuto del personale, il quale stabilisce fra l'altro che i dipendenti di categoria LA «devono possedere cognizioni di livello universitario o un'esperienza professionale di livello equivalente».
punto 9
È sufficiente rilevare in proposito che i due dipendenti di cui trattasi hanno superato un concorso nel 1974 per entrare nelle Comunità e che 1'APN aveva ritenuto in quel momento che essi possedessero un'esperienza professionale equivalente per giungere alla conclusione che entrambi possiedono indiscutibilmente il primo requisito indicato nell'avviso di vacanza.
punto 10
Ciò premesso, questi due dipendenti, che esercitano dal 1974 l'attività di traduttore per la Commissione, possiedono innegabilmente una lunga esperienza della traduzione e soddisfano quindi del pari la seconda condizione posta dall'avviso di vacanza.
punto 11
Ne consegue che il primo mezzo va respinto.

SENTENZA › In diritto › Sul secondo mezzo

punto 12
I ricorrenti sostengono che, anche ammettendo che i due dipendenti di cui contestano la promozione possedessero i requisiti prescritti nell'avviso di vacanza, 1'APN avrebbe cionondimeno dovuto promuovere i ricorrenti per il fatto che, non solo essi possiedono tutti i prescritti requisiti, ma inoltre la Commissione ha commesso un errore manifesto non promuovendoli, tenuto conto del fatto che i loro titoli, soprattutto universitari, sono superiori a quelli dei due promossi.
punto 13
La Commissione respinge questa tesi dei ricorrenti dichiarandola in contrasto con l'art. 45 dello Statuto del personale, a norma del quale le promozioni vengono effettuate previo scrutinio per merito comparativo dei candidati, non già in base ai soli titoli universitari.
punto 14
Trattandosi di una decisione di promozione, va anzitutto rilevato che, per valutare l'interesse del servizio nonché i meriti da prendere in considerazione ai fini della decisione di cui all'art. 45 dello Statuto, l'APN dispone di un ampio potere discrezionale e che, in questo campo, la Corte deve limitarsi ad accertare se l'amministrazione sia rimasta entro dei limiti non criticabili e non si sia avvalsa del proprio potere in modo manifestamente erroneo.
punto 15
Nel nostro caso, non vi è nulla nel fascicolo che consenta di affermare che l'APN non abbia correttamente valutato i titoli e i meriti dei vari candidati, in particolare quelli dei ricorrenti.
punto 16
Per quanto riguarda in ispecie la questione dei diplomi sollevata dai ricorrenti, va ricordato, come la Corte ha affermato nella sentenza 17 marzo 1983 (Hoffmann, 280/81, Race. 1983, pag. 889), che in fatto di promozioni, per il confronto dei meriti dei dipendenti promuovibili, hanno rilievo altri criteri di valutazione, in particolare il valore generale dei servizi che essi hanno reso nello svolgimento dei loro compiti.
punto 17
Ne consegue che i ricorrenti non possono dolersi del fatto che l'APN, nell'ambito del suo potere discrezionale, non abbia tenuto conto unicamente dei diplomi dei candidati ed abbia promosso due persone i cui diplomi erano inferiori ai loro.
punto 18
I ricorrenti hanno ancora sostenuto che l'aspettativa per motivi personali che è stata loro concessa per il periodo 1.1.1976 - 1.7.1977 ha di fatto impedito la loro promozione, interrompendo la loro anzianità, mentre questa aspettativa sarebbe stata loro concessa nell'interesse del servizio.
punto 19
In proposito si deve anzitutto rilevare che l'anzianità costituisce solo uno dei criteri di valutazione e non può mai prevalere sui meriti dei candidati e che l'art. 40, n. 3, dello Statuto precisa che il tempo trascorso in aspettativa «non è computato ai fini dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e ai fini della promozione». Non si può quindi far carico all'APN di aver ritenuto che i ricorrenti non maturavano anzianità durante l'aspettativa. Se ciò non bastasse, non vi è nulla nel fascicolo che consenta di affermare che l'anzianità abbia avuto un peso decisivo nelle promozioni di cui trattasi.
punto 20
Dato che i ricorrenti non hanno fornito alcun altro indizio a favore della tesi che l'APN sia andata oltre i limiti del proprio potere discrezionale dando, per la promozione, la preferenza ad altri candidati, il secondo mezzo va del pari disatteso.
punto 21
Ne discende che il mezzo di sviamento di potere rimane privo di qualsiasi fondamento e va del pari respinto.
punto 22
Di conseguenza, il ricorso diretto all'annullamento della decisione della convenuta va respinto. Quanto alla domanda diretta ad ottenere che la Corte ordini alla Commissione di procedere alla nomina dei due ricorrenti, è sufficiente rilevare che essa esorbita comunque dalla competenza giurisdizionale della Corte.

SENTENZA › In diritto › Sulle spese

punto 23
A norma dell'art. 69, § 2, del regolamento di procedura, il soccombente è condannato alle spese. Tuttavia, a norma dell'art. 70 dello stesso regolamento, nelle cause promosse da dipendenti delle Comunità le spese sostenute dalle istituzioni restano a carico di queste.

Dispositivo

Per questi motivi, LA CORTE (Seconda Sezione) dichiara e statuisce: 1o II ricorso è respinto. 2o Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese.

Firme

Pescatore Due Bahlmann Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 14 luglio 1983. Per il cancelliere J. A. Pompe cancelliere aggiunto Il presidente della Seconda Sezione P. Pescatore

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