Sez. 2 - , Ordinanza n. 2788 del 31/01/2023 (Rv. 666841 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI - STRAGIUDIZIALI | Avvocati - Attività stragiudiziale - Compenso - Mancato compimento dell’incarico - Spettanza - Liquidazione - Fattispecie.
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI - STRAGIUDIZIALI
L'avvocato, in caso di mancato compimento dell'incarico stragiudiziale affidatogli, ha diritto di ricevere il compenso relativo all'attività concretamente svolta, qualora ne venga accertata l'idoneità a conseguire il risultato programmato dalle parti. Tale compenso, in mancanza di accordo tra le parti, deve essere determinato dal giudice di merito sulla base delle voci tariffarie relative alle singole prestazioni rese o, in mancanza, in via equitativa, ai sensi dell'art. 2233 c.c. (Fattispecie relativa all'assistenza legale prestata in vista della stipulazione di un contratto alla fine non concluso.)
Cod. Civ. art. 2233 CORTE COST., Decr. Minist. Grazia e Giustizia 08/04/2004 num. 127
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)