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Sez. 3, Sentenza n. 601 del 01/10/1996 Ud. (dep. 29/01/1997) Rv. 206818 - 01

REATI CONTRO LA MORALITÀ PUBBLICA E IL BUON COSTUME - CONTRAVVENZIONI - MALTRATTAMENTI DI ANIMALI | Incrudelimento verso animali - Nuova formulazione dell'art. 727 cod. pen. - Necessità come per il precedente testo di atti concreti di crudeltà senza giustificato motivo.
Stato
decisa il 1996-10-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/206818-01

REATI CONTRO LA MORALITÀ PUBBLICA E IL BUON COSTUME - CONTRAVVENZIONI - MALTRATTAMENTI DI ANIMALI

Non diversamente da quanto accadeva alla stregua del precedente testo dell'art. 727 cod. pen., anche secondo la nuova formulazione dell'articolo, ai fini della sussistenza dell'elemento materiale dell'ipotesi di incrudelimento verso animali, sono necessari atti concreti di crudeltà, ossia l'inflizione di gravi sofferenze fisiche ad essi senza giustificato motivo. Infatti, è appunto la mancanza di motivi che distingue l'incrudelimento dalla sottoposizione a strazio o sevizie; le crudeltà, inoltre, non possono essere che fisiche. Del resto, proprio per questa ragione, il precedente testo dell'art. 727 cod. pen. nell'ipotesi di crudeltà verso gli animali, a differenza della loro sottoposizione ad eccessive fatiche o torture, non poneva la riserva della necessità, perché l'incrudelimento presuppone concettualmente l'assenza di qualsiasi giustificabile motivo da parte dell'agente: la crudeltà è di per sè caratterizzata dall'assenza di un motivo adeguato e dalla spinta di un motivo abietto o futile; inoltre, è pacifico che nell'ipotesi dell'incrudelimento l'elemento soggettivo consiste nel dolo, cioè nella libera e cosciente volontarietà del fatto di incrudelire verso animali.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 727 CORTE COST., Legge 22/11/1993 num. 473

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)