Sez. 2, Sentenza n. 1364 del 08/11/1984 Ud. (dep. 09/02/1985) Rv. 167815 - 01
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - CONCUSSIONE - IN GENERE - TRUFFA AGGRAVATA DALLA QUALITÀ DI PUBBLICO UFFICIALE - DISTINZIONE - ELEMENTI COSTITUTIVI - CASO DI SPECIE.*
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - CONCUSSIONE - IN GENERE - TRUFFA AGGRAVATA DALLA QUALITÀ DI PUBBLICO UFFICIALE - DISTINZIONE - ELEMENTI COSTITUTIVI - CASO DI SPECIE.*
Il reato di concussione per induzione e quello di truffa aggravata dalla qualità di pubblico ufficiale si distinguono tra loro per le modalità dell'Azione compiute dall'agente. Infatti, tutte le volte in cui l'abuso della qualità, sopra indicata, assume preminente importanza, nel senso che essa sia stata spiegata in funzione prevaricatrice, in modo da creare nel soggetto passivo quel metus publicae potestatis, che lo piega alla ingiusta e non dovuta prestazione, si è in presenza di concussione; viceversa, si configura il reato di truffa quando la suddetta qualità, nel rapporto intercorrente con la vittima, non assume né quel rango né quella valenza effettuale e solo in via accessoria concorre a condizionare la volontà del soggetto passivo. (nella specie, la Corte ha annullato una sentenza di secondo grado che aveva qualificato come truffa aggravata il comportamento di un pubblico ufficiale, accertatore contributivo dell'i.N.A.M., che si era fatto consegnare dal titolare dell'azienda la somma di un milione di lire per infrazioni precedentemente rilevate).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 317, Cod. Pen. art. 640 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)