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Sez. U, Sentenza n. 5165 del 09/10/1982 (Rv. 423030 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE - PENDENZA DI PROCEDIMENTO PER PROVVEDIMENTO DI URGENZA - IMPUGNAZIONE DI DETTO PROVVEDIMENTO E SUCCESSIVA PRONUNCIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL GRAVAME - PROPOSIZIONE DEL REGOLAMENTO PREVENTIVO DI GIURISDIZIONE - AMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1982-10-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/423030-01

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE - PENDENZA DI PROCEDIMENTO PER PROVVEDIMENTO DI URGENZA - IMPUGNAZIONE DI DETTO PROVVEDIMENTO E SUCCESSIVA PRONUNCIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL GRAVAME - PROPOSIZIONE DEL REGOLAMENTO PREVENTIVO DI GIURISDIZIONE - AMMISSIBILITÀ.*

L'esperibilità del regolamento preventivo di giurisdizione, nel corso del procedimento instaurato per conseguire un provvedimento d'urgenza a norma dell'art. 700 cod. proc. civ., tanto prima che dopo l'emissione del provvedimento stesso, non trova ostacolo nella circostanza che l'istante, incerto sulla proponibilità del regolamento, abbia anche introdotto gravame avverso detto provvedimento, né nel fatto che sia intervenuta, da parte del giudice d'appello, pronuncia d'inammissibilità dell'impugnazione, trattandosi di statuizione di contenuto meramente processuale, non preclusiva del regolamento medesimo ai sensi dell'art. 41 cod. proc. civ.. (V 4401/79, mass n 400941; (V 1811/75, mass n 375469).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 700 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)