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Sez. 6, Sentenza n. 3016 del 03/03/1990 Ud. (dep. 03/03/1990) Rv. 183533 - 01

NULLITÀ NEL PROCESSO PENALE - CONCERNENTI L'IMPUTATO O LA DIFESA - ISTRUZIONE - CONCLUSIONE - DEPOSITO DEGLI ATTI - DOCUMENTI SEQUESTRATI - MANCATO MATERIALE DEPOSITO IN CANCELLERIA - NULLITÀ SANABILE - RAVVISABILITÀ - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1990-03-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/183533-01

NULLITÀ NEL PROCESSO PENALE - CONCERNENTI L'IMPUTATO O LA DIFESA - ISTRUZIONE - CONCLUSIONE - DEPOSITO DEGLI ATTI - DOCUMENTI SEQUESTRATI - MANCATO MATERIALE DEPOSITO IN CANCELLERIA - NULLITÀ SANABILE - RAVVISABILITÀ - FATTISPECIE.*

In tema di nullità, il mancato deposito in cancelleria, a conclusione dell'istruttoria, delle cose e/o dei documenti sequestrati, integra la violazione di norme formali non concernenti le esigenze fondamentali ed inderogabili del processo penale, e, pertanto, dà luogo a nullità relativa sanabile, se non tempestivamente dedotta nei modi di cui all'art. 377 codice di procedura penale. (nel caso di specie la nullità, scaturente dalla circostanza che la documentazione sequestrata nel corso della istruttoria - del che i difensori erano a conoscenza, avendo ricevuto comunicazione al riguardo - era rimasta presso la caserma dei carabinieri e non era stata - materialmente - depositata in cancelleria, unitamente agli Atti, ex art. 372 codice di procedura penale, fu dedotta, per la prima volta, nel corso del dibattimento di primo grado). (V mass n 152183).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 372 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 377

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)