Disposizioni sull'assegno bancario, sull'assegno circolare e su alcuni titoli speciali dell'Istituto di emissione, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia
Testo vigente
Art. 64
1. Il protesto, ai sensi dell'articolo 45, puo' essere sostituito, se il portatore lo consente, da una dichiarazione di rifiuto del pagamento, scritta e datata sul titolo o sul foglio di allungamento e firmata dal trattario.
2. Questa dichiarazione per avere gli effetti del protesto deve essere sottoposta a registrazione nei termini del protesto.
3. Nei casi previsti nel primo comma la girata senza data si presume fatta anteriormente alla dichiarazione.
Art. 65
1. I notari, gli ufficiali giudiziari e i segretari comunali debbono tener nota, nel repertorio, dei protesti, indicando i requisiti di cui agli articoli precedenti, giorno per giorno e per ordine di data.
2. L'originale del protesto fatto per atto separato deve essere consegnato al portatore dell'assegno bancario.
Capo VII. Dei duplicati.
Art. 66
1. Ad eccezione degli assegni bancari al portatore, qualsiasi assegno bancario, emesso in un paese e pagabile in un altro paese oppure in una parte d'oltre mare dello stesso paese o viceversa, oppure emesso e pagabile nella stessa o in diverse parti d'oltre mare dello stesso paese puo' essere emesso in diversi esemplari (duplicati). Se un assegno bancario e' emesso in diversi duplicati, questi devono essere numerati nel contesto di ciascun titolo; in difetto, si considerano come altrettanti assegni bancari distinti.
2. Le copie informatiche di assegni cartacei sostituiscono ad ogni effetto di legge gli originali da cui sono tratte se la loro conformita' all'originale e' assicurata dalla banca negoziatrice mediante l'utilizzo della propria firma digitale e nel rispetto delle disposizioni attuative e delle regole tecniche dettate ai sensi dell'articolo 8, comma 7, lettere d) ed e), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70.
3. Il girante per l'incasso puo' attestare la conformita' della copia informatica dell'assegno all'originale cartaceo mediante l'utilizzo della propria firma digitale quando sia stato delegato dalla banca negoziatrice a trarre copia per immagine dei titoli ad essa girati.
4. La banca negoziatrice delegante assicura il rispetto delle disposizioni attuative e delle regole tecniche dettate ai sensi dell'articolo 8, comma 7, lettere d) ed e), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, nonche' la conformita' della copia informatica all'originale cartaceo.
5. Il girante per l'incasso invia alla banca negoziatrice la copia informatica generata ai sensi dei commi precedenti con modalita' che assicurano l'autenticazione del mittente e del destinatario, la riservatezza, l'integrita' e l'inalterabilita' dei dati e danno certezza del momento dell'invio e della ricezione del titolo.
Art. 67
1. Il pagamento di un duplicato e' liberatorio, ancorche' non sia dichiarato che tale pagamento annulli gli effetti degli altri duplicati.
2. Il girante che ha trasferito i duplicati a persone diverse ed i giranti susseguenti sono obbligati per tutti i duplicati che portino la loro firma e non siano stati restituiti.
Capo VIII. Delle alterazioni.
Art. 68
1. In caso di alterazione del testo di un assegno bancario chi ha firmato dopo l'alterazione risponde nei termini del testo alterato; chi ha firmato prima risponde nei termini del testo originario.
2. Qualora non risulti dal titolo o non si dimostri che la firma sia stata apposta prima o dopo, si presume che sia stata apposta prima.
Capo IX. Dell'ammortamento.
Art. 69
1. In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione dell'assegno bancario, se ne puo' fare denunzia al trattario e chiedere l'ammortamento con ricorso al presidente del tribunale del luogo in cui l'assegno bancario e' pagabile, o al pretore del luogo in cui il richiedente ha domicilio.
2. Il ricorso deve indicare i requisiti essenziali dell'assegno bancario.
3. Il presidente del tribunale o il pretore, premessi gli opportuni accertamenti sulla verita' dei fatti e sul diritto del portatore, emette nel piu' breve termine possibile un decreto con il quale, menzionando i dati dell'assegno bancario, ne pronuncia l'ammortamento e ne autorizza il pagamento dopo quindici giorni dalla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale del Regno, purche' non venga fatta nel frattempo opposizione dal detentore.
4. Il decreto deve essere, a cura del ricorrente, notificato al traente e al trattario e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno.
5. Malgrado la denunzia, il pagamento dell'assegno bancario al detentore prima della notificazione del decreto libera il trattario.
Art. 70
1. L'opposizione del detentore deve essere in ogni caso proposta con citazione, da notificarsi al ricorrente, al trattario e al traente per comparire davanti al tribunale del luogo di pagamento.
Art. 71
1. Durante il termine stabilito nell'articolo 69 il ricorrente puo' esercitare tutti gli atti che tendono a conservare i suoi diritti ed e' in facolta' di esigere il pagamento dell'assegno mediante cauzione o di chiedere il deposito giudiziario della somma.
Art. 72
1. Trascorso il termine indicato nell'articolo 69 senza opposizione, o rigettata l'opposizione con sentenza definitiva, l'assegno bancario smarrito non ha piu' alcuna efficacia. Colui che ottenne l'ammortamento puo', su presentazione del decreto e di un certificato del cancelliere del tribunale, comprovante la non interposta opposizione, o su presentazione della sentenza definitiva che respinge l'opposizione, esigere il pagamento.
Art. 73
1. Nel caso di assegno bancario emesso colla clausola «non trasferibile» non si fa luogo ad ammortamento, ma il prenditore ha diritto di ottenere a proprie spese un duplicato denunciando lo smarrimento, la distruzione o la sottrazione al trattario e al traente.
Art. 74
1. L'ammortamento estingue ogni diritto derivante dall'assegno dichiarato inefficace, ma non pregiudica le eventuali ragioni del portatore verso chi ottenne l'ammortamento.
Capo X. Della prescrizione.
Art. 75
1. Il regresso del portatore contro i giranti, il traente e gli altri obbligati si prescrive in sei mesi dallo spirare del termine di presentazione.
2. Le azioni di regresso tra i diversi obbligati al pagamento dell'assegno bancario gli uni contro gli altri si prescrivono in sei mesi a decorrere dal giorno in cui l'obbligato ha pagato l'assegno bancario o dal giorno in cui l'azione di regresso e' stata promossa contro di lui.
3. L'azione di arricchimento si prescrive nel termine di un anno dal giorno della perdita dell'azione nascente dal titolo.
Art. 76
1. L'interruzione della prescrizione non vale che contro colui rispetto al quale e' stato compiuto l'atto interruttivo.
Capo XI. Disposizioni generali.
Art. 77
1. Nella presente legge sotto il nome di banchiere si comprendono anche le persone o le istituzioni assimilate per legge ai banchieri.
Art. 78
1. La presentazione e il protesto dell'assegno bancario non possono farsi che in giorno feriale.
2. Se l'ultimo giorno del termine stabilito dalla legge per compiere atti relativi all'assegno bancario e in particolare per la presentazione, per levare il protesto o per ottenere un atto equivalente e' un giorno festivo legale, il termine e' prorogato fino al primo giorno feriale successivo. I giorni festivi intermedi sono compresi nel computo del termine.
Art. 79
1. Nei termini previsti dalla presente legge non si computa il giorno da cui cominciano a decorrere.
Art. 80
1. Non sono ammessi giorni di rispetto ne' legali ne' giudiziari.
Art. 81
1. Agli effetti della presente legge col termine domicilio s'intende il luogo di residenza e col termine luogo di pagamento l'intero territorio del comune.
Titolo II. Dell'assegno circolare.
Art. 82
1. L'assegno circolare e' un titolo di credito all'ordine emesso da un istituto di credito, a cio' autorizzato dall'autorita' competente, per somme che siano presso di esso disponibili al momento dell'emissione, e pagabile a vista presso tutti i recapiti comunque indicati dall'emittente.
2. L'istituto autorizzato ad emettere assegni circolari e' tenuto a costituire, in conformita' delle leggi speciali, a garanzia dei medesimi, una cauzione sulla quale i portatori dei titoli hanno privilegio speciale.
Art. 83
1. L'assegno circolare contiene:
1° la denominazione di «assegno circolare» inserita nel contesto del titolo;
2° la promessa incondizionata di pagare a vista una somma determinata;
3° l'indicazione del prenditore;
4° l'indicazione della data e del luogo nel quale l'assegno circolare e' emesso;
5° la sottoscrizione dell'istituto emittente.
2. Il titolo mancante di alcuno dei suddetti requisiti, non vale come assegno circolare.
Art. 84
1. Il possessore decade dall'azione di regresso, se non presenta il titolo per il pagamento entro trenta giorni dall'emissione.
2. L'azione contro l'emittente si prescrive nel termine di tre anni dall'emissione.
3. La girata a favore dell'emittente estingue l'assegno.