Sez. 1 - , Sentenza n. 56138 del 23/04/2018 Cc. (dep. 13/12/2018) Rv. 274654 - 02
SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI | Immigrazione clandestina - Sequestro preventivo del mezzo utilizzato per il trasporto di migranti – Omessa integrazione del contraddittorio nei confronti del terzo proprietario – Nullità – Esclusione – Condizioni.
SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI
In tema di immigrazione clandestina, la mancata instaurazione del contraddittorio nei confronti del terzo proprietario del mezzo utilizzato per il trasporto dei migranti non determina la nullità del relativo provvedimento di sequestro preventivo nel caso in cui sia stato disposto il solo affidamento di detto mezzo al custode, atteso che l'art. 100, commi 2 e 3, del d. P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, richiamato dall'art. 12, comma 8, del d. lgs. 25 luglio 1998, n. 286 prevede la convocazione del terzo proprietario solo nell'ipotesi di affidamento del bene agli organi di polizia che ne abbiano fatto richiesta per l'impiego in attività di istituto.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 lett. C), Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 12 com. 8 CORTE COST., DPR 09/10/1990 num. 309 art. 100 com. 2, DPR 09/10/1990 num. 309 art. 100 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 259
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)