Sez. L, Sentenza n. 12342 del 06/07/2004 (Rv. 574183 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - INDENNITÀ - VARIE | Insegnante non di ruolo - Indennità premio di servizio - Requisiti per l'attribuzione ai sensi dell'art. 1 legge n. 152 del 1968 - Prestazione di servizio non di ruolo per un anno continuativo - Versamento contributivo per un anno.
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - INDENNITÀ - VARIE
In riferimento ai rapporti di lavoro cessati prima del 3 maggio 1982, ai quali è applicabile "ratione temporis" la disciplina prevista dall'art. 1 della legge n. 152 del 1968 e non quella contenuta nell'art. 22 del D.L. 359 del 1987, convertito in legge n. 440 del 1987, per poter computare il periodo non di ruolo per la liquidazione della indennità premio di servizio, è necessario che il soggetto abbia prestato almeno un anno di lavoro continuativo, e che tale prestazione lavorativa sia stata denunziata dal datore di lavoro all'istituto di previdenza, con il conseguente versamento contributivo, mentre non rileva il titolo in base al quale è stato conferito l'incarico (nel caso di specie, contratto a termine) né l'inquadramento formale.
Riferimenti normativi: Legge 08/03/1968 num. 152 art. 1, Legge 29/10/1987 num. 440 CORTE COST., Legge 31/08/1987 num. 359 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)