diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 12568 del 27/08/2003 (Rv. 566329 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO (TUTELA REALE) | Possesso dei requisiti per conseguire la pensione di vecchiaia - Esclusione della tutela reale - Possesso dei requisiti per conseguire la pensione di anzianità - Recedibilità "ad nutum" dal rapporto - Esclusione - Fondamento - Fattispecie relativa a dipendenti postali.
Stato
decisa il 2003-08-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/566329-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO (TUTELA REALE)

La tutela reale nei confronti dei licenziamenti illegittimi (quale prevista dall'art. 18 legge 20 maggio 1970 n. 300) non si applica, secondo il disposto dell'art. 4, comma secondo, legge 1 maggio 1990 n. 108, nei confronti dei prestatori lavoro ultrasessantenni i quali non si siano avvalsi dell'opzione per la prosecuzione del rapporto di lavoro. Tuttavia solamente la maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia e non anche il mero raggiungimento della massima anzianità contributiva comporta la recedibilità ad nutum dal rapporto di lavoro, né sussiste nel rapporto di lavoro contrattualizzato dei dipendenti delle poste italiane la facoltà dell'amministrazione di collocare a riposo d'ufficio il dipendente al compimento del quarantesimo anno di servizio. Sarebbe infatti nulla, secondo la normativa propria del contratto a termine, la clausola che pattuisse la cessazione del rapporto di lavoro ad un giorno "certus quando".

Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 11 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 11/05/1990 num. 108 art. 4 CORTE COST., Decreto Legge 01/12/1993 num. 487 art. 6, Legge 29/01/1994 num. 71 CORTE COST., Legge 18/04/1962 num. 230 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)