Istituzione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti
Testo in vigore al
Capo I. Dell'istituzione e dell'ordinamento della Cassa
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. E' istituita la "Cassa nazionale di previdenza e assistenza: a favore dei dottori commercialisti" allo scopo di provvedere a trattamenti di previdenza ed assistenza.
2. La Cassa, con sede in Roma, ha personalita' giuridica di diritto pubblico ed e' sottoposta alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Art. 2
1. Sono obbligatoriamente iscritti alla Cassa i dottori commerciali iscritti nell'albo professionale, che esercitano la libera professione.
2. La iscrizione e' facoltativa per coloro che abbiano compiuto il 60° anno di eta'.
3. Il trattamento di pensione e' cumulabile con qualunque altro goduto dell'iscritto.
Art. 3
1. Gli organi della Cassa sono:
a) il presidente;
b) il Comitato dei delegati;
c) il Consiglio di amministrazione;
d) la Giunta esecutiva;
Art. 4
1. Il presidente, eletto dal Consiglio di amministrazione fra i suoi componenti, convoca e presiede il Comitato dei delegati, il Consiglio di amministrazione e la Giunta esecutiva; ha la rappresentanza della Cassa; rimane in carica fino a quando il Consiglio di amministrazione che lo ha eletto e puo' essere rieletto.
2. Il presidente e' coadiuvato e, in caso di impedimento o di assenza, e' sostituito dal vice presidente eletto dal Consiglio di amministrazione.
Art. 5
1. Il Comitato dei delegati e' composto dai rappresentanti degli iscritti al la Cassa, eletti dagli iscritti medesimi in ciascuna sede degli Ordini professionali, nel numero, di un rappresentante per ogni 150, o frazione di 150 non inferiore a 73 dottori commercialisti che, al 31 dicembre dell'anno precedente quello delle elezioni risultano iscritti all'Albo professionale, formato e pubblicato a norma delle vigenti disposizioni.
2. Se gli iscritti sono meno di 75, si uniscono, ai fini delle elezioni dei delegati, agli iscritti nell'Albo di altro Ordine professionale dei dottori commercialisti avente competenza su circoscrizioni territoriali confinanti - con i quali possono raggiungere complessivamente 150 unita', o frazione di 150 non inferiore, a 75, secondo le indicazioni e le direttive deliberate dalla Giunta, esecutiva della Cassa almeno 60 giorni prima della data delle elezioni e portate a conoscenza degli Ordini interessati e degli iscritti ai rispettivi Albi professionali al meno 30 giorni un della data suddetta.
3. Le elezioni si svolgono secondo le norme stabilite dal regolamento per l'esecuzione della presente legge, previsto dal successivo articolo 46.
Art. 6
1. Il Comitato dei delegati ha le seguenti funzioni:
a) stabilisce i criteri generali cui deve uniformarsi;
b) elegge, tra gli iscritti alla Cassa, otto membri del Consiglio di amministrazione e due membri effettivi ed un membro supplente del Collegio dei sindaci;
c) approva i bilanci preventivo e consuntivo;
d) esercita tutte le attribuzione previste dalla legge.
2. Il Comitato dei delegati dura in carica quattro anni.
Art. 7
1. Il Comitato dei delegati e' convocato, almeno due volte l'anno, dal presidente della Cassa mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della adunanza, nonche' l'elenco delle materie da trattare.
2. L'avviso deve essere spedito a mezzo raccomandata postale almeno quindici giorni prima di quello fissato per la adunanza.
3. L'adunanza e' valida se interviene la maggioranza dei delegati.
4. Sono valide le deliberazioni approvate dalla maggioranza dei delegati presenti.
5. Il presidente deve convocare senza ritardo il Comitato dei delegati quando ne sia fatta domanda da almeno un quinto dei componenti o dal Collegio sindacale per la materia di propria competenza.
6. Il Consiglio di amministrazione, nominato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, e' costituito da nove componenti di cui:
1) otto eletti a scrutinio fra gli iscritti alla Cassa a norma dell'articolo 6, lettera b) della presente legge.
Ai fini delle elezione dei membri di cui sopra si considerano eletti coloro che abbiano riportato il maggior numero dei voti. In caso di parita' di voti, e' preferito il candidato piu' anziano di eta'.2) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Art. 8
1. Il Consiglio di Amministrazione e' convocato almeno ogni sei mesi, nelle sede della Cassa sui invito del presidente; puo' essere convocato straordinariamente su richiesta, di un terzo dei suoi componenti o del Collegio sindacale per le materie di propria, competenza.
2. L'avviso di convocazione deve essere diramato almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione; in caso di urgenza, deve essere diramato almeno cinque giorni prima.
3. Per la validita' delle adunanze del Consiglio di amministrazione e' necessaria la presenza della maggioranza dei componenti.
4. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti ed in caso di parita' prevale il voto del presidente.
5. I componenti il Consiglio di amministrazione durano in carica quattro anno e possono essere rieletti.
Art. 9
1. Il Consiglio di amministrazione ha le seguenti funzioni:
a) elegge il presidente ed il vicepresidente;
b) predispone il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo da presentare al Comitato dei delegati per l'approvazione;
c) determina l'importo delle somme da assegnare ai Fondi previsti dalla presente legge:
d) delibera l'investimento delle disposizioni patrimoniali;
e) adempie a tutte le altre funzioni concernenti la amministrazione del patrimonio della Cassa ed a quelle che non risultano espressamente assegnate ad altri organi;
f) delibera il regolamento organico ed il trattamento economico della Cassa e le eventuali successive modificazioni;
g) provvede alla nomina del direttore della Cassa, nomina soggetta all'approvazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale;
h) delibera sui ricorsi contro le deliberazioni della Giunta.
2. Le delibere di cui alle lettere f) e g) sono sottoposte all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Art. 10
1. La Giunta esecutiva e' composta dal presidente, dal vicepresidente e da tre membri eletti tra i propri componenti dal Consiglio di amministrazione.
Art. 11
1. La Giunta ha le seguenti funzioni:
a) esegue le deliberazioni del Consiglio di amministrazione;
b) delibera sulle iscrizioni alla Cassa previste dall'articolo 2;
c) autorizza le spese straordinarie ed urgenti, salvo ratifica da parte del Consiglio di amministrazione;
d) provvede, su richiesta degli interessati, alla liquidazione delle pensioni; o d'ufficio nei casi di raggiunti limiti di eta' e per le pensioni di reversibilita';
e) amministra il personale:
f) decide sui ricorsi a norma dell'articolo 40.
Art. 12
1. Contro le deliberazioni della Giunta e' ammesso ricorso, nel termine di sessanta giorni dalla data di spedizione della lettera, raccomandata di comunicazione ai Consiglio di amministrazione, che decide nel termine di 60 giorni dalla presentazione del ricorso medesimo.