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Sez. 3, Sentenza n. 25182 del 03/12/2007 (Rv. 600806 - 01)

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - OGGETTO DEL CONTRATTO (RISCHIO ASSICURATO) - SURROGAZIONE LEGALE DELL'ASSICURATORE | Portata - Fattispecie.
Stato
decisa il 2007-12-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/600806-01

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - OGGETTO DEL CONTRATTO (RISCHIO ASSICURATO) - SURROGAZIONE LEGALE DELL'ASSICURATORE

La surroga dell'assicuratore nei diritti dell'assicurato verso il responsabile, ai sensi dell'art. 1916 cod. civ., comporta l'acquisto di tali diritti nel medesimo stato, con lo stesso contenuto e con gli stessi limiti in cui essi spettavano all'assicurato, con la conseguenza che l'assicuratore è esposto alle medesime eccezioni che l'assicurato avrebbe potuto opporre al diretto danneggiato e, tra queste, anche all'eccezione per cui il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza. (Nella specie, l'assicuratore, a seguito di pagamento di indennità di polizza stipulata da un istituto di credito per il caso in cui le proprie ragioni creditorie fossero state in qualche modo frustrate dai mutuatari, aveva agito in surroga contro il notaio, terzo responsabile di una erronea certificazione ipotecaria, che aveva pregiudicato le ragioni dell'assicurato istituto di credito; la sentenza di merito, confermata dalla S.C., aveva respinto la domanda di condanna del notaio al pagamento dell'intero indennizzo corrisposto dall'assicuratore per non esser stata fornita prova del danno nel suo ammontare richiesto, attribuendo rilievo alle eccezioni basate sul rapporto tra assicurato e notaio e, segnatamente, a quelle relative alla negligenza del danneggiato nell'assumere le iniziative che avrebbero consentito di limitare il danno e, tra queste, al mancato esperimento delle azioni tendenti ad ottenere il rimborso della somma mutuata da parte dei fideiussori).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1227 com. 2, Cod. Civ. art. 1916 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)