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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 135 del 1970

Decisione
decisa il 1970-06-24, depositata il 1970-07-13
ECLI
ECLI:IT:COST:1970:135
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 5194

  • Processo penale
  • Giudizio per decreto
  • Poteri del pretore
  • Cod. proc. pen., art. 506
  • Principio della previa contestazione del fatto all'imputato
  • Applicabilità agli atti istruttori
  • Questione già decisa
  • Manifesta infondatezza.
Leggi la massima
Vedi: sent. 33/1966 e 46/1967.

Norme impugnate

  • art. 506 codice di procedura penale del 1930

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 506 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 28 gennaio 1969 dal pretore di Tione nel procedimento penale a carico di Lorenzoni Giancarlo, iscritta al n. 112 del registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 98 del 16 aprile 1969. Udito nella camera di consiglio del 6 maggio 1970 il Giudice relatore Giuseppe Verzl'.
punto 1
Ritenuto che con ordinanza del 28 gennaio 1969, emessa nel procedimento penale a carico di Lorenzoni Giancarlo, il pretore di Tione, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 506 del codice di procedura penale, in quanto, consentendo la emissione del decreto penale di condanna senza previo interrogatorio dell'imputato, anche nel caso in cui siano stati compiuti atti istruttori, esso violerebbe il diritto di difesa, garantito dall'art. 24, secondo comma, della Costituzione; che nel presente giudizio non vi è stata costituzione di parti.
punto 2
Considerato che la questione è stata decisa con la sentenza interpretativa di questa Corte n. 136 del 1967 nel senso che, qualora il pretore ritenga necessario compiere atti istruttori, non può prescindere dalla contestazione del fatto (e perciò dall'interrogatorio dell'imputato); che per atti istruttori si intendono in generale anche quelli svolti attraverso la polizia giudiziaria (ordinanza n. 134 del 1970); che l'ordinanza di rimessione non prospetta nuovi profili, né adduce motivi che possano indurre a modificare la precedente decisione.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 506 del codice di procedura penale sollevata dal pretore di Tione in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione con ordinanza del 28 gennaio 1969. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 giugno 1970. GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze