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Sez. 1, Sentenza n. 910 del 30/01/1991 (Rv. 470722 - 01)

Pubblico ministero in materia civile - Intervento | In genere - Mancato intervento nelle cause di separazione personale dei coniugi - Conseguenze - Nullità della sentenza - Conoscibilità da parte del giudice d'appello - Condizione - Denuncia con l'atto di gravame - Necessità.
Stato
decisa il 1991-01-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/470722-01

Pubblico ministero in materia civile - Intervento

Anche con riguardo alle cause di separazione personale dei coniugi, l'eventuale inosservanza dell'art. 70 cod. proc. civ., in tema d'intervento del pubblico ministero, implica nullità della sentenza, e, pertanto, ove verificatasi in primo grado, è conoscibile da parte del giudice d'appello, ai sensi dell'art. 161 cod. proc. civ., solo se denunciata con l'atto di gravame.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 150, Cod. Proc. Civ. art. 70 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 706

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)