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Sez. 1, Sentenza n. 2882 del 06/09/1968 (Rv. 335595 - 01)

TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE INDIRETTE - SUI TRASFERIMENTI - REGISTRO - ESENZIONI E AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - DECADENZA - DALLE AGEVOLAZIONI IN MATERIA EDILIZIA - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA ORDINARIA - PRESCRIZIONE.*
Stato
decisa il 1968-09-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/335595-01

TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE INDIRETTE - SUI TRASFERIMENTI - REGISTRO - ESENZIONI E AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - DECADENZA - DALLE AGEVOLAZIONI IN MATERIA EDILIZIA - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA ORDINARIA - PRESCRIZIONE.*

L'Azione della finanza per il pagamento dell'imposta ordinaria di registro, in caso di incorsa decadenza dalle agevolazioni tributarie concesse nel settore dell'edilizia con le leggi 2 luglio 1949, n. 408, e 15 aprile 1954, n. 112, si prescriveva - prima dell'entrata in vigore delle leggi 2 febbraio 1960, n. 35, e 6 ottobre 1962, n. 1493, - con il decorso di anni dieci dalla data in cui si era verificata la decadenza. Poiche le leggi particolari nella materia non disponevano diversamente e non trovando applicazione nel caso gli artt. 136, 137 e 138 della legge di registro (RD 30 dicembre 1923, n 3269), doveva, invero, farsi ricorso alla regola generale di diritto comune di cui all'art. 2946 cod. civ. (Conf. Alla sent. N. 2749-66, mass. N. 325247).*

Riferimenti normativi: Legge 06/10/1962 num. 1493 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., Legge 30/12/1923 num. 3269 art. 136, Legge 30/12/1923 num. 3269 art. 137, Legge 30/12/1923 num. 3269 art. 138

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)