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Sez. 1, Sentenza n. 11274 del 27/10/1995 Ud. (dep. 17/11/1995) Rv. 202852 - 01

Reati contro l'ordine pubblico - Contravvenzioni - Concernenti l'inosservanza dei provvedimenti di Polizia | Invito dell'autorità di pubblica sicurezza a comparire dinanzi ad essa - Inosservanza - Depenalizzazione ex Decreto Legislativo 13 luglio 1994 n. 480 "salvo che il fatto costituisca reato" - Ipotesi residuale di contravvenzione ai sensi dell'art. 650 cod. pen. - Motivazione specifica che consenta di individuare le ragioni del provvedimento tra quelle specificamente indicate nell'art. 650 cod. pen. - Necessità - Fattispecie in cui è stata ritenuta congrua la motivazione dell'invito a presentarsi in Questura per regolarizzare la posizione di soggiorno in Italia.
Stato
decisa il 1995-10-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/202852-01

Reati contro l'ordine pubblico - Contravvenzioni - Concernenti l'inosservanza dei provvedimenti di Polizia

Nel riformare con l'art. 1 del Decreto Legislativo 13 luglio 1994 n. 480, come illecito amministrativo, la fattispecie dell'art. 15 R.D. 18 giugno 1931 n. 773 (Testo Unico Leggi Pubblica Sicurezza), il legislatore, con la locuzione "salvo che il fatto costituisca reato", ha introdotto una clausola di riserva con la quale ha voluto indicare, nell'ipotesi in cui lo stesso fatto potesse essere assunto sia sotto la violazione amministrativa prevista dal citato art. 15, sia sotto una diversa fattispecie incriminatrice di rilevanza penale, quale fosse la norma prevalente. Ne consegue che, nel caso di inosservanza di invito, tramite i carabinieri, a presentarsi in questura per regolarizzare la posizione di soggiorno in Italia, deve trovare applicazione l'art. 650 cod. pen.trattandosi di inottemperanza ad un provvedimento congruamente motivato e legalmente dato dall'autorità per motivi di sicurezza. (Conf. Prima Sezione, n. 1323/95 Pres. V. Valente, imp. Jovanovic, non massimata).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 650 CORTE COST., Decreto Legisl. 13/07/1994 num. 480 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)