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Sez. 1, Sentenza n. 7188 del 03/02/2026 Cc. (dep. 23/02/2026) Rv. 289496-01

MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - IN GENERE | Applicabilità alla confisca c.d. allargata dell'art. 21 del d.lgs. n. 159 del 2011 - Sussistenza - Applicabilità dell'art. 24 del d.lgs. n. 159 del 2011 - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2026-02-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/289496-01

MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - IN GENERE

In tema di confisca cd. allargata ex art. 240-bis cod. pen., la circostanza che, in virtù del rinvio operato dall'art. 104-bis, comma 1-quater, disp. att. cod. proc. pen., trovi applicazione quanto previsto in materia di esecuzione del sequestro dall'art. 21 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, non comporta che debba trovare applicazione anche quanto previsto dall'art. 24 dello stesso decreto, che prevede l'inefficacia della misura reale per mancata immissione nel possesso dei beni sequestrati nel termine di un anno e sei mesi, essendo quest'ultima disposizione riferita alla sola confisca di prevenzione e non essendo, invece, prevista da alcuna norma la perdita di efficacia della misura cautelare reale in difetto della materiale apprensione dei beni sottoposti a vincolo entro un termine determinato.

Cod. Pen. art. 240 bis CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 21, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 24 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 104 bis com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)