diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 1466 del 23/04/1976 (Rv. 380195 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NON RIPROPOSTE (DECADENZA) - PARTE VITTORIOSA - ECCEZIONI NON ACCOLTE IN PRIMO GRADO - RIPROPOSIZIONE - TERMINE - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL COLLEGIO - SUCCESSIVA RIMESSIONE ALL'ISTRUTTORE - ECCEZIONE NELLA COMPARSA CONCLUSIONALE - TEMPESTIVITA.*
Stato
decisa il 1976-04-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/380195-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NON RIPROPOSTE (DECADENZA) - PARTE VITTORIOSA - ECCEZIONI NON ACCOLTE IN PRIMO GRADO - RIPROPOSIZIONE - TERMINE - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL COLLEGIO - SUCCESSIVA RIMESSIONE ALL'ISTRUTTORE - ECCEZIONE NELLA COMPARSA CONCLUSIONALE - TEMPESTIVITA.*

Ai fini della riproposizione in appello delle domande e delle eccezioni non accolte in primo grado ad opera della parte vittoriosa e sufficiente che tale facolta venga esercitata prima della definitiva rimessione della causa al collegio. Deve pertanto ritenersi tempestiva l'eccezione riproposta nella comparsa conclusionale qualora la causa venga rimessa dal collegio all'istruttore per l'assunzione di nuove prove. (V 2310/71, mass n 353173).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 346

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)