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Sez. 1, Sentenza n. 1533 del 23/01/2013 (Rv. 625047 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - VERIFICAZIONE | Contestazione del credito o della garanzia - Proposizione della azione revocatoria ordinaria da parte del curatore - Necessità - Esclusione - Opposizione allo stato passivo - Proposizione dell'azione in via riconvenzionale da parte del curatore - Necessità - Esclusione - Mera contestazione del curatore - Sufficienza - Ragioni.
Stato
decisa il 2013-01-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/625047-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - VERIFICAZIONE

In tema di accertamento del passivo nel fallimento, nella fase di verifica dei crediti non è necessario, per escludere il credito o la garanzia, che venga formalmente proposta dal curatore l'azione revocatoria (nella specie, ordinaria), perché la legge consente al giudice delegato l'indicata esclusione sulla semplice contestazione del curatore medesimo, né quest'ultimo è tenuto a proporre, in via riconvenzionale, tale azione nel giudizio promosso dal creditore ai sensi dell'art. 98 legge fall., potendo la revocabilità dell'atto, che postula un accertamento costitutivo nel quale l'intervento del giudice non ha carattere necessario, farsi valere anche in via di eccezione.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 98 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2901

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)