Sez. 6, Sentenza n. 13915 del 21/10/1986 Ud. (dep. 06/12/1986) Rv. 174551 - 01
STUPEFACENTI - DETENZIONE - MODICA QUANTITÀ - IPOTESI DI CUI AGLI ARTT. 72 E 80 LEGGE 22 DICEMBRE 1975 N. 685 - USO PROPRIO CON ESCLUSIONE DI CESSIONE O VENDITA A TERZI - NECESSITÀ PER L'APPLICAZIONE DELL'ESIMENTE.*
STUPEFACENTI - DETENZIONE - MODICA QUANTITÀ - IPOTESI DI CUI AGLI ARTT. 72 E 80 LEGGE 22 DICEMBRE 1975 N. 685 - USO PROPRIO CON ESCLUSIONE DI CESSIONE O VENDITA A TERZI - NECESSITÀ PER L'APPLICAZIONE DELL'ESIMENTE.*
In tema di detenzione di sostanze stupefacenti, il criterio distintivo tra l'ipotesi prevista dall'art. 72 legge 22 dicembre 1975, n. 685 e quella di cui al successivo art. 80 consiste nel fatto che, pur essendo entrambe le ipotesi caratterizzate dalla "modica quantità" di droga rinvenuta in possesso dell'imputato, per l'applicabilità dell'esimente di cui all'art. 80 occorre anche la certezza che la droga sia adoperata dal tossicodipendente per uso proprio, con assoluta esclusione di cessione o vendita a terzi. (Conf mass n 170765; (Conf mass n 166945; (Conf mass n 166790; (Conf mass n 162559; (Conf mass n 156508).*
Riferimenti normativi: Legge 22/12/1975 num. 685 art. 72 CORTE COST., Legge 22/12/1975 num. 685 art. 80 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)