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Sez. 5, Sentenza n. 28764 del 09/06/2003 Cc. (dep. 04/07/2003) Rv. 226352 - 01

PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - PROCEDIMENTO PER DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE | Erronea conversione della pena detentiva - Motivo d'inammissibilità dell'opposizione - Esclusione.
Stato
decisa il 2003-06-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/226352-01

PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - PROCEDIMENTO PER DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE

L'erronea conversione della pena detentiva non è motivo d'inammissibilità dell'opposizione a decreto penale, in quanto a norma dell'art. 461 cod. proc. pen. l'opposizione può essere dichiarata inammissibile solo per mancata identificazione del provvedimento impugnato, per intempestività ovvero per difetto di legittimazione dell'opponente, né quello indicato è motivo d'inammissibilità riconducibile alla norma generale dell'art. 591 cod. proc. pen.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 461 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 461 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 591

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)