diritto.io

Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo in vigore al

Art. 19 Norme specifiche sui controlli ufficiali e per le azioni intraprese dalle autorità competenti in merito a residui di sostanze pertinenti negli alimenti e nei mangimi

1. Controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettere a) e c), includono controlli ufficiali, da eseguire in tutte le fasi di produzione, trasformazione e distribuzione, su sostanze pertinenti, comprese sostanze destinate a essere utilizzate in materiali a contatto con gli alimenti, contaminanti, sostanze non autorizzate, proibite e indesiderabili, il cui impiego o la cui presenza su colture o in animali o per produrre o trasformare alimenti o mangimi possa dar luogo a residui di tali sostanze negli alimenti o nei mangimi.

2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 144 al fine di integrare il presente regolamento stabilendo norme per l’esecuzione dei controlli ufficiali di cui al paragrafo 1 del presente articolo e sulle azioni che devono essere intraprese dalle autorità competenti in seguito a tali controlli ufficiali. Tali atti delegati stabiliscono norme riguardanti:

  1. a) prescrizioni specifiche per l’esecuzione dei controlli ufficiali, compresa, se del caso, la serie di campioni e la fase di produzione, trasformazione e distribuzione in cui vanno prelevati i campioni secondo i metodi che devono essere utilizzati per il campionamento e per le analisi di laboratorio stabiliti ai sensi dell’articolo 34, paragrafo 6, lettere a) e b), tenendo conto dei pericoli e rischi specifici relativi alle sostanze di cui al paragrafo 1 del presente articolo;

  2. b) i casi in cui le autorità competenti, in relazione alla non conformità o sospetta non conformità, devono adottare uno o più misure di cui all’articolo 137, paragrafo 2, e all’articolo 138, paragrafo 2;

  3. c) i casi in cui le autorità competenti, in relazione a casi di non conformità o di sospetta non conformità di animali e merci provenienti da paesi terzi, devono adottare una o più misure di cui agli articoli da 65 a 72.

3.

La Commissione può stabilire, mediante atti di esecuzione, norme sulle modalità pratiche uniformi di esecuzione dei controlli ufficiali di cui al paragrafo 1 e per le azioni che devono essere intraprese dalle autorità competenti in seguito a tali controlli ufficiali, riguardanti:

  1. a) frequenza minima uniforme di tali controlli ufficiali, tenendo conto dei pericoli e dei rischi relativi alle sostanze di cui al paragrafo 1;

  2. b) modalità specifiche aggiuntive e contenuti specifici aggiuntivi oltre a quanto previsto dall’articolo 110 per l’elaborazione delle parti pertinenti del piano di controllo nazionale pluriennale (PCNP) di cui all’articolo 109, paragrafo 1;

  3. c) modalità pratiche specifiche per l’attivazione del meccanismo di assistenza amministrativa di cui agli articoli da 102 a 108.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 145, paragrafo 2.

4. Ai fini dell’articolo 30 è consentita la delega a una o più persone fisiche di determinati compiti riguardanti i controlli ufficiali di cui al presente articolo.

Art. 20 Norme specifiche sui controlli ufficiali e per le azioni intraprese dalle autorità competenti in merito ad animali, prodotti di origine animale, materiale germinale, sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati

1. I controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettere a), c), d) ed e), includono controlli ufficiali, da eseguire in tutte le fasi di produzione, trasformazione e distribuzione, su animali, prodotti di origine animale, materiale germinale, sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati.

2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 144 al fine di integrare il presente regolamento stabilendo norme per l’esecuzione dei controlli ufficiali su animali, su prodotti di origine animale, su materiale germinale, su sottoprodotti di origine animale e su prodotti derivati intesi a verificare la conformità alla normativa dell’Unione di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettere d) ed e), e per gli interventi delle autorità competenti in seguito ai controlli ufficiali. Tali atti delegati stabiliscono norme riguardanti:

  1. a) prescrizioni specifiche per l’esecuzione dei controlli ufficiali su animali, prodotti di origine animale e materiale germinale in risposta a pericoli e rischi riconosciuti per la sanità umana e animale mediante controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alle misure di prevenzione delle malattie e di lotta contro le stesse stabilite nel rispetto della normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera d);

  2. b) prescrizioni specifiche per l’esecuzione dei controlli ufficiali su sottoprodotti di origine animale e su prodotti derivati per rispondere a specifici pericoli e rischi per la sanità umana e animale mediante controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera e);

  3. c) i casi in cui le autorità competenti, in relazione a casi di non conformità o di sospetta non conformità, devono adottare uno o più misure di cui all’articolo 137, paragrafo 2 e all’articolo 138, paragrafo 2.

3.

La Commissione può stabilire, mediante atti di esecuzione, norme che definiscono modalità pratiche uniformi di esecuzione dei controlli ufficiali di cui al paragrafo 1 riguardanti:

  1. a) frequenza minima uniforme di tali controlli ufficiali su animali, prodotti di origine animale e materiale germinale laddove un livello minimo di controlli ufficiali sia necessario per rispondere a pericoli e rischi uniformi e riconosciuti per la sanità umana e animale mediante controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alle misure di prevenzione delle malattie e di lotta contro le stesse stabilite nel rispetto della normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera d); e

  2. b) frequenza minima uniforme di tali controlli ufficiali su sottoprodotti di origine animale e su prodotti derivati laddove un livello minimo di controlli ufficiali sia necessario per rispondere a specifici pericoli e rischi per la sanità umana e animale mediante controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera e).

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 145, paragrafo 2.

4. Ai fini dell’articolo 30 è consentita la delega a una o più persone fisiche di determinati compiti riguardanti i controlli ufficiali di cui al presente articolo.

Art. 21 Norme specifiche sui controlli ufficiali e per le azioni intraprese dalle autorità competenti in merito alle prescrizioni in materia di benessere degli animali

1. I controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera f), sono effettuati in tutte le fasi pertinenti di produzione, trasformazione e distribuzione nella filiera agroalimentare dell’Unione.

2. I controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alle prescrizioni in materia di benessere degli animali in caso di trasporto, in particolare al regolamento (CE) n. 1/2005, comprendono:

  1. a) in caso di lunghi viaggi tra Stati membri, e in paesi terzi, i controlli ufficiali eseguiti prima del carico per verificare l’idoneità degli animali al trasporto;

  2. b) in caso di lunghi viaggi tra Stati membri, e in paesi terzi, di equidi domestici diversi dagli equidi registrati e di animali domestici delle specie bovina, ovina, caprina e suina, prima del viaggio:

    1. i) controlli ufficiali sul giornale di viaggio per verificare che il documento in questione sia realistico e che esso indichi la conformità al regolamento (CE) n. 1/2005; e

    2. ii) controlli ufficiali per verificare che il trasportatore indicato nel giornale di viaggio sia in possesso di una valida autorizzazione come trasportatore, del certificato di omologazione del mezzo di trasporto per lunghi viaggi e dei certificati di idoneità per i conducenti e i guardiani;

  3. c) ai posti di controllo frontalieri di cui all’articolo 59, paragrafo 1, e ai punti di uscita:

    1. i) controlli ufficiali dell’idoneità degli animali trasportati e dei mezzi di trasporto, al fine di verificare la conformità all’allegato I, capo II, e, se del caso, capo VI, del regolamento (CE) n. 1/2005;

    2. ii) controlli ufficiali per verificare che i trasportatori rispettino gli accordi internazionali applicabili e siano in possesso di valide autorizzazioni come trasportatori e di certificati di idoneità per i conducenti e i guardiani; e

    3. iii) controlli ufficiali per verificare se equidi domestici e animali domestici delle specie bovina, ovina, caprina e suina siano stati o debbano essere sottoposti a lunghi viaggi.

3.

Nell’effettuare i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali, le autorità competenti adottano le misure necessarie per prevenire o ridurre al minimo i ritardi tra il carico degli animali e la loro partenza o durante il trasporto.

Le autorità competenti non trattengono gli animali durante il trasporto a meno che ciò non sia strettamente necessario per il benessere degli animali o per motivi di salute umana o animale. Se gli animali devono essere trattenuti durante il trasporto per più di due ore, le autorità competenti assicurano che siano adottate disposizioni appropriate per la loro cura e, ove necessario, per nutrirli, abbeverarli, scaricarli e alloggiarli.

4. Se, in seguito ai controlli ufficiali di cui al paragrafo 2, lettera b), si accerta un caso di non conformità ed esso non è corretto dall’organizzatore prima del lungo viaggio, apportando opportune modifiche alle modalità di trasporto, l’autorità competente non autorizza tale lungo viaggio.

5. Se, in seguito ai controlli ufficiali di cui al paragrafo 2, lettera c), accertano che gli animali non sono idonei a completare il viaggio, le autorità competenti ordinano che gli animali siano scaricati, abbeverati, nutriti e fatti riposare, fino a che non siano in grado di continuare il viaggio.

6. La notifica di non conformità alla normativa di cui al paragrafo 1 del presente articolo ai fini degli articoli 105 e 106 è effettuata:

  1. a) agli Stati membri che hanno rilasciato l’autorizzazione al trasportatore;

  2. b) qualora sia individuata una non conformità a qualsiasi normativa applicabile ai mezzi di trasporto, allo Stato membro che ha rilasciato il certificato di omologazione del mezzo di trasporto;

  3. c) qualora sia individuata una non conformità a qualsiasi normativa applicabile ai conducenti, allo Stato membro che ha rilasciato il certificato di idoneità del conducente.

7. Ai fini dell’articolo 30 è consentita la delega a una o più persone fisiche di determinati compiti riguardanti i controlli ufficiali di cui al presente articolo.

8. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 144 al fine di integrare il presente regolamento stabilendo norme per l’esecuzione dei controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa dell’Unione di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera f). Tali atti delegati prendono in considerazione il rischio per il benessere degli animali connesso alle attività agricole e al trasporto, alla macellazione e all’abbattimento degli animali, e stabiliscono:

  1. a) prescrizioni specifiche per l’esecuzione di tali controlli ufficiali per rispondere al rischio associato a specie animali diverse e a mezzi di trasporto diversi e alla necessità di prevenire pratiche non conformi e di limitare le sofferenze degli animali;

  2. b) i casi in cui le autorità competenti, in relazione a specifici casi di non conformità, devono adottare una o più misure di cui all’articolo 137, paragrafo 2, e all’articolo 138, paragrafo 2;

  3. c) la verifica delle prescrizioni in materia di benessere degli animali ai posti di controllo frontalieri e ai punti di uscita e i requisiti minimi applicabili a tali punti di uscita;

  4. d) criteri e condizioni specifici per l’attivazione dei meccanismi di assistenza amministrativa di cui agli articoli da 102 a 108;

  5. e) in quali casi e a quali condizioni i controlli ufficiali intesi a verificare il rispetto delle prescrizioni in materia di benessere degli animali possono includere l’uso di specifici indicatori di benessere degli animali basati su criteri di risultato misurabili, e l’elaborazione di tali indicatori in base alle conoscenze scientifiche e tecniche.

9.

La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, norme che definiscono modalità pratiche uniformi di esecuzione dei controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa dell’Unione di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera f), che definisce prescrizioni in materia di benessere degli animali e per gli interventi delle autorità competenti in seguito ai controlli ufficiali, riguardanti:

  1. a) frequenza minima uniforme dei controlli ufficiali laddove un livello minimo di controlli ufficiali sia necessario per rispondere al rischio associato a specie animali diverse e a mezzi di trasporto diversi e alla necessità di prevenire pratiche non conformi e di limitare le sofferenze degli animali; e

  2. b) le modalità pratiche per la conservazione della documentazione scritta dei controlli ufficiali eseguiti e il relativo periodo di conservazione.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 145, paragrafo 2.

Art. 22 Norme specifiche sui controlli ufficiali e per le azioni intraprese dalle autorità competenti in materia di sanità delle piante

1. I controlli ufficiali tesi a verificare la conformità alle norme di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera g), comprendono controlli ufficiali su organismi nocivi, piante, prodotti vegetali e altri oggetti nonché su operatori professionali e altre persone soggette a tali norme.

2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 144 al fine di integrare il presente regolamento stabilendo norme per l’esecuzione di controlli ufficiali su piante, prodotti vegetali e altri oggetti al fine di verificare la conformità alla normativa dell’Unione di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera g), applicabile a tali merci e per le azioni intraprese dalle autorità competenti in seguito all’esecuzione di tali controlli ufficiali. Tali atti delegati stabiliscono norme riguardanti:

  1. a) prescrizioni specifiche per l’esecuzione di tali controlli ufficiali sull’introduzione nell’Unione, e lo spostamento al suo interno, di determinate piante, prodotti vegetali e altri oggetti soggetti alla normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera g), per rispondere a pericoli e rischi riconosciuti per la sanità delle piante associati a determinate piante, prodotti vegetali e altri oggetti aventi particolare origine o provenienza; e

  2. b) i casi in cui le autorità competenti, in relazione a specifici casi di non conformità, devono adottare una o più misure di cui all’articolo 137, paragrafo 2, e all’articolo 138, paragrafo 2.

3.

La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, norme sulle modalità pratiche uniformi per l’esecuzione di controlli ufficiali su piante, prodotti vegetali e altri oggetti al fine di verificare la conformità alla normativa dell’Unione di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera g), applicabile a tali merci e norme per le azioni intraprese dalle autorità competenti in seguito ai controlli ufficiali riguardanti:

  1. a) la frequenza minima uniforme dei controlli ufficiali, laddove un livello minimo di controlli ufficiali sia necessario per rispondere a pericoli e rischi uniformi e riconosciuti per la sanità delle piante associati a determinate piante, prodotti vegetali e altri oggetti aventi particolare origine o provenienza;

  2. b) frequenza uniforme dei controlli ufficiali effettuati dalle autorità competenti sugli operatori autorizzati ad emettere passaporti delle piante ai sensi dell’articolo 84, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031; tale frequenza è definita in funzione del fatto che gli operatori abbiano o meno attuato un piano di gestione del rischio di organismi nocivi ai sensi dell’articolo 91 di tale regolamento per le piante, i prodotti vegetali e gli altri oggetti da essi prodotti;

  3. c) frequenza uniforme dei controlli ufficiali effettuati dalle autorità competenti sugli operatori autorizzati ad applicare il bollo di cui all’articolo 96, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031 o a rilasciare l’attestato ufficiale di cui all’articolo 99, paragrafo 2, lettera a), di tale regolamento.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 145, paragrafo 2.

4. Ai fini dell’articolo 30 è consentita la delega a una o più persone fisiche di determinati compiti riguardanti i controlli ufficiali di cui al presente articolo.

Art. 23 Norme specifiche sui controlli ufficiali e per le azioni intraprese dalle autorità competenti in merito a OGM per la produzione di alimenti e mangimi e ad alimenti e a mangimi geneticamente modificati

1. I controlli ufficiali per verificare la conformità alla normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettere a), b) e c), comprendono controlli ufficiali sugli OGM per la produzione di alimenti e mangimi e su alimenti e mangimi geneticamente modificati effettuati in tutte le fasi pertinenti di produzione, trasformazione e distribuzione nella filiera agroalimentare dell’Unione.

2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 144 al fine di integrare il presente regolamento mediante la previsione di norme per l’esecuzione dei controlli ufficiali di cui al paragrafo 1 del presente articolo e per le azioni delle autorità competenti in seguito a tali controlli ufficiali. Tali atti delegati tengono in considerazione la necessità di assicurare un livello minimo di controlli ufficiali per impedire pratiche che violino le norme di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera b) e stabiliscono:

  1. a) prescrizioni specifiche per l’esecuzione dei controlli ufficiali in risposta a pericoli e rischi uniformi e riconosciuti connessi:

    1. i) alla presenza, nella filiera agroalimentare, di OGM per la produzione di alimenti e mangimi e di alimenti e mangimi geneticamente modificati che non sono stati autorizzati in conformità della direttiva 2001/18/CE o del regolamento (CE) n. 1829/2003;

    2. ii) alla coltivazione di OGM per la produzione di alimenti e mangimi e alla corretta applicazione del piano di monitoraggio di cui all’articolo 13, paragrafo 2, lettera e), della direttiva 2001/18/CE e all’articolo 5, paragrafo 5, lettera b), dell’articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1829/2003;

  2. b) i casi in cui le autorità competenti, in relazione a specifici casi di non conformità, devono adottare una o più misure di cui all’articolo 137, paragrafo 2 e all’articolo 138, paragrafo 2.

3.

La Commissione può stabilire, mediante atti di esecuzione, norme che definiscono modalità pratiche uniformi per l’esecuzione dei controlli ufficiali di cui al paragrafo 1, tenendo in considerazione la necessità di assicurare un livello minimo di controlli ufficiali per impedire pratiche che violino le norme relative alla frequenza minima uniforme dei controlli ufficiali, laddove un livello minimo di controlli ufficiali sia necessario per rispondere a pericoli e rischi uniformi e riconosciuti connessi:

  1. a) alla presenza, nella filiera agroalimentare dell’Unione, di OGM per la produzione di alimenti e mangimi e di alimenti e mangimi geneticamente modificati che non sono stati autorizzati in conformità della direttiva 2001/18/CE o del regolamento (CE) n. 1829/2003;

  2. b) alla coltivazione di OGM per la produzione di alimenti e mangimi e alla corretta applicazione del piano di monitoraggio di cui all’articolo 13, paragrafo 2, lettera e), della direttiva 2001/18/CE e all’articolo 5, paragrafo 5, lettera b), dell’articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1829/2003.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 145, paragrafo 2.

4. Ai fini dell’articolo 30 è consentita la delega a una o più persone fisiche di determinati compiti riguardanti i controlli ufficiali di cui al presente articolo.

Art. 24 Norme specifiche sui controlli ufficiali e per le azioni intraprese delle autorità competenti in merito a prodotti fitosanitari

1. Tra i controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera h), del presente regolamento figurano i controlli ufficiali su sostanze attive e antidoti agronomici, sinergizzanti, coformulanti e coadiuvanti di cui all’articolo 2, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009.

2. Per stabilire la frequenza dei controlli ufficiali proporzionati al rischio di cui al paragrafo 1, le autorità competenti tengono in considerazione anche quanto segue:

  1. a) i risultati di attività di monitoraggio pertinenti, tra cui quelle sui residui di antiparassitari svolte ai fini dell’articolo 32, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005 e dell’articolo 8 della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio10;

  2. b) le informazioni su prodotti fitosanitari non autorizzati, compreso il commercio illegale di prodotti fitosanitari, e i risultati dei controlli pertinenti da parte delle autorità di cui all’articolo 8 del regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio11; e

  3. c) le informazioni su avvelenamenti collegati a prodotti fitosanitari, comprese le informazioni disponibili ai sensi dell’articolo 56 del regolamento (CE) n. 1107/2009 e le informazioni sulle risposte di emergenza sanitaria rese disponibili dai centri di cui all’articolo 45, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio12.

3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 144 al fine di integrare il presente regolamento stabilendo norme per l’esecuzione dei controlli ufficiali di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Tali atti delegati stabiliscono norme riguardanti:

  1. a) prescrizioni specifiche per l’esecuzione dei controlli ufficiali per rispondere a pericoli e rischi uniformi e riconosciuti che i prodotti fitosanitari potrebbero comportare, relativi alla fabbricazione, all’immissione in commercio, all’ingresso nell’Unione, all’etichettatura, all’imballaggio, al trasporto, al magazzinaggio e all’uso di prodotti fitosanitari per assicurarne l’uso sicuro e sostenibile e combatterne il commercio illegale; e

  2. b) i casi in cui le autorità competenti, in relazione a specifici casi di non conformità, devono adottare una o più misure di cui all’articolo 137, paragrafo 2, e all’articolo 138, paragrafo 2.

4.

La Commissione può stabilire, mediante atti di esecuzione, norme dettagliate sulle modalità pratiche uniformi per l’esecuzione di controlli ufficiali sui prodotti di cui al paragrafo 1 riguardanti:

  1. a) la frequenza minima uniforme dei controlli ufficiali laddove un livello minimo di controlli ufficiali sia necessario per rispondere a pericoli e rischi uniformi e riconosciuti che i prodotti fitosanitari potrebbero comportare, relativi alla fabbricazione, all’immissione in commercio, all’ingresso nell’Unione, all’etichettatura, all’imballaggio, al trasporto, al magazzinaggio e all’uso di prodotti fitosanitari per assicurarne l’uso sicuro e sostenibile e combatterne il commercio illegale;

  2. b) la raccolta di informazioni, il monitoraggio e la presentazione di relazioni su casi di sospetto avvelenamento da prodotti fitosanitari;

  3. c) la raccolta di informazioni, il monitoraggio e la presentazione di relazioni su prodotti fitosanitari non autorizzati, compreso il commercio illegale dei prodotti fitosanitari.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 145, paragrafo 2.

5. Ai fini dell’articolo 30, è consentita la delega a una o più persone fisiche di determinati compiti riguardanti i controlli ufficiali di cui al presente articolo.

Art. 25 Norme specifiche sui controlli ufficiali e altre attività ufficiali per la produzione organica e l’etichettatura dei prodotti biologici

La Commissione può stabilire, mediante atti di esecuzione, norme sulle modalità uniformi di esecuzione dei controlli ufficiali per verificare la conformità alla normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera i), riguardanti:

  1. a) prescrizioni specifiche e contenuti aggiuntivi, oltre a quelli di cui all’articolo 110, per l’elaborazione delle parti pertinenti del PCNP di cui all’articolo 109, paragrafo 1, e contenuti specifici aggiuntivi per la relazione di cui all’articolo 113;

  2. b) responsabilità e compiti specifici per i laboratori di riferimento dell’Unione europea oltre a quelli di cui all’articolo 98;

  3. c) modalità pratiche di attivazione dei meccanismi di assistenza amministrativa di cui agli articoli da 102 a 108, compreso lo scambio di informazioni tra autorità competenti e organismi delegati riguardo a casi di non conformità o probabile non conformità;

  4. d) i metodi da usare per il campionamento, le analisi e le prove di laboratorio, a esclusione delle norme che riguardano la fissazione di soglie.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 145, paragrafo 2.

Art. 26 Norme specifiche sui controlli ufficiali e altre attività ufficiali effettuate dalle autorità competenti in materia di denominazioni di origine protette, di indicazioni geografiche protette e di specialità tradizionali garantite

1. In deroga all’articolo 31, paragrafo 3, in relazione alla normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera j), se le autorità competenti hanno delegato le decisioni relative all’autorizzazione a utilizzare il nome registrato di un prodotto, possono altresì delegare l’applicazione delle misure seguenti:

  1. a) disposizioni affinché determinate attività dell’operatore interessato siano soggette a controlli ufficiali sistematici o più numerosi;

  2. b) disposizioni affinché l’operatore aumenti la frequenza dei propri controlli;

  3. c) disposizioni per la modifica dell’etichetta affinché sia conforme ai disciplinari e alla normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera j).

2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 144 al fine di integrare il presente regolamento stabilendo norme per l’esecuzione dei controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera j). Tali atti delegati stabiliscono norme riguardanti:

  1. a) prescrizioni, metodi e tecniche di cui agli articoli 12 e 14 per i controlli ufficiali intesi a verificare la conformità ai disciplinari e ai requisiti di etichettatura;

  2. b) metodi e tecniche specifici di cui all’articolo 14 per l’esecuzione dei controlli ufficiali intesi a garantire in tutte le fasi della produzione, della preparazione e della distribuzione la tracciabilità di merci e animali soggetti alla normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera j), nonché a fornire garanzie di conformità a tale normativa;

  3. c) i casi in cui le autorità competenti, in relazione a specifici casi di non conformità, devono adottare una o più misure di cui all’articolo 138, paragrafi 1 e 2.

3.

La Commissione può stabilire, mediante atti di esecuzione, norme che definiscono modalità pratiche uniformi di esecuzione dei controlli ufficiali per verificare la conformità alla normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera j), riguardanti:

  1. a) specifiche modalità pratiche di attivazione dei meccanismi di assistenza amministrativa di cui agli articoli da 102 a 108, compreso lo scambio di informazioni tra autorità competenti e organismi delegati riguardo a casi di non conformità o probabile non conformità; e

  2. b) obblighi specifici degli organismi delegati in materia di stesura di relazioni.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 145, paragrafo 2.

4. Ai fini dell’articolo 30, è consentita la delega a una o più persone fisiche di determinati compiti riguardanti i controlli ufficiali di cui al presente articolo.

Art. 27 Norme specifiche sui controlli ufficiali e per le azioni intraprese dalle autorità competenti in merito a rischi recentemente individuati relativi ad alimenti e a mangimi

1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 144 al fine di integrare il presente regolamento stabilendo norme relative all’esecuzione dei controlli ufficiali effettuati su certe categorie di alimenti o mangimi al fine di verificare la conformità alla normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettere da a) a e), e norme sulle azioni che devono essere intraprese dalle autorità competenti in seguito ai controlli ufficiali. Tali atti delegati affrontano i rischi recentemente individuati per la sanità umana e animale veicolati da alimenti o mangimi, o, relativamente a OGM e prodotti fitosanitari, anche i rischi per l’ambiente, o tutti i rischi che derivano da nuovi modelli di produzione o di consumo di alimenti o mangimi e che non possono essere gestiti in maniera efficace in assenza di tali norme comuni. Tali atti delegati stabiliscono norme riguardanti:

  1. a) prescrizioni specifiche uniformi per l’esecuzione dei controlli ufficiali in risposta agli specifici pericoli e rischi che esistono in relazione ad ogni categoria di alimenti e mangimi e ai diversi trattamenti a cui sono sottoposti; e

  2. b) i casi in cui le autorità competenti, in relazione a specifici casi di non conformità, devono adottare una o più misure di cui all’articolo 137, paragrafo 2, e all’articolo 138, paragrafo 2.

2. La Commissione può stabilire, mediante atti di esecuzione, norme relative alle modalità pratiche uniformi sull’esecuzione dei controlli ufficiali effettuati su certe categorie di alimenti o mangimi al fine di verificare la conformità alla normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettere da a) a e), per affrontare i possibili rischi recentemente individuati per la sanità umana e animale veicolati da alimenti o mangimi, o, relativamente a OGM e prodotti fitosanitari, anche i rischi per l’ambiente o tutti i rischi che derivano da nuovi modelli di produzione o di consumo di alimenti o mangimi, e che non possono essere gestiti in maniera efficace in assenza di tali norme comuni riguardanti la frequenza minima uniforme dei controlli ufficiali laddove un livello minimo di controlli ufficiali sia necessario per rispondere agli specifici pericoli e rischi che esistono in relazione ad ogni categoria di alimenti e mangimi e ai diversi trattamenti a cui sono sottoposti. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 145, paragrafo 2.

3. Per motivi di urgenza imperativi e debitamente giustificati connessi a casi di grave rischio sanitario per l’uomo o per gli animali o per l’ambiente, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili conformemente alla procedura di cui all’articolo 145, paragrafo 3.

Capo III. Delega di determinati compiti delle autorità competenti

Art. 28 Delega da parte delle autorità competenti di determinati compiti riguardanti i controlli ufficiali

1. Le autorità competenti possono delegare determinati compiti riguardanti i controlli ufficiali ad uno o più organismi delegati o persone fisiche nell’osservanza delle condizioni di cui rispettivamente agli articoli 29 e 30. L’autorità competente assicura che l’organismo delegato o la persona fisica a cui sono stati delegati tali compiti abbia i poteri necessari per eseguirli efficacemente.

2. Quando un’autorità competente o uno Stato membro decide di delegare determinati compiti riguardanti i controlli ufficiali intesi a verificare il rispetto della normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera i) ad uno o più organismi delegati, attribuisce un numero di codice a ciascun organismo delegato, e designa le pertinenti autorità responsabili dell’approvazione e della supervisione di tali organismi delegati.

Art. 29 Condizioni per la delega di determinati compiti riguardanti i controlli ufficiali a organismi delegati

La delega di determinati compiti riguardanti i controlli ufficiali a un organismo delegato di cui all’articolo 28, paragrafo 1, è effettuata in forma scritta e soddisfa le seguenti condizioni:

  1. a) la delega contiene una descrizione dettagliata di tali compiti riguardanti i controlli ufficiali che l’organismo delegato può eseguire e delle condizioni alle quali esso può eseguirli;

  2. b) l’organismo delegato:

    1. i) possiede le competenze, le attrezzature e le infrastrutture necessarie per eseguire tali compiti riguardanti i controlli ufficiali che gli sono stati delegati;

    2. ii) dispone di un numero sufficiente di addetti adeguatamente qualificati ed esperti;

    3. iii) è imparziale ed esente da qualsiasi conflitto di interessi, e in particolare non si trova in una situazione che potrebbe compromettere, direttamente o indirettamente, l’imparzialità della sua condotta professionale per quanto riguarda l’adempimento di tali compiti riguardanti i controlli ufficiali che gli sono stati delegati;

    4. iv) opera ed è accreditato conformemente alle norme pertinenti ai compiti delegati in questione, tra cui la norma EN ISO/IEC 17020 «Requisiti per il funzionamento dei vari tipi di organismi che effettuano attività di ispezione»;

    5. v) dispone di poteri sufficienti a svolgere i compiti relativi ai controlli ufficiali che gli sono stati delegati; e

  3. c) esistono procedure atte a garantire un coordinamento efficiente ed efficace tra l’autorità competente che delega e l’organismo delegato.

Art. 30 Condizioni per la delega a persone fisiche di determinati compiti riguardanti i controlli ufficiali

Le autorità competenti possono delegare determinati compiti riguardanti i controlli ufficiali a una o più persone fisiche laddove le norme di cui agli articoli da 18 a 27 lo consentano. Tale delega deve essere effettuata per iscritto e nell’osservanza delle seguenti condizioni:

  1. a) la delega contiene una descrizione dettagliata dei compiti riguardanti i controlli ufficiali che le persone fisiche possono eseguire, e delle condizioni secondo cui le persone fisiche possono eseguire tali compiti;

  2. b) le persone fisiche:

    1. i) possiedono le competenze, le attrezzature e le infrastrutture necessarie per eseguire i compiti riguardanti i controlli ufficiali che sono stati loro delegati;

    2. ii) possiedono le qualifiche e l’esperienza adeguate;

    3. iii) agiscono in modo imparziale ed esente da qualsiasi conflitto di interessi per quanto riguarda l’adempimento dei compiti riguardanti i controlli ufficiali che sono stati loro delegati; e

  3. c) esistono procedure atte a garantire un coordinamento efficiente ed efficace tra l’autorità competente che delega e le persone fisiche.

Art. 31 Condizioni per la delega di determinati compiti riguardanti altre attività ufficiali

1. Le autorità competenti possono delegare determinati compiti riguardanti altre attività ufficiali a uno o più organismi delegati, purché siano rispettate le seguenti condizioni:

  1. a) la normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2, non proibisce tale delega; e

  2. b) sono soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 29, paragrafo 1, ad eccezione di quella di cui alla lettera b), punto iv).

2. Le autorità competenti possono delegare taluni compiti riguardanti altre attività ufficiali a una o più persone fisiche, purché siano rispettate le seguenti condizioni:

  1. a) tale deroga è consentita dalla normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2; e

  2. b) sono soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 30, applicate mutatis mutandis.

3. Le autorità competenti non delegano a un organismo delegato o a una persona fisica la decisione in merito ai compiti di cui all’articolo 138, paragrafo 1, lettera b), e all’articolo 138, paragrafi 2 e 3.

Art. 32 Obblighi degli organismi delegati e delle persone fisiche

Gli organismi delegati o le persone fisiche a cui sono stati delegati determinati compiti riguardanti i controlli ufficiali ai sensi dell’articolo 28, paragrafo 1, o determinati compiti riguardanti altre attività ufficiali ai sensi dell’articolo 31:

  1. a) comunicano gli esiti dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali da essi effettuati alle autorità competenti deleganti, con regolarità e ogni volta che queste ultime ne facciano richiesta;

  2. b) informano immediatamente le autorità competenti deleganti ogni volta che gli esiti dei controlli ufficiali rivelano una non conformità o indicano una probabile non conformità, se non diversamente disposto dalle modalità specifiche stabilite tra l’autorità competente e l’organismo delegato o la persona fisica in questione; e

  3. c) consentono l’accesso da parte delle autorità competenti ai propri locali e strutture, collaborano e forniscono assistenza.

Art. 33 Obblighi delle autorità competenti deleganti

Le autorità competenti che hanno delegato determinati compiti riguardanti i controlli ufficiali a organismi delegati o persone fisiche ai sensi dell’articolo 28, paragrafo 1, o determinati compiti riguardanti altre attività ufficiali a organismi delegati o persone fisiche ai sensi dell’articolo 31:

  1. a) organizzano audit o ispezioni di tali organismi o persone, per quanto necessario ed evitando duplicazioni, tenendo conto di tutti gli accreditamenti di cui all’articolo 29, paragrafo 1, lettera b), punto iv);

  2. b) revocano interamente o parzialmente la delega senza indugio se:

    1. i) è comprovato che tale organismo delegato o persona fisica non esegue adeguatamente i compiti che gli/le sono stati delegati;

    2. ii) l’organismo delegato o la persona fisica non adotta misure adeguate e tempestive per porre rimedio alle carenze individuate; o

    3. iii) è stato dimostrato che l’indipendenza o imparzialità dell’organismo delegato o della persona fisica sono state compromesse.

    La presente lettera non pregiudica la facoltà delle autorità competenti di ritirare la delega per ragioni diverse da quelle di cui al presente regolamento.

Capo IV. Campionamento, analisi, prove e diagnosi

Art. 34 Metodi di campionamento, analisi, prova e diagnosi

1. I metodi di campionamento e di analisi, prova e diagnosi di laboratorio utilizzati nel contesto dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali sono conformi alle norme dell’Unione che stabiliscono tali metodi o ai relativi criteri di efficienza.

2. In assenza di norme dell’Unione di cui al paragrafo 1, e nel contesto di controlli ufficiali e altre attività ufficiali, i laboratori ufficiali applicano uno dei seguenti metodi a seconda della relativa idoneità per le esigenze specifiche di analisi, prova e diagnosi:

  1. a) metodi disponibili conformi a pertinenti norme o protocolli riconosciuti internazionalmente, compresi quelli accettati dal comitato europeo di normalizzazione (CEN); o metodi pertinenti sviluppati o raccomandati dai laboratori di riferimento dell’Unione europea e convalidati in base a protocolli scientifici accettati internazionalmente;

  2. b) in assenza delle norme o dei protocolli opportuni di cui alla lettera a), metodi conformi alle norme pertinenti definite a livello nazionale o, se tali norme non esistono, metodi pertinenti sviluppati o raccomandati dai laboratori di riferimento dell’Unione europea e convalidati in base a protocolli scientifici accettati internazionalmente; o metodi pertinenti sviluppati e convalidati da studi interlaboratorio o intralaboratorio sulla convalida dei metodi in base a protocolli scientifici accettati internazionalmente.

3. Qualora vi sia urgenza di eseguire analisi, prove o diagnosi di laboratorio e non esista alcuno dei metodi di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, il pertinente laboratorio nazionale di riferimento oppure, se non esiste un laboratorio nazionale di riferimento, qualsiasi altro laboratorio designato in conformità dell’articolo 37, paragrafo 1, può utilizzare metodi diversi da quelli di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo in attesa della convalida di un metodo appropriato in base a protocolli scientifici accettati internazionalmente.

4. I metodi utilizzati per le analisi di laboratorio devono essere caratterizzati, ogniqualvolta possibile, dai criteri opportuni stabiliti nell’allegato III.

5. I campioni devono essere prelevati, manipolati ed etichettati in modo tale da garantirne il valore legale e la validità scientifica e tecnica.

6.

La Commissione può stabilire, mediante atti di esecuzione:

  1. a) i metodi di campionamento e di analisi, prova e diagnosi di laboratorio;

  2. b) criteri di efficienza, parametri di analisi, prova o diagnosi, specifica della tolleranza e procedure di convalida di tali metodi;

  3. c) l’interpretazione dei risultati di analisi, prove e diagnosi.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 145, paragrafo 2.

Art. 35 Controperizia

1.

Le autorità competenti provvedono affinché gli operatori i cui animali o merci sono soggetti a campionamento, analisi, prova o diagnosi nel contesto dei controlli ufficiali abbiano diritto a una controperizia, a spese dell’operatore.

Tale diritto a una controperizia conferisce all’operatore il diritto di chiedere un esame documentale del campionamento, dell’analisi, della prova o della diagnosi a cura di un altro perito riconosciuto e adeguatamente qualificato.

2.

Se opportuno, pertinente e tecnicamente fattibile, in particolare in considerazione della diffusione e della distribuzione del rischio negli animali o nelle merci, della deperibilità dei campioni o delle merci e del quantitativo di substrato disponibile, l’autorità competente:

  1. a) su richiesta dell’operatore, assicura che nel prelevare i campioni ne sia prelevata una quantità sufficiente per consentire una controperizia e, se dovesse rivelarsi necessario, per l’esame di cui al paragrafo 3; o

  2. b) se non è possibile prelevare una quantità sufficiente di cui alla lettera a), ne informa l’operatore.

Il presente paragrafo non si applica quando si valuta la presenza di organismi nocivi da quarantena nelle piante, nei prodotti vegetali o negli altri oggetti a fini di verifica della conformità alla normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera g).

3. In caso di controversia tra le autorità competenti e gli operatori sulla base della controperizia di cui al paragrafo 1, gli Stati membri possono decidere che gli operatori abbiano la possibilità di richiedere a proprie spese l’esame documentale dell’analisi, della prova o della diagnosi iniziale e, se del caso, un’altra analisi, prova o diagnosi da parte di un laboratorio ufficiale.

4. La richiesta di una controperizia da parte dell’operatore in conformità del paragrafo 1 del presente articolo non pregiudica l’obbligo delle autorità competenti di intervenire rapidamente per eliminare o limitare i rischi sanitari per l’uomo, per gli animali e per le piante, o i rischi per il benessere degli animali o, relativamente a OGM e prodotti fitosanitari, anche i rischi per l’ambiente in conformità del presente regolamento e della normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2.

Art. 36 Operazioni di campionamento su animali e merci messi in vendita mediante tecniche di comunicazione a distanza

1. Nel caso di animali e merci messi in vendita mediante tecniche di comunicazione a distanza, si possono impiegare ai fini di un controllo ufficiale campioni che le autorità competenti ordinano dagli operatori senza svelare la propria identità.

2. Le autorità competenti, una volta in possesso dei campioni, adottano tutte le misure necessarie affinché gli operatori dai quali sono stati ordinati detti campioni in conformità del paragrafo 1:

  1. a) siano informati del fatto che tali campioni sono stati prelevati nel contesto di un controllo ufficiale e, a seconda dei casi, sono analizzati o sottoposti a prove al fine di eseguire tale controllo ufficiale; e

  2. b) se i campioni di cui a detto paragrafo sono analizzati o sottoposti a prove, possano esercitare il diritto a una controperizia come previsto all’articolo 35, paragrafo 1.

3. I paragrafi 1 e 2 si applicano agli organismi delegati e alle persone fisiche a cui sono stati delegati determinati compiti riguardanti i controlli ufficiali.

Art. 37 Designazione dei laboratori ufficiali

1. Le autorità competenti designano laboratori ufficiali cui far effettuare analisi, prove e diagnosi di laboratorio a partire dai campioni prelevati durante i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali nello Stato membro nel cui territorio operano tali autorità competenti o in un altro Stato membro o in un paese terzo che è parte contraente dell’Accordo sullo Spazio economico europeo.

2. Le autorità competenti possono designare come laboratorio ufficiale un laboratorio situato in un altro Stato membro o in un paese terzo che è parte contraente dell’Accordo sullo Spazio economico europeo purché siano rispettate le seguenti condizioni:

  1. a) esistono disposizioni appropriate che autorizzano le autorità competenti a svolgere gli audit e le ispezioni di cui all’articolo 39, paragrafo 1, o a delegare l’esecuzione degli audit e delle ispezioni alle autorità competenti dello Stato membro o del paese terzo che è parte contraente dell’Accordo sullo Spazio economico europeo in cui il laboratorio è situato; e

  2. b) tale laboratorio è già designato come laboratorio ufficiale dalle autorità competenti dello Stato membro nel cui territorio esso è situato.

3. La designazione di un laboratorio ufficiale avviene in forma scritta e contiene una descrizione dettagliata:

  1. a) dei compiti che il laboratorio svolge in qualità di laboratorio ufficiale;

  2. b) delle condizioni alle quali esso svolge i compiti di cui alla lettera a); e

  3. c) delle soluzioni necessarie per assicurare coordinamento e collaborazione in modo efficiente ed efficace tra i laboratori e le autorità competenti.

4. Le autorità competenti possono designare come laboratorio ufficiale un laboratorio che:

  1. a) possiede l’esperienza, le attrezzature e le infrastrutture necessarie per effettuare analisi, prove o diagnosi sui campioni;

  2. b) dispone di un numero sufficiente di addetti adeguatamente qualificati, formati ed esperti;

  3. c) garantisce che i compiti attribuitigli ai sensi del paragrafo 1 sono effettuati in modo imparziale ed esente da qualsiasi conflitto di interessi per quando riguarda l’adempimento dei propri compiti in qualità di laboratorio ufficiale;

  4. d) è in grado di fornire tempestivamente i risultati delle analisi, prove o diagnosi effettuate sui campioni prelevati durante i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali;

  5. e) opera secondo la norma EN ISO/IEC 17025 ed è stato accreditato secondo tale norma da un organismo nazionale di accreditamento operante in conformità del regolamento (CE) n. 765/2008.

5. L’accreditamento di un laboratorio ufficiale di cui al paragrafo 4, lettera e):

  1. a) deve includere i metodi di analisi, prova o diagnosi di laboratorio che il laboratorio deve utilizzare per le analisi, prove o diagnosi quando esso opera in qualità di laboratorio ufficiale;

  2. b) può comprendere uno o più metodi di analisi, prova o diagnosi di laboratorio, o gruppi di metodi;

  3. c) può essere definito in maniera flessibile, in modo da consentire di integrare l’ambito dell’accreditamento per comprendere versioni modificate dei metodi impiegati dal laboratorio all’epoca dell’accreditamento, o nuovi metodi supplementari, sulla base delle convalide effettuate dal laboratorio stesso senza una valutazione preliminare dell’organismo nazionale di accreditamento prima dell’impiego di tali metodi modificati o nuovi.

6. Nel caso in cui nessun laboratorio ufficiale designato nell’Unione o in un paese terzo che è parte contraente dell’Accordo sullo Spazio economico europeo ai sensi del paragrafo 1 disponga delle competenze, attrezzature, infrastrutture e personale necessari per eseguire analisi, prove o diagnosi di laboratorio nuove o particolarmente rare, le autorità competenti possono incaricare un laboratorio o centro di diagnosi che non soddisfa uno o più requisiti di cui ai paragrafi 3 e 4 di effettuare tali analisi, prove e diagnosi.

Art. 38 Obblighi dei laboratori ufficiali

1. Quando i risultati di analisi, prove o diagnosi effettuate sui campioni prelevati durante i controlli ufficiali o altre attività ufficiali rivelano un rischio sanitario per l’uomo, per gli animali o per le piante o, relativamente a OGM e prodotti fitosanitari, anche per l’ambiente, o rivelano un caso di probabile non conformità, i laboratori ufficiali informano immediatamente le autorità competenti che li hanno designati per tali analisi, prove o diagnosi e, se del caso, gli organismi delegati o le persone fisiche a cui sono stati delegati tali compiti. Tale informazione può tuttavia non essere fornita immediatamente qualora modalità specifiche stabilite tra le autorità competenti, gli organismi delegati o le persone fisiche a cui sono stati delegati i compiti, nonché i laboratori ufficiali così prevedano.

2. Su richiesta di un laboratorio di riferimento dell’Unione europea o di un laboratorio nazionale di riferimento, i laboratori ufficiali partecipano alle prove comparative interlaboratorio o alle prove valutative organizzate in merito alle analisi, prove e diagnosi che essi effettuano in qualità di laboratori ufficiali.

3. Su richiesta delle autorità competenti, i laboratori ufficiali rendono disponibili al pubblico le denominazioni dei metodi impiegati per le analisi, prove e diagnosi eseguite nel contesto dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali.

4. Su richiesta delle autorità competenti, i laboratori ufficiali indicano, unitamente ai risultati, il metodo impiegato per ciascuna analisi, prova o diagnosi eseguita nel contesto dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali.

Art. 39 Audit dei laboratori ufficiali

1. Le autorità competenti organizzano audit dei laboratori ufficiali da esse designati in conformità all’articolo 37, paragrafo 1, con regolarità; e in qualsiasi momento esse ritengano necessario eseguire un audit, salvo che ritengano tali audit superflui considerata la valutazione di accreditamento di cui all’articolo 37, paragrafo 4, lettera e).

2. Le autorità competenti revocano immediatamente la designazione di un laboratorio ufficiale, in tutto o per determinati compiti, se esso omette di adottare correttivi appropriati e tempestivi dopo che un audit di cui al paragrafo 1 ha rilevato:

  1. a) che esso non soddisfa più le condizioni di cui all’articolo 37, paragrafi 4 e 5;

  2. b) che esso non rispetta gli obblighi di cui all’articolo 38;

  3. c) che esso si colloca al di sotto della media nelle prove comparative interlaboratorio di cui all’articolo 38, paragrafo 2.