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Sez. 3, Sentenza n. 7229 del 11/11/2015 Cc. (dep. 24/02/2016) Rv. 266228 - 01

EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA | Costruzione abusiva - Demolizioni disposte all'esito del procedimento penale - Parere vincolante ex art. 33 comma 4 d.P.R. n. 380 del 2001 - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 2015-11-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/266228-01

EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA

In tema di costruzione abusiva, la disposizione di cui all'art. 33, comma quarto, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, che prevede la richiesta all'amministrazione competente alla tutela dei beni culturali ed ambientali di un parere vincolante circa la restituzione in pristino o la irrogazione della sanzione pecuniaria, opera esclusivamente in relazione alle demolizioni disposte in via amministrativa ai sensi della medesima disposizione e non anche alle demolizioni disposte dal giudice all'esito del procedimento penale.

Riferimenti normativi: DPR 06/06/2001 num. 380 art. 33 com. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)