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Sez. 1, Sentenza n. 10907 del 27/09/1994 Ud. (dep. 31/10/1994) Rv. 200180 - 01

Impugnazione - Forma - Requisiti - Motivi - In genere | Motivi che non individuano le ragioni in fatto o in diritto per cui la sentenza impugnata sarebbe censurabile - Motivi generici - Ricorso per cassazione - Inammissibilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 1994-09-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/200180-01

Impugnazione - Forma - Requisiti - Motivi - In genere

È inammissibile il ricorso per cassazione allorché gli argomenti esposti siano assolutamente generici, in nessun modo individuando le ragioni in fatto o in diritto per cui la sentenza impugnata sarebbe censurabile e, pertanto, impedendo l'esercizio del controllo di legittimità sulla stessa. (Nella fattispecie l'imputato si è limitato ad affermare apoditticamente che erano insufficienti gli elementi di colpevolezza e che comunque dovevano essere concesse le invocate attenuanti).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 581, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 591

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)