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Sez. L, Sentenza n. 2215 del 10/04/1982 (Rv. 420082 - 01)

COMPETENZA CIVILE - LITISPENDENZA - PRESUPPOSTO - IDENTITA DI CAUSE - ACCERTAMENTO - CRITERI - DESUNZIONE DAI LIMITI OGGETTIVI DEL POTENZIALE GIUDICATO RELATIVO AD UNA DELLE CAUSE - AMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1982-04-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/420082-01

COMPETENZA CIVILE - LITISPENDENZA - PRESUPPOSTO - IDENTITA DI CAUSE - ACCERTAMENTO - CRITERI - DESUNZIONE DAI LIMITI OGGETTIVI DEL POTENZIALE GIUDICATO RELATIVO AD UNA DELLE CAUSE - AMMISSIBILITÀ.*

Ai fini del giudizio sulla litispendenza può ritenersi sussistente l'elemento dell'identità di cause desumendolo dai limiti oggettivi del potenziale giudicato, nel senso che deve riconoscersi l'identità stessa allorquando il bene della vita attribuibile ad una parte nei confronti dell'altra, ove fosse oggetto di giudicato in una delle due cause, non potrebbe più essere posta in discussione nella seconda causa fra le medesime parti, quali che siano i profili di fatto o di diritto preesistenti al giudicato, in base ai quali detto bene venga ad essere nuovamente contestato. (nella specie, in applicazione di tale principio, la S.C. ha riconosciuto la litispendenza fra la causa promossa per l'accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato e quella per l'accertamento della simulazione del rapporto stesso successivamente introdotta dal convenuto con la prima, che si era limitato a contestare tale sussistenza).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 39

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)