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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 162 del 1969

Decisione
decisa il 1969-12-11, depositata il 1969-12-22
ECLI
ECLI:IT:COST:1969:162
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 3497

  • Imposta sulle successioni e donazioni
  • Presunzione di esistenza nel patrimonio ereditario di mobili, gioielli, denaro, secondo una percentuale fissa
  • Pretesa violazione degli artt. 3 e 53 della costituzione
  • Questione già decisa
  • Manifesta infondatezza.
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Norme impugnate

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel CODGIUD di legittimità costituzionale dell'art. 31, primo e secondo comma, del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3270 (legge tributaria sulle successioni), promosso con ordinanza emessa il 25 gennaio 1968 dal tribunale di Brescia nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Beltracchini Paola e Lodovico e l'Amministrazione delle finanze dello Stato, iscritta al n. 87 del Registro ordinanze 1968 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 170 del 6 luglio 1968. Udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 1969 il Giudice relatore Giuseppe Verzì;
punto 1
Ritenuto che con l'ordinanza sopraindicata è stata proposta la questione di legittimità costituzionale dell'art. 31, primo e secondo comma, del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3270 (legge tributaria sulle successioni) per violazione dell'art. 53 della Costituzione; che nel CODGIUD si è costituita soltanto l'Amministrazione delle finanze, rappresentata dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha chiesto la dichiarazione di manifesta infondatezza della questione.
punto 2
Considerato che, con sentenza n. 109 del 26 giugno 1967, questa Corte ha dichiarato non fondata la stessa questione di legittimità costituzionale del primo, secondo e terzo comma del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3270, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione; che la questione è stata riproposta sotto il medesimo profilo e non è stato addotto alcun altro motivo che possa indurre a modificare la precedente decisione;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 31, primo e secondo comma, del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3270 (legge tributaria sulle successioni) sollevata con ordinanza 25 gennaio 1968 dal tribunale di Brescia. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 dicembre 1969. GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze