Sez. 1, Sentenza n. 10626 del 09/05/2007 (Rv. 596986 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE | Censure contro la sentenza di primo grado - Inammissibilità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE
È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione con cui si rivolgono censure contro la sentenza di primo grado, anzichè contro quella di appello, come nel caso in cui si censuri il capo della sentenza di secondo grado, che abbia dichiarato inammissibile un motivo di appello, appuntando le critiche sulla decisione di primo grado anziché affermare che il rifiuto della corte di esaminare nel merito il mezzo di gravame era ingiustificato.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 366
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)