diritto.io

Sez. T, Ordinanza n. 2391 del 31/01/2025 (Rv. 673828-01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - IN GENERE | Reddito d'impresa - Determinazione - Anticipata realizzazione dei ricavi rispetto ai costi - Criterio di imputazione temporale - Principio di competenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2025-01-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/673828-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - IN GENERE

In tema di reddito d'impresa, la corretta applicazione del principio fiscale di competenza temporale, dettato dall'art. 109, comma 1, del d.P.R. n. 917 del 1986, ratione temporis vigente, del quale è corollario la correlazione costi-ricavi, postula la necessità, in caso di anticipata realizzazione dei ricavi rispetto al sostenimento dei relativi costi, di individuare dapprima l'esercizio dei ricavi, per poi procedere all'individuazione dei costi a questi relativi, che sono ammessi in deduzione nel medesimo periodo. (Principio applicato in tema di vendita di lotti immobiliari, rispetto ai quali l'impresa costruttrice si era convenzionalmente impegnata con il

Comune a realizzare le opere di urbanizzazione, non ancora completate al momento dell'accertamento).

DPR 22/12/1986 num. 917 art. 109

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)