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Sez. 1, Sentenza n. 3566 del 12/11/1974 (Rv. 372082 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - IN GENERE - PIANI DI RICOSTRUZIONE - AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI RELATIVI LAVORI - POTERI E DOVERI DEGLI ENTI CONCESSIONARI - INDENNITA - INSOLVENZA DEL CONCESSIONARIO - OBBLIGO DI PAGAMENTO A CARICO DELLA PA.*
Stato
decisa il 1974-11-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/372082-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - IN GENERE - PIANI DI RICOSTRUZIONE - AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI RELATIVI LAVORI - POTERI E DOVERI DEGLI ENTI CONCESSIONARI - INDENNITA - INSOLVENZA DEL CONCESSIONARIO - OBBLIGO DI PAGAMENTO A CARICO DELLA PA.*

I lavori da eseguire per l'attuazione dei piani di ricostruzione possono essere dati in concessione e all'ente concessionario puo essere devoluto il compito di predisporre ed espletare le operazioni e gli Atti necessari per l'occupazione temporanea delle aree e per l'espropriazione delle medesime, compreso il pagamento per conto dell'amministrazione concedente delle indennita dovute ai proprietari. In nessuna norma, peraltro, si trova sancito che con l'accollo all'appaltatore o al concessionario l'amministrazione espropriante resti liberata dall'Obbligo di indennizzo nei confronti degli espropriati e pertanto, qualora il concessionario o l'appaltatore diventino insolventi, il debito rimane a carico dell' amministrazione espropriante. (V 928'62).*

Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. F art. 324, Legge 24/06/1929 num. 1137 art. 1, Legge 27/10/1951 num. 1402 art. 16

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)