Sez. 2 - , Sentenza n. 26139 del 03/05/2019 Cc. (dep. 13/06/2019) Rv. 276975 - 01
PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - IN GENERE | Intercettazione disposta in via di urgenza dal pubblico ministero – Mancata convalida per insussistenza delle ragioni di urgenza – Decreto di autorizzazione alle ulterori intercettazioni adottato dal giudice – Legittimità - Ragioni.
PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - IN GENERE
In materia di intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche, è legittimo il decreto con il quale il giudice per le indagini preliminari, non procedendo alla convalida del decreto adottato dal pubblico ministero ai sensi dell'art. 267, comma 2, cod. proc. pen. per insussistenza delle ragioni di urgenza, autorizzi le operazioni per il prosieguo, in quanto tale decreto, ove contenga l'indicazione dei presupposti della richiesta ex art. 267, comma 1, cod. proc. pen. - gravi indizi di reato ed assoluta indispensabilità ai fini della prosecuzione delle indagini - è atto idoneo a manifestare la volontà dell'organo requirente a che il mezzo di ricerca della prova venga comunque adottato dal giudice anche in carenza dei requisiti di immediato pregiudizio che ne avrebbero consentito l'adozione da parte dello stesso pubblico ministero.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 267 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)