Sez. 5, Sentenza n. 30 del 17/01/1967 Ud. (dep. 18/05/1967) Rv. 104247 - 01
REATO - CIRCOSTANZE - CONCORSO DI CIRCOSTANZE - DI AGGRAVANTI E ATTENUANTI: GIUDIZIO DI COMPARAZIONE - CRITERI DI VALUTAZIONE - MOTIVAZIONE - FATTISPECIE DI MOTIVAZIONE INSUFFICIENTE IN APPELLO.*
REATO - CIRCOSTANZE - CONCORSO DI CIRCOSTANZE - DI AGGRAVANTI E ATTENUANTI: GIUDIZIO DI COMPARAZIONE - CRITERI DI VALUTAZIONE - MOTIVAZIONE - FATTISPECIE DI MOTIVAZIONE INSUFFICIENTE IN APPELLO.*
Il giudizio di comparazione, previsto nell'art 69 cod pen, deve essere diretto alla integrale valutazione della personalita dell'imputato e delle modalita del fatto commesso, per cui il giudice deve rendere conto, con esauriente motivazione, delle ragioni che lo hanno indotto a dichiarare nel caso concreto l'equivalenza piuttosto che la prevalenza. Tale esigenza non puo ritenersi soddisfatta, in Sede di appello, attraverso il semplice riferimento alla gravita del reato commesso dall'imputato ed alla conseguente inopportunita di modificare il giudizio di equivalenza gia espresso dai primi giudici. (V, per la necessita di valutazione di tutti gli elementi di comparazione, 102203, e, per la non necessita di analitica esposizione dei criteri di valutazione, 101086, anno 1966).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 69 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Pen. art. 475 com. 3, Cod. Proc. Pen. art. 474 com. 1 n. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)