Sez. 2, Sentenza n. 2968 del 07/04/1997 (Rv. 503531 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - ASSOLUTA | Giudizio relativo diretto a far dichiarare l'inefficacia del negozio tra le parti - Litisconsorzio necessario nei confronti dei soggetti dell'atto - Sussistenza - Nei confronti degli aventi causa a titolo particolare - Esclusione.
CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - ASSOLUTA
Nel giudizio di simulazione assoluta volto a far dichiarare l'inefficacia del negozio fra le parti, il litisconsorzio è necessario soltanto nei confronti di tutti i soggetti dell'atto impugnato o, nel caso di sopraggiunta morte di alcuno di essi, dei rispettivi eredi e non già nei riguardi dei loro aventi causa a titolo particolare, come tali terzi rispetto al contratto impugnato e perciò portatori di ragioni assoggettate ad un regime diverso da quello operante tra le parti.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1414, Cod. Civ. art. 1415, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)