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Sez. 2, Sentenza n. 2968 del 07/04/1997 (Rv. 503531 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - ASSOLUTA | Giudizio relativo diretto a far dichiarare l'inefficacia del negozio tra le parti - Litisconsorzio necessario nei confronti dei soggetti dell'atto - Sussistenza - Nei confronti degli aventi causa a titolo particolare - Esclusione.
Stato
decisa il 1997-04-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/503531-01

CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - ASSOLUTA

Nel giudizio di simulazione assoluta volto a far dichiarare l'inefficacia del negozio fra le parti, il litisconsorzio è necessario soltanto nei confronti di tutti i soggetti dell'atto impugnato o, nel caso di sopraggiunta morte di alcuno di essi, dei rispettivi eredi e non già nei riguardi dei loro aventi causa a titolo particolare, come tali terzi rispetto al contratto impugnato e perciò portatori di ragioni assoggettate ad un regime diverso da quello operante tra le parti.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1414, Cod. Civ. art. 1415, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)