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Sez. 1 - , Ordinanza n. 19748 del 25/07/2018 (Rv. 650255 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTI COLLEGATI | Multiproprietà - Contratto di "time-sharing" - Finanziamento dell’acquisto del bene o del servizio - Clausola di inopponibilità delle eccezioni, relative ai vizi del bene o del servizio- Irrilevanza ai fini dell’esclusione del collegamento negoziale – Applicabilità dell'art. 124 del d.lgs. n. 385 del 1993, nel testo originario, applicabile "ratione temporis" - Verifica - Conseguenze - Fattispecie.
Stato
decisa il 2018-07-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/650255-01

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTI COLLEGATI

In tema di multiproprietà, ricorrendo la stipula di un contratto di vendita del diritto di godimento a tempo parziale di beni e servizi alberghieri in località di vacanza (cd. "time-sharing"), nonché di un ulteriore contratto, di finanziamento del corrispettivo dovuto, la previsione in quest'ultimo negozio di una clausola di rinuncia, di natura vessatoria, all'opponibilità delle eccezioni afferenti la destinazione dell'importo finanziato ed i vizi del bene acquistato, oppure la sua mancata o ritardata consegna, non esclude il collegamento funzionale tra i due contratti; rimane, infatti, demandata al giudice di merito la verifica della sussumibilità del finanziamento nella tipologia del contratto di credito al consumo di cui all'art. 124 del d.lgs. n. 385 del 1993 - nel testo originario, applicabile "ratione temporis" - sussistendo in ipotesi affermativa, tra detto mutuo di scopo e il contratto di acquisto cui è diretto, un collegamento negoziale di fonte legale, che prescinde dal rapporto tra finanziatore e venditore. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza d'appello, che – dichiarata la nullità per indeterminatezza e indeterminabilità ex art. 1346 c.c. del contratto di "time sharing" – ne aveva escluso il collegamento negoziale con il contratto di finanziamento dell'acquisto, in ragione della clausola in quest'ultimo contenuta, con cui i contraenti rinunciavano a sollevare qualunque eccezione relativa alla destinazione dell'importo finanziato ed ai vizi del bene oggetto del diverso contratto di vendita, per un verso, e, per altro verso, davano atto dell'inesistenza di un vincolo di esclusiva per la concessione del credito tra la finanziaria e l'impresa convenzionata).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 1346, Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1468 bis, Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 121, Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 124, Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 125 com. 4, Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)