Sez. 4, Sentenza n. 11301 del 06/05/1985 Ud. (dep. 25/11/1985) Rv. 171211 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - FACOLTÀ DEL GIUDICE DI APPELLO - RINNOVAZIONE DEL DIBATTIMENTO - IN GENERE - CONDANNA DELL'IMPUTATO IN PRIMO GRADO AL RISARCIMENTO DEL DANNO - SOPRAVVENUTA AMNISTIA - DECISIONE SULLE STATUIZIONI CIVILI - ACQUISIZIONE DI PROVE O RIESAME DI EMERGENZE PROCESSUALI NECESSARI PER DECIDERE - POSSIBILITÀ.*
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - FACOLTÀ DEL GIUDICE DI APPELLO - RINNOVAZIONE DEL DIBATTIMENTO - IN GENERE - CONDANNA DELL'IMPUTATO IN PRIMO GRADO AL RISARCIMENTO DEL DANNO - SOPRAVVENUTA AMNISTIA - DECISIONE SULLE STATUIZIONI CIVILI - ACQUISIZIONE DI PROVE O RIESAME DI EMERGENZE PROCESSUALI NECESSARI PER DECIDERE - POSSIBILITÀ.*
L'art. 12 della legge 3 agosto 1978 n. 405 ha sancito la Competenza del giudice dell'impugnazione penale a decidere in relazione alle statuizioni civili anche se debba dichiarare l'Estinzione del reato per amnistia, qualora vi sia stata in primo grado condanna dello imputato al risarcimento del danno. Ove ai fini della detta decisione sia necessaria l'acquisizione di prove o il riesame delle emergenze processuali il giudice deve procedervi, anche in deroga al principio della pregiudizialità dell'amnistia. (nella fattispecie il tribunale, giudicando in grado di appello a seguito di impugnazione di una sentenza che aveva condannato lo imputato anche al risarcimento dei danni a favore della parte civile, aveva disposto la parziale rinnovazione del dibattimento prima della promulgazione dell'amnistia e, intervenuta questa, aveva escusso i testi e acquisito la planimetria e il rapporto della polizia stradale affermando il principio di cui in massima. Aveva quindi dichiarato estinto il reato per amnistia e confermato le statuizioni civili. La Corte di Cassazione ha ritenuto legittima l'attività processuale del tribunale).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 520, Legge 03/08/1978 num. 405 art. 12 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)