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Sez. 2, Ordinanza n. 27602 del 24/10/2024 (Rv. 672821-01)

DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - STIMA - FORMAZIONE DELLE PORZIONI | Criteri di divisione - Principio di omogeneità dei lotti -
Stato
decisa il 2024-10-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/672821-01

DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - STIMA - FORMAZIONE DELLE PORZIONI

Sussistenza - Facoltà del giudice di derogarvi - Ammissibilità - Condizioni - Sindacabilità della scelta in sede di legittimità - Limiti.

Il principio stabilito dall'art. 727 c.c. in virtù del quale, nello scioglimento della comunione, il giudice deve formare lotti comprensivi di eguali quantità di beni mobili, immobili e crediti, non ha natura assoluta e vincolante, ma costituisce un mero criterio di massima; ne consegue che resta in facoltà del giudice della divisione predisporre i detti lotti anche in maniera diversa, ove ritenga che l'interesse dei condividenti sia meglio soddisfatto attraverso l'attribuzione di un intero immobile, piuttosto che con il suo frazionamento, e che il relativo giudizio è incensurabile in cassazione se adeguatamente motivato.

Cod. Civ. art. 718, Cod. Civ. art. 727

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)