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Sez. L, Sentenza n. 93 del 07/01/1981 (Rv. 410480 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DONNE - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - IN GENERE - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONE DI) - LAVORATRICI MADRE - COLPA GRAVE - ESCLUSIONE DEL DIVIETO DI LICENZIAMENTO - REQUISITI - VALUTAZIONE RELATIVA - CRITERI.*
Stato
decisa il 1981-01-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/410480-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DONNE - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - IN GENERE - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONE DI) - LAVORATRICI MADRE - COLPA GRAVE - ESCLUSIONE DEL DIVIETO DI LICENZIAMENTO - REQUISITI - VALUTAZIONE RELATIVA - CRITERI.*

La colpa grave che, a norma dell'art 2 della legge 30 dicembre 1971 n 1204, esclude il divieto di licenziamento delle lavoratrici madri e una colpa qualificata dal particolare stato in cui si trova la lavoratrice e comprende situazioni ben piu complesse rispetto ai comuni schemi previsti dal codice e dalla contrattazione collettiva quali giusta causa del licenziamento. Pertanto, il giudice del merito ha l'Obbligo di valutare il complessivo comportamento della lavoratrice onde potere decidere dell'idoneita o meno di tale comportamento ad essere assunto come giusta causa di licenziamento e non puo limitarsi ad esaminare un aspetto solo di tale comportamento.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Legge 30/12/1971 num. 1204 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)