Sez. 3, Sentenza n. 4866 del 25/10/1978 (Rv. 394582 - 01)
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - VERIFICAZIONE - SCRITTURE DI COMPARAZIONE - ESAMINABILITA DIRETTA DA PARTE DEL GIUDICE - SCRITTURE DI COMPARAZIONE UTILIZZABILI - SCRITTURE RICONOSCIUTE SOLO TACITAMENTE - ESCLUSIONE.*
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - VERIFICAZIONE - SCRITTURE DI COMPARAZIONE - ESAMINABILITA DIRETTA DA PARTE DEL GIUDICE - SCRITTURE DI COMPARAZIONE UTILIZZABILI - SCRITTURE RICONOSCIUTE SOLO TACITAMENTE - ESCLUSIONE.*
La verificazione di scrittura privata mediante scritture di comparazione ben puo essere effettuata direttamente dal giudice del merito, senza ricorrere alla consulenza tecnica o a prove testimoniali. Tuttavia, a norma dell'art 217 cod proc civ, il giudice puo ammettere ed utilizzare, quali scritture di comparazione, soltanto quelle la cui provenienza dalla persona che si afferma autrice della scrittura e riconosciuta oppure accertata per sentenza di giudice o per atto pubblico, onde non possono essere adoperate scritture riconosciute soltanto tacitamente nelle forme di cui all'art 215 cod proc civ per il mancato disconoscimento da parte di colui cui sono attribuite. (V 2308/66, mass n 324501).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 215, Cod. Proc. Civ. art. 216 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 217
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)