Sez. 3, Sentenza n. 4603 del 04/09/1985 (Rv. 442056 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - SOCIETÀ - AMBITO DI APPLICAZIONE - SOCIETÀ IN ACCOMANDITA SEMPLICE - INCLUSIONE - AZIONE DI RESPONSABILITÀ DELLA SOCIETÀ E DEGLI ACCOMANDATARI NEI CONFRONTI DI ALTRO SOCIO ACCOMANDATARIO PER LA VENDITA DI BENI SOCIALI - SOSPENSIONE DEL TERMINE EX N. 7 DELL'ART. 2941 COD. CIV. - ESCLUSIONE.*
PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - SOCIETÀ - AMBITO DI APPLICAZIONE - SOCIETÀ IN ACCOMANDITA SEMPLICE - INCLUSIONE - AZIONE DI RESPONSABILITÀ DELLA SOCIETÀ E DEGLI ACCOMANDATARI NEI CONFRONTI DI ALTRO SOCIO ACCOMANDATARIO PER LA VENDITA DI BENI SOCIALI - SOSPENSIONE DEL TERMINE EX N. 7 DELL'ART. 2941 COD. CIV. - ESCLUSIONE.*
Poiché la norma di cui all'art. 2949 cod. civ. - che stabilisce la prescrizione quinquennale dei diritti che derivano dai rapporti sociali, se la società è iscritta nel registro delle imprese - si pone in rapporto di specialità rispetto alla disciplina generale in tema di prescrizione, essa trova applicazione anche con riguardo alle società in accomandita semplice, essendo tale società soggetta all'Obbligo di registrazione, senza che, con riguardo all'Azione di responsabilità intentata dalla detta società (e da uno dei soci accomandatari) nei confronti di altro socio accomandatario in relazione alla vendita di beni sociali, possa invocarsi la sospensione del termine di prescrizione stabilita dal n. 7 dell'art. 2941 cod. civ. tra le persone giuridiche ed i loro amministratori finché sono in carica, operando detta statuizione soltanto per le società di capitali e non per quelle di persone.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2313, Cod. Civ. art. 2941 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2949 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)