Sez. 1, Sentenza n. 236 del 26/03/1986 Ud. (dep. 15/01/1987) Rv. 174800 - 01
REATI CONTRO LA PERSONALITÀ DELLO STATO - DELITTI - DISPOSIZIONI GENERALI E COMUNI - IN GENERE - REATI COMMESSI PER FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO - ATTENUANTI IN CASO DI COLLABORAZIONE - "ECCEZIONALITÀ" - CONTENUTO - VALUTAZIONE DELLA COLLABORAZIONE - RIFERIMENTI.*
REATI CONTRO LA PERSONALITÀ DELLO STATO - DELITTI - DISPOSIZIONI GENERALI E COMUNI - IN GENERE - REATI COMMESSI PER FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO - ATTENUANTI IN CASO DI COLLABORAZIONE - "ECCEZIONALITÀ" - CONTENUTO - VALUTAZIONE DELLA COLLABORAZIONE - RIFERIMENTI.*
La "eccezionalità", richiesta dall'art. 3, secondo comma della legge n. 304 del 1982, ai fini della concessione delle relative attenuanti deve riferirsi non solo al risultato concreto determinato dal comportamento dell'interessato ma anche alle caratteristiche dell'elemento soggettivo dello stesso, alle modalità temporali della sua espressione, alla specificità del movente e, quindi, deve essere immune da considerazioni utilitaristiche, per cui va valutata anche con riferimento alla tempestività della dissociazione e alla qualità e quantità delle informazioni fornite. (nella specie, le informazioni sono incomplete e la dissociazione tardiva). (V mass n 168811).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 270 bis, Cod. Pen. art. 302 CORTE COST., Cod. Pen. art. 306
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)