Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 17015 del 25/06/2019 (Rv. 654527 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE | Imposta comunale sugli immobili - Contemporaneo utilizzo di più unità immobiliari - Aliquota agevolata prevista per l'“abitazione principale” - Applicabilità - Condizioni - Fattispecie.
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE
In tema di ICI, il contemporaneo utilizzo di più unità immobiliari consente l'applicazione, per tutte, dell'aliquota agevolata (trasformatasi in totale esenzione, dal 2008, ex art. 1, d.l. n. 93 del 2008) prevista per l'"abitazione principale", sempre che il derivato complesso abitato non trascenda la categoria catastale delle unità che lo compongono, assumendo rilievo a tal fine non il loro numero, ma l'effettivo impiego ad abitazione principale dell'immobile complessivamente considerato, ferma restando la spettanza della detrazione di cui all'art. 8, comma 2, del d.lgs n. 504 del 1992 una sola volta per tutte le unità. (Fattispecie relativa ad unico appartamento composto da due subalterni in cui la S.C. ha cassato la sentenza della CTR per aver ritenuto necessario, ai fini delle agevolazioni sull'abitazione principale, l'unitario accatastamento degli immobili).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 8 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 6 CORTE COST., Legge 23/12/1996 num. 662 art. 3 com. 53 CORTE COST., Decreto Legge 27/05/2008 num. 93 art. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 59 lett. E CORTE COST., Legge 24/07/2008 num. 126 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)