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Sez. 4, Sentenza n. 9601 del 09/02/2016 Cc. (dep. 08/03/2016) Rv. 266358 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - MISURE COERCITIVE - ARRESTI DOMICILIARI | Autorizzazione a recarsi al lavoro - Compatibilità con provvedimenti amministrativi di sospensione dal lavoro - Valutabilità da parte del giudice - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2016-02-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/266358-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - MISURE COERCITIVE - ARRESTI DOMICILIARI

In tema di arresti domiciliari, il giudice, investito della richiesta di autorizzazione ad allontanarsi dal domicilio per lo svolgimento di attività lavorativa, non può valutare, ai fini del rigetto dell'istanza, la compatibilità dell'autorizzazione con l'esistenza o la persistenza di atti amministrativi di sospensione dal lavoro, essendo compito dell'autorità amministrativa competente valutare, una volta intervenuta l'autorizzazione del giudice, se ricorrano le condizioni per rimuovere l'ostacolo di natura amministrativa che impedisce all'interessato di tornare al lavoro. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza che aveva rigettato la richiesta dell'indagato, dipendente comunale, in considerazione dell'esistenza di un provvedimento di sospensione dal lavoro emesso dall'Amministrazione di appartenenza).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 284 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)